Il Tribunale amministrativo accoglie la domanda cautelare e dispone l’ammissione con riserva alla classe successiva. Al centro della decisione la mancata continuità del sostegno e l’alternarsi di nove docenti nel corso dell’anno scolastico
Una significativa ordinanza del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, interviene sul delicato rapporto tra organizzazione del servizio di sostegno, continuità didattica e valutazione del rendimento scolastico degli studenti con disabilità.
Con l’ordinanza n. 5273/2026, pubblicata il 24 settembre 2026, il Tribunale amministrativo regionale è stato chiamato a esaminare il ricorso proposto dai genitori di una studentessa avverso il verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio finale del 9 giugno 2026, nella parte in cui la studentessa non era stata ammessa alla classe successiva.
La vicenda assume particolare rilievo perché, secondo quanto emerge dagli atti esaminati dal TAR, durante l’anno scolastico la studentessa non avrebbe beneficiato della necessaria continuità didattica sul sostegno. In particolare, il Tribunale evidenzia l’alternarsi di ben nove docenti di sostegno nel corso dell’anno scolastico.
È proprio questo elemento ad avere un peso determinante nella valutazione cautelare effettuata dal giudice amministrativo.
La questione sottoposta al TAR
Il ricorso riguardava il provvedimento con il quale il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione della studentessa alla classe successiva.
I genitori hanno contestato tale decisione chiedendone la sospensione dell’efficacia in via cautelare. Il TAR Lazio ha esaminato la richiesta alla luce dell’articolo 55 del Codice del processo amministrativo, che disciplina le misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
La decisione del Tribunale non rappresenta, dunque, la conclusione definitiva del giudizio. Si tratta di un provvedimento cautelare, adottato nella fase iniziale del contenzioso, nel quale il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti necessari per intervenire provvisoriamente sugli effetti del provvedimento impugnato.
Nel caso esaminato dal TAR Lazio, tali presupposti sono stati ritenuti presenti.
Nove docenti di sostegno in un solo anno: per il TAR è un elemento da considerare
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la continuità didattica.
Il TAR rileva che dagli atti depositati in giudizio emerge che alla studentessa non sarebbe stata assicurata la necessaria continuità didattica, a causa della discontinuità nell’erogazione del sostegno e dell’alternarsi di nove docenti di sostegno durante l’anno scolastico.
Il dato non viene considerato dal Tribunale come una semplice questione organizzativa interna alla scuola.
Secondo il giudice amministrativo, infatti, tali circostanze avrebbero dovuto essere considerate anche nel momento in cui il Consiglio di classe ha formulato il giudizio finale sul rendimento della studentessa e sulla possibilità di recuperare le carenze riscontrate nella preparazione.
È questo il principio di maggiore interesse che emerge dall’ordinanza.
La valutazione scolastica non può essere considerata completamente separata dalle condizioni concrete nelle quali lo studente ha svolto il proprio percorso formativo, soprattutto quando siano presenti elementi che possono incidere sulla possibilità effettiva di fruire dell’attività didattica e del necessario supporto educativo.
Nel caso specifico, il TAR non afferma che la presenza di più docenti di sostegno determini automaticamente l’illegittimità della bocciatura. La pronuncia cautelare compie una valutazione più circoscritta: la discontinuità riscontrata costituisce un elemento rilevante che avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel giudizio finale.
Il fumus boni iuris: perché il TAR ha ritenuto meritevole di tutela il ricorso
L’ordinanza richiama espressamente il requisito del fumus boni iuris, ritenendo che il ricorso appaia assistito da sufficienti elementi di fondatezza proprio con riferimento ai due profili individuati dal Tribunale.
Il primo riguarda la mancata continuità didattica, documentata attraverso gli atti depositati nel giudizio e richiamata anche nella relazione della scuola.
Il secondo riguarda le conseguenze che tale situazione avrebbe dovuto avere sulla valutazione finale.
Il TAR afferma, infatti, che le circostanze relative alla discontinuità del sostegno avrebbero dovuto essere considerate ai fini della valutazione del rendimento scolastico e della possibilità di recuperare le carenze riscontrate nella preparazione.
Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché collega direttamente l’organizzazione del servizio di sostegno al procedimento valutativo.
In altri termini, il problema non viene affrontato esclusivamente sotto il profilo del diritto alla continuità del sostegno, ma anche sotto quello delle conseguenze che una significativa discontinuità può avere sul percorso scolastico concreto dello studente.
Il periculum in mora: il rischio di perdere un anno scolastico
Il secondo presupposto valorizzato dal TAR è il periculum in mora, individuato nella possibile perdita di un anno del percorso formativo della studentessa.
La questione è particolarmente rilevante nei giudizi riguardanti gli scrutini finali.
Una decisione di non ammissione, infatti, produce conseguenze immediate sul percorso scolastico dello studente. Se il provvedimento non venisse temporaneamente sospeso e il ricorso fosse poi accolto nel merito, potrebbe risultare difficile o comunque problematico eliminare tutte le conseguenze derivanti dall’interruzione del regolare percorso formativo.
È proprio questa possibile conseguenza che, nella fase cautelare, ha indotto il TAR a intervenire.
L’ammissione con riserva alla classe successiva
Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare disponendo l’ammissione con riserva della studentessa alla frequenza della classe successiva.
È importante sottolineare il significato dell’espressione “con riserva”.
L’ammissione disposta dal Tribunale non equivale a una definitiva dichiarazione di illegittimità della decisione del Consiglio di classe e non costituisce, allo stato, una pronuncia definitiva sulla fondatezza del ricorso.
Il giudizio dovrà infatti proseguire nella fase di merito.
La stessa ordinanza dispone che gli atti siano rimessi al Presidente della V Sezione per l’assegnazione alla sezione competente e per la fissazione del giudizio di merito. Le spese di giudizio sono state rinviate alla decisione definitiva.
La cautelare produce quindi un effetto immediato sul percorso scolastico della studentessa, ma non chiude il contenzioso.
Una pronuncia importante sul rapporto tra sostegno e valutazione
L’interesse dell’ordinanza va oltre il singolo caso concreto.
Il principio che emerge è che, quando la continuità dell’attività di sostegno sia stata particolarmente compromessa, tale circostanza non può essere necessariamente confinata nell’ambito della mera organizzazione del servizio scolastico.
Se la discontinuità è tale da poter avere inciso concretamente sul percorso formativo dell’alunno, essa può assumere rilievo anche nella valutazione finale.
Nel caso esaminato dal TAR, il dato dei nove docenti di sostegno alternatisi durante l’anno viene espressamente collegato alla necessità di valutare il rendimento scolastico e le possibilità di recupero delle carenze.
Questo non significa che la continuità del sostegno costituisca un automatismo che impedisce la non ammissione alla classe successiva. L’ordinanza, infatti, non introduce una regola secondo cui l’assenza di continuità comporterebbe necessariamente l’ammissione.
Il ragionamento del Tribunale è più preciso: la situazione concreta deve essere considerata nel procedimento valutativo e può diventare rilevante quando incida sulle condizioni nelle quali lo studente ha affrontato il proprio percorso scolastico.
Il ruolo del Consiglio di classe
La pronuncia richiama indirettamente anche la responsabilità del Consiglio di classe nel processo valutativo.
La valutazione finale deve tenere conto del percorso effettivamente compiuto dallo studente. Nel caso oggetto dell’ordinanza, il TAR ritiene che le circostanze relative alla discontinuità del sostegno avrebbero dovuto essere considerate proprio in relazione al rendimento e alla possibilità di recuperare le carenze.
Ne deriva un’indicazione importante anche sul piano amministrativo: quando una situazione organizzativa particolarmente critica abbia caratterizzato il percorso scolastico di un alunno, soprattutto in presenza di sostegno, tale situazione deve essere adeguatamente conosciuta e valutata nell’ambito del procedimento che conduce allo scrutinio finale.
La questione non riguarda, quindi, soltanto la presenza numerica del docente di sostegno, ma la concreta continuità dell’intervento educativo e didattico.
Una decisione cautelare, non ancora una sentenza definitiva
È necessario mantenere distinta la portata cautelare dell’ordinanza dalla decisione che sarà eventualmente adottata nel merito.
Il TAR ha ritenuto sussistenti, allo stato degli atti, sufficienti elementi di fumus boni iuris e ha individuato un concreto periculum nella possibile perdita dell’anno scolastico. Su questa base ha disposto l’ammissione con riserva.
Non è quindi ancora possibile affermare che il Consiglio di classe abbia definitivamente adottato una decisione illegittima.
Sarà il giudizio di merito a stabilire in via definitiva la sorte del provvedimento impugnato.
Tuttavia, l’ordinanza offre un’indicazione giurisprudenziale significativa: la continuità del sostegno e le concrete condizioni nelle quali si è svolto il percorso scolastico possono assumere rilievo nella valutazione della legittimità dello scrutinio finale.
La tutela degli studenti passa anche dalla qualità e dalla continuità del percorso
La vicenda mette in evidenza una delle problematiche più delicate del sistema scolastico: la distanza che può esistere tra il riconoscimento formale del diritto al sostegno e la sua concreta realizzazione durante l’anno scolastico.
Un servizio di sostegno caratterizzato da frequenti cambiamenti può determinare una significativa discontinuità nel rapporto educativo e didattico. Nel caso esaminato dal TAR Lazio, l’alternarsi di nove docenti viene espressamente indicato tra gli elementi che hanno fatto emergere dubbi sulla correttezza della valutazione finale.
L’ordinanza non risolve naturalmente il problema strutturale della continuità del sostegno, ma pone l’attenzione sulle possibili conseguenze che una forte discontinuità può produrre anche sul piano della valutazione.
Per le istituzioni scolastiche, il tema è quindi duplice: da un lato assicurare, per quanto consentito dall’organizzazione del servizio e dalla normativa vigente, la continuità dell’intervento di sostegno; dall’altro documentare e considerare adeguatamente le condizioni concrete nelle quali il percorso didattico si è sviluppato.
Il documento integrale dell’ordinanza del TAR Lazio n. 5273 del 24 settembre 2026 è disponibile per il download nella sezione Archivio – Giurisprudenza del sito, previa registrazione gratuita a www.internetscuola.it.