Avere un Piano Didattico Personalizzato non significa necessariamente poter beneficiare di tutte le misure compensative e dispensative durante l’Esame di Stato. È questo uno dei principi che emergono dalla sentenza n. 1014 del 12 settembre 2026, con la quale il TAR Puglia, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso presentato da uno studente con bisogni educativi speciali (BES) contro l’esito dell’esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.
La pronuncia affronta una questione particolarmente delicata per il mondo della scuola: fino a che punto le misure di personalizzazione didattica adottate durante l’anno scolastico devono trovare applicazione anche nelle prove d’esame?
La risposta dei giudici amministrativi passa attraverso una distinzione fondamentale, spesso poco chiara anche nella pratica scolastica: quella tra studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e studenti con altri bisogni educativi speciali.
Lo studente contesta l’esame: non sarebbero stati rispettati gli strumenti previsti dal PDP
La vicenda riguarda uno studente che, durante gli ultimi due anni della scuola superiore, aveva seguito un percorso didattico personalizzato predisposto dall’istituto sulla base di una certificazione clinica.
In occasione dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2024/2025, il candidato aveva riportato valutazioni insufficienti, decidendo successivamente di impugnare gli atti relativi alle prove e all’esito finale.
Secondo la sua difesa, la commissione non avrebbe garantito l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP, tra cui mappe concettuali, schemi e formulari, normalmente impiegati durante l’attività didattica.
Lo studente contestava anche la valutazione della prima prova scritta, sostenendo che fosse stata utilizzata una griglia riferita a una tipologia di elaborato diversa da quella effettivamente scelta.
Per il ricorrente, queste circostanze avevano compromesso la regolarità dell’esame e il risultato conseguito.
La legge tutela i DSA, ma per gli altri BES le regole sono differenti
Nell’esaminare il ricorso, il TAR richiama innanzitutto la legge 8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce agli studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento il diritto di beneficiare di strumenti compensativi e misure dispensative.
L’articolo 5 della legge configura tali misure come un vero e proprio diritto dello studente con DSA, finalizzato a garantire condizioni adeguate di apprendimento e valutazione.
Per gli studenti con altri bisogni educativi speciali, invece, il quadro normativo è differente.
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ha esteso l’attenzione delle istituzioni scolastiche a una platea più ampia di studenti che presentano difficoltà di apprendimento o condizioni di svantaggio, consentendo ai consigli di classe di adottare percorsi personalizzati.
Tuttavia, precisa il TAR, questa possibilità non determina automaticamente l’applicazione del medesimo regime giuridico previsto dalla legge n. 170/2010 per gli studenti con DSA.
Il punto centrale è che DSA e altri BES non costituiscono categorie giuridicamente sovrapponibili, anche quando per entrambi sia stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato.
Strumenti compensativi sì, misure dispensative no: cosa prevedeva l’ordinanza sugli esami
Per la sessione d’esame 2024/2025, la disposizione decisiva era contenuta nell’articolo 25, comma 6, dell’ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025.
La norma stabiliva che, per gli studenti con altri BES formalmente individuati dal consiglio di classe, non fossero previste misure dispensative durante l’Esame di Stato.
Era invece assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche svolte durante l’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza compromettere la validità delle prove scritte.
Questo passaggio merita particolare attenzione.
La normativa non attribuiva alla commissione una libertà assoluta di negare gli strumenti compensativi, ma ne disciplinava l’utilizzo in relazione alle esigenze dello studente e alle caratteristiche delle prove.
Allo stesso tempo, la presenza di un PDP non comportava automaticamente il diritto a ottenere modifiche delle griglie di valutazione o l’applicazione di misure dispensative non previste per quella categoria di candidati.
Perché il TAR ha dato ragione alla scuola
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che l’istituzione scolastica avesse prestato adeguata attenzione alla situazione dello studente.
Dalla documentazione risultava che il consiglio di classe aveva preso in considerazione la possibilità di utilizzare strumenti compensativi durante l’esame.
La commissione aveva inoltre previsto, per i candidati interessati, l’eventuale impiego di tempi aggiuntivi e computer, oltre alla possibilità di utilizzare durante il colloquio mappe, schemi, ausili per il calcolo e presentazioni multimediali.
Un elemento valorizzato dal TAR riguarda il comportamento dello stesso candidato: durante le prove, pur essendo stato interpellato, non aveva richiesto particolari strumenti di supporto e aveva consegnato gli elaborati scritti prima della scadenza del tempo disponibile.
Anche per il colloquio erano state adottate modalità finalizzate a favorire l’esposizione delle sue competenze.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha escluso che la scuola avesse tenuto una condotta discriminatoria o negligente nei confronti dello studente.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese processuali.
Una sentenza che richiama le scuole alla corretta gestione dei PDP
La decisione del TAR Puglia merita attenzione non soltanto per l’esito della controversia, ma anche per le conseguenze che possono derivarne sul piano organizzativo.
Il primo aspetto riguarda la necessità di distinguere correttamente le diverse condizioni degli studenti.
Non tutti i PDP hanno il medesimo fondamento normativo e non tutte le misure adottate durante l’anno scolastico possono essere automaticamente trasferite alle prove dell’Esame di Stato.
Il secondo aspetto riguarda il ruolo del consiglio di classe, chiamato a documentare con precisione le esigenze dello studente e gli strumenti effettivamente utilizzati durante il percorso scolastico.
Il terzo riguarda la commissione d’esame, che deve conoscere la documentazione trasmessa, applicare le disposizioni ministeriali e verbalizzare adeguatamente le decisioni assunte.
La personalizzazione didattica non può essere ridotta a un adempimento formale, ma neppure può essere interpretata prescindendo dai limiti stabiliti dalla normativa.
Il punto critico: attenzione a non trasformare la mancata richiesta in una rinuncia
Un aspetto della motivazione merita una riflessione particolare.
Il TAR attribuisce rilievo anche alla circostanza che lo studente non abbia richiesto strumenti compensativi durante l’esame.
Questo elemento, tuttavia, deve essere letto nel contesto complessivo della vicenda e non può diventare una regola generale.
L’assenza di una richiesta espressa da parte del candidato non dovrebbe infatti essere automaticamente interpretata come una rinuncia a strumenti che la normativa impone di assicurare.
La commissione deve comunque verificare preventivamente quali misure siano applicabili, anche sulla base della documentazione trasmessa dal consiglio di classe.
La sentenza non afferma che il silenzio dello studente esoneri la scuola dai propri obblighi. Piuttosto, considera la mancata richiesta insieme agli altri elementi che dimostravano, secondo i giudici, l’attenzione riservata al candidato.
È proprio questa distinzione che deve guidare una corretta lettura della pronuncia.
La sentenza n. 1014/2026 del TAR Puglia ribadisce che il diritto all’inclusione scolastica deve essere garantito attraverso l’applicazione delle specifiche disposizioni normative, evitando di assimilare automaticamente situazioni differenti.
Per gli studenti con DSA, la legge n. 170/2010 prevede precise garanzie. Per gli studenti con altri BES, le misure applicabili durante l’Esame di Stato devono essere individuate secondo la disciplina ministeriale della relativa sessione.
La decisione non ridimensiona l’importanza del Piano Didattico Personalizzato, ma ricorda che esso deve essere utilizzato correttamente, tanto nella programmazione didattica quanto nella fase conclusiva del percorso scolastico.
La sentenza del TAR Puglia n. 1014 del 12 settembre 2026, analizzata e commentata nel presente articolo, è disponibile per il download nella sezione Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.