Rapporti scuola-famiglia, esposti contro il dirigente scolastico e accesso agli atti: il TAR Lazio chiarisce i limiti del diritto dei genitori

Con la sentenza n. 15701 del 7 ottobre 2026, i giudici amministrativi intervengono su una controversia nata dal mancato svolgimento di un colloquio tra un genitore e un docente. Al centro della decisione, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, la gestione delle segnalazioni disciplinari e la tutela dei soggetti coinvolti.

Una controversia nata nell’ambito dei rapporti tra una famiglia e un istituto scolastico statale di Roma offre al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l’occasione per ribadire alcuni principi di particolare interesse per il mondo della scuola: il diritto di accesso agli atti amministrativi non può trasformarsi in uno strumento di indagine generalizzata sull’operato dell’amministrazione e non può essere utilizzato per ottenere documenti che non esistono.

È questo uno degli aspetti centrali della sentenza n. 15701, pubblicata il 7 ottobre 2026, con la quale la Sezione Terza Bis del TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal padre di uno studente minorenne, intenzionato a conoscere gli eventuali sviluppi disciplinari di una segnalazione riguardante la dirigente scolastica.

La decisione merita attenzione perché affronta questioni che possono presentarsi frequentemente nelle istituzioni scolastiche: il rapporto tra genitori e docenti, la gestione degli esposti nei confronti del personale scolastico, gli obblighi di trasparenza dell’amministrazione e i limiti entro i quali un cittadino può pretendere di conoscere gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari.

 

La vicenda: un colloquio con il docente non effettuato e la successiva segnalazione

La controversia trae origine da un episodio verificatosi il 3 maggio 2024, quando il padre di uno studente minorenne, frequentante un liceo statale di Roma, apprendeva da un docente che un colloquio precedentemente previsto non avrebbe potuto svolgersi a seguito di una determinazione della dirigente scolastica.

L’episodio dava avvio a una serie di interlocuzioni tra il genitore, gli organi dell’istituzione scolastica e gli uffici dell’amministrazione scolastica.

Il padre riteneva che il comportamento tenuto nei suoi confronti avesse inciso sulle prerogative connesse alla responsabilità genitoriale e sul diritto di mantenere i consueti rapporti con gli insegnanti del figlio.

Nell’ambito della controversia, il ricorrente sottolineava anche la posizione di parità dei genitori rispetto all’affidamento del minore, sostenendo che non esistessero limitazioni alle proprie prerogative nei rapporti con l’istituzione scolastica.

Il 7 agosto 2024 chiedeva pertanto ai responsabili degli uffici competenti di segnalare i fatti all’ufficio preposto ai procedimenti disciplinari, richiamando l’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La vicenda proseguiva con ulteriori comunicazioni e richieste di chiarimento. Il 6 novembre 2024 il genitore presentava un’istanza di accesso alla corrispondenza interna dell’amministrazione.

Successivamente, dopo un incontro con la dirigente scolastica avvenuto il 7 gennaio 2025, il ricorrente inoltrava una nuova nota, datata 23 maggio 2025, chiedendo che i fatti segnalati potessero avere un seguito disciplinare.

Non avendo ottenuto gli sviluppi auspicati, l’8 luglio 2025 presentava un’ulteriore istanza di accesso, finalizzata a conoscere gli eventuali atti istruttori adottati in conseguenza del proprio esposto.

La richiesta riguardava, in particolare, la documentazione eventualmente formata dagli uffici competenti a valutare le responsabilità disciplinari.

Da questa ulteriore iniziativa nasceva il contenzioso davanti al TAR Lazio.

 

La posizione del genitore: conoscere gli atti dell’eventuale procedimento disciplinare

Il ricorrente sosteneva di avere diritto a conoscere la documentazione amministrativa relativa alle valutazioni compiute a seguito della propria segnalazione.

L’obiettivo era verificare se gli uffici competenti avessero effettivamente avviato un’istruttoria disciplinare oppure se avessero deciso di non procedere.

La questione coinvolgeva due disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La prima è l’articolo 55-bis, che disciplina le forme e i termini del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, individuando anche le competenze degli uffici preposti.

La seconda è l’articolo 55-sexies, comma 3, che riguarda le responsabilità connesse a determinate condotte dei soggetti preposti alla gestione dell’azione disciplinare.

Il genitore riteneva necessario conoscere gli atti eventualmente adottati da tali uffici, anche per verificare se la segnalazione avesse ricevuto un adeguato seguito amministrativo.

Occorre però distinguere due aspetti giuridicamente differenti: il diritto di presentare un esposto all’amministrazione e il diritto di ottenere copia degli atti formati a seguito della segnalazione.

La presentazione di un esposto, infatti, non comporta automaticamente l’apertura di un procedimento disciplinare e non attribuisce al segnalante un potere generale di controllo sull’esercizio dell’azione disciplinare.

L’amministrazione è chiamata a valutare i fatti secondo le competenze e le disposizioni applicabili, ma non ogni segnalazione determina necessariamente l’avvio di un procedimento.

È proprio questa distinzione a risultare particolarmente importante nella decisione del TAR.

 

Il TAR Lazio: l’amministrazione aveva già consegnato gli atti esistenti

Esaminando la documentazione prodotta in giudizio, il Tribunale ha accertato che l’amministrazione aveva già messo a disposizione del ricorrente tutti gli atti in proprio possesso relativi alla vicenda, comprese le comunicazioni interne tra gli uffici.

In particolare, il genitore aveva ricevuto una nota dell’Ufficio scolastico del 23 maggio 2025, dalla quale risultava che erano già stati valutati come insussistenti i presupposti per l’attivazione di un procedimento disciplinare.

Secondo i giudici, questo elemento assumeva un’importanza determinante.

Il ricorrente non aveva contestato di aver ricevuto la documentazione e non aveva formulato specifiche censure contro la determinazione di non avviare il procedimento disciplinare.

La successiva richiesta di accesso risultava quindi inaccoglibile, anche perché collegata a una determinazione che il Collegio considerava ormai inoppugnabile.

Il TAR ha inoltre rilevato che l’amministrazione aveva negato l’esistenza di ulteriori atti istruttori, mentre lo stesso ricorrente aveva espresso dubbi sul fatto che tali documenti fossero stati effettivamente formati.

Di conseguenza, non poteva essere ordinata l’esibizione di documenti la cui esistenza non risultava dimostrata e che l’amministrazione dichiarava di non possedere.

Il principio è particolarmente significativo per le segreterie scolastiche e per gli uffici amministrativi: l’accesso documentale riguarda gli atti esistenti e detenuti dall’amministrazione, non documenti ipotetici che il richiedente ritiene avrebbero dovuto essere prodotti.

 

Il diritto di accesso non può avere carattere esplorativo

Uno dei passaggi giuridicamente più rilevanti della sentenza riguarda il divieto di utilizzare l’accesso documentale con finalità meramente esplorative.

Il TAR richiama, tra gli altri precedenti, la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6625 del 25 agosto 2026 e la sentenza del TAR Lazio n. 15470 del 30 settembre 2026.

Secondo il Collegio, non è consentito utilizzare la richiesta di accesso per effettuare una ricerca indiscriminata di documenti di cui non sia accertata l’esistenza.

In altri termini, il cittadino può chiedere di visionare o ottenere copia di documenti amministrativi, purché sussistano i presupposti previsti dalla normativa, ma non può utilizzare l’accesso documentale per imporre all’amministrazione una generica attività di ricerca finalizzata a verificare se siano stati eventualmente prodotti ulteriori atti.

Il riferimento normativo principale è rappresentato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, l’articolo 22, comma 1, lettera b), riconosce il diritto di accesso ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

L’articolo 24, comma 3, della medesima legge stabilisce inoltre che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

È opportuno precisare che il divieto di richieste esplorative non significa che il cittadino debba necessariamente conoscere il numero di protocollo o gli estremi esatti di ogni documento richiesto. L’istanza può individuare gli atti anche attraverso elementi sufficienti a identificarli.

Ciò che non è consentito, nel regime dell’accesso documentale, è trasformare la richiesta in un’indagine generica su documenti soltanto ipotizzati.

Va inoltre ricordato che la disciplina dell’accesso documentale prevista dalla legge n. 241/1990 è distinta da quella dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013. La sentenza in esame riguarda specificamente una controversia sull’accesso documentale e non costituisce una pronuncia generale sui diversi istituti di trasparenza amministrativa.

 

Esposti contro il dirigente scolastico: la tutela del soggetto segnalato

Un secondo profilo di notevole interesse riguarda la posizione della dirigente scolastica destinataria della segnalazione.

Prima di rivolgersi al TAR, il genitore aveva impugnato il silenzio dell’amministrazione davanti alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stato notificato alla dirigente scolastica nei cui confronti il ricorrente aveva chiesto l’attivazione di iniziative disciplinari.

Il genitore aveva contestato questa decisione, sostenendo che la dirigente non dovesse essere considerata controinteressata.

Il TAR Lazio ha respinto anche tale argomentazione.

Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 20 aprile 2005, i giudici hanno affermato che il soggetto destinatario di un esposto, quando viene successivamente presentata un’istanza di accesso per conoscere gli atti adottati in conseguenza della segnalazione, assume la posizione di controinteressato in senso tecnico.

Si tratta di un passaggio importante perché evidenzia la necessità di considerare non soltanto le esigenze conoscitive del richiedente, ma anche la posizione giuridica del soggetto al quale si riferiscono gli atti richiesti.

La disciplina generale è contenuta nell’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241/1990, che definisce i controinteressati in relazione all’esigenza di tutela della riservatezza.

L’articolo 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, disciplina inoltre la comunicazione ai controinteressati individuati o facilmente individuabili nell’ambito del procedimento di accesso.

Nel caso esaminato, il TAR ha confermato la decisione della Commissione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo per la mancata notificazione alla dirigente scolastica.

Il principio non deve però essere interpretato nel senso che qualsiasi documento riguardante un dirigente scolastico sia automaticamente sottratto all’accesso.

La presenza di un controinteressato non determina, di per sé, il rigetto dell’istanza: impone piuttosto il rispetto delle garanzie procedimentali e la valutazione degli interessi giuridicamente rilevanti.

 

Il diritto dei genitori a mantenere rapporti con i docenti: cosa stabilisce realmente la sentenza

La vicenda nasce dal mancato svolgimento di un colloquio tra un genitore e un insegnante, ma è necessario chiarire un aspetto fondamentale per evitare interpretazioni errate della decisione.

Il TAR Lazio non ha stabilito che un dirigente scolastico possa liberamente impedire a un genitore di incontrare i docenti del proprio figlio.

La sentenza non contiene infatti una decisione di merito sulla legittimità della determinazione che aveva impedito lo svolgimento del colloquio.

Il giudizio si è concentrato sulla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa e sulla correttezza della decisione adottata dalla Commissione per l’accesso.

La questione dei rapporti tra scuola e famiglia rimane pertanto distinta da quella effettivamente risolta dal Tribunale.

Sul piano generale, occorre ricordare che l’articolo 30 della Costituzione riconosce il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disciplina inoltre la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica attraverso gli organi collegiali.

Particolarmente significativo è anche l’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che richiama la comunità scolastica come luogo di formazione ed educazione fondato sulla collaborazione tra le diverse componenti.

Lo stesso Statuto, all’articolo 5-bis, disciplina il Patto educativo di corresponsabilità, volto a definire in maniera condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Queste disposizioni confermano la centralità della collaborazione scuola-famiglia, pur non attribuendo necessariamente un diritto incondizionato a svolgere colloqui in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità.

L’organizzazione dei rapporti con i docenti deve infatti essere conciliata con le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e con le disposizioni applicabili.

La sentenza del TAR Lazio, pertanto, non può essere utilizzata per sostenere la legittimità o l’illegittimità del mancato colloquio che ha originato la controversia, non essendosi il Collegio pronunciato direttamente su tale questione.

 

Procedimenti disciplinari nella scuola: la segnalazione non comporta automaticamente l’apertura dell’istruttoria

La pronuncia consente di richiamare anche il sistema delle responsabilità disciplinari nel pubblico impiego scolastico.

L’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001 disciplina il procedimento disciplinare, distinguendo le competenze in relazione alla tipologia e alla gravità delle infrazioni.

Per il personale scolastico occorre inoltre considerare l’articolo 55-bis, comma 9-quater, dello stesso decreto legislativo, che contiene specifiche disposizioni relative alle competenze disciplinari nel settore dell’istruzione.

La normativa deve essere coordinata con le disposizioni contrattuali applicabili alle diverse categorie di personale e, per quanto riguarda i docenti, con le disposizioni speciali tuttora vigenti.

In questo quadro, una segnalazione proveniente da un genitore può rappresentare un elemento conoscitivo che l’amministrazione è chiamata a valutare.

Non è tuttavia sufficiente, da sola, a determinare necessariamente l’avvio di un procedimento disciplinare.

Gli uffici competenti devono verificare la natura dei fatti segnalati, la loro eventuale rilevanza disciplinare e la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa.

Nel caso esaminato, l’Ufficio scolastico aveva già comunicato una valutazione negativa circa la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento.

Il TAR ha attribuito rilievo a tale circostanza, osservando che il ricorrente aveva ricevuto la relativa documentazione e non aveva formulato specifiche contestazioni contro quella determinazione.

È importante sottolineare che i giudici non hanno effettuato un autonomo accertamento sulla correttezza sostanziale di tutte le condotte denunciate dal genitore.

La decisione riguarda principalmente la legittimità del diniego di ulteriore accesso e gli effetti della mancata contestazione della precedente determinazione amministrativa.

 

 

Le conseguenze operative per dirigenti scolastici e segreterie

Dal punto di vista amministrativo, la sentenza offre indicazioni utili per la gestione delle istanze di accesso agli atti e delle segnalazioni presentate dalle famiglie.

Quando un genitore presenta un esposto nei confronti di un dirigente scolastico o di un altro dipendente dell’istituzione scolastica, è opportuno che l’amministrazione assicuri una gestione documentale ordinata, attraverso la corretta protocollazione delle comunicazioni e la conservazione degli atti effettivamente formati.

Se successivamente viene presentata un’istanza di accesso documentale, l’ufficio competente deve individuare i documenti richiesti, verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 241/1990 e valutare l’eventuale presenza di controinteressati.

Particolare attenzione deve essere riservata ai casi nei quali la richiesta riguarda documentazione relativa a valutazioni disciplinari nei confronti di personale scolastico.

In tali situazioni, oltre alla normativa sull’accesso, devono essere considerate le esigenze di riservatezza delle persone coinvolte e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, costituiscono riferimenti essenziali per il trattamento dei dati personali.

La presenza di dati personali, tuttavia, non comporta automaticamente l’impossibilità di accedere ai documenti: occorre effettuare la valutazione richiesta dalle disposizioni applicabili, tenendo conto anche delle eventuali possibilità di accesso parziale e oscuramento dei dati non necessari.

Un ulteriore aspetto riguarda la gestione delle richieste relative a documenti inesistenti.

Se l’amministrazione non ha formato ulteriori atti istruttori e non ne detiene, non può essere obbligata a produrre documentazione soltanto per soddisfare un’istanza di accesso.

Resta naturalmente distinto l’eventuale obbligo di adottare atti o provvedimenti imposto da specifiche disposizioni normative. La mancanza di documenti accessibili non può essere utilizzata per eludere obblighi amministrativi effettivamente esistenti.

Per le segreterie scolastiche, dunque, il principio operativo è chiaro: occorre distinguere tra il diritto di ottenere documenti già esistenti e la pretesa di conoscere o sollecitare attività amministrative non ancora svolte.

 

La decisione finale del TAR Lazio

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti presentati dal genitore.

In particolare, i giudici hanno ritenuto che l’amministrazione avesse già consegnato tutta la documentazione disponibile, che non risultasse dimostrata l’esistenza di ulteriori atti istruttori e che la precedente determinazione relativa alla mancata attivazione del procedimento disciplinare non fosse stata specificamente contestata.

Il Collegio ha inoltre confermato la decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, riconoscendo la posizione di controinteressata della dirigente scolastica destinataria dell’esposto.

Considerata la peculiarità della vicenda, il TAR ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

La sentenza contiene infine specifiche disposizioni a tutela della riservatezza del minore e degli altri soggetti coinvolti, ordinando l’oscuramento dei dati identificativi in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.