La sentenza n. 1462/2026 del TAR Emilia-Romagna affronta il delicato rapporto tra bisogni educativi speciali, responsabilità disciplinare e poteri del Consiglio di classe. Legittima anche la decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti.
La presenza di un Piano Didattico Personalizzato non costituisce una condizione di esenzione dalle responsabilità disciplinari dello studente. Anche gli alunni che presentano particolari fragilità cognitive, attentive o comportamentali sono tenuti al rispetto delle regole della comunità scolastica, fermo restando l’obbligo dell’istituzione scolastica di considerare le loro condizioni personali e di garantire interventi educativi adeguati.
È questo uno degli aspetti più significativi della sentenza n. 1462, pubblicata il 3 settembre 2026, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia di uno studente di un istituto superiore di Bologna contro una sospensione dalle lezioni di dieci giorni, accompagnata dalla decadenza dalla funzione di rappresentante di classe.
La decisione offre indicazioni importanti ai dirigenti scolastici e ai Consigli di classe, soprattutto nella gestione dei procedimenti disciplinari riguardanti studenti destinatari di misure didattiche personalizzate.
La vicenda: sette note disciplinari e dieci giorni di sospensione
Il procedimento trae origine da una serie di comportamenti contestati a uno studente nel periodo compreso tra il 7 e il 24 ottobre 2025.
Secondo quanto documentato dalla scuola, l’alunno aveva accumulato sette annotazioni disciplinari sul registro elettronico, riconducibili a condotte differenti: disturbo continuato durante le lezioni, utilizzo non autorizzato del telefono cellulare, mancanze ai doveri scolastici, offese nei confronti dei docenti e comportamenti aggressivi verso i compagni.
Tra gli episodi più gravi figuravano anche minacce rivolte a un altro studente, in un contesto nel quale erano stati segnalati episodi di bullismo.
Il Consiglio di classe straordinario, riunitosi il 3 novembre 2025, deliberava una sospensione di dieci giorni, accompagnata dalla decadenza dalla carica di rappresentante di classe.
La famiglia impugnava il provvedimento, sostenendo, tra le altre cose, che la scuola non avesse adeguatamente considerato le fragilità dello studente, già destinatario nell’anno precedente di un PDP e per il quale era in corso la predisposizione di un nuovo documento.
Venivano inoltre contestate la proporzionalità della sanzione, la regolarità delle comunicazioni, la motivazione del provvedimento e la presunta duplicazione delle sanzioni rispetto alle note disciplinari precedentemente annotate.
Il TAR ha respinto tutte le censure.
Il PDP non impedisce l’applicazione delle sanzioni disciplinari
Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda proprio il rapporto tra personalizzazione didattica e responsabilità disciplinare.
La famiglia sosteneva che alcuni comportamenti dello studente fossero riconducibili alle sue difficoltà cognitive e attentive e che la scuola avrebbe dovuto tenerne maggiormente conto prima di adottare una misura così incisiva.
Il Tribunale ha tuttavia rilevato che l’istituzione scolastica aveva già avviato le attività necessarie alla predisposizione del nuovo PDP e che, secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione e non specificamente contestato sul punto, lo studente beneficiava degli strumenti compensativi, delle misure dispensative e delle modalità di valutazione previste, anche prima della sottoscrizione del documento da parte della famiglia.
I giudici hanno inoltre evidenziato che le contestazioni disciplinari non provenivano da un singolo insegnante, ma da sette docenti differenti, circostanza considerata significativa nella valutazione della situazione comportamentale.
La sentenza richiama il precedente del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 581 del 18 marzo 2019, ribadendo che il diritto all’istruzione non esclude il ricorso a misure disciplinari finalizzate al rispetto delle regole interne e alla formazione della personalità dello studente.
È importante, tuttavia, evitare un’interpretazione eccessivamente estensiva della pronuncia. Il TAR non afferma che le condizioni personali dello studente siano irrilevanti, ma ritiene che, nel caso concreto, non fossero stati dimostrati elementi sufficienti a rendere illegittima la valutazione disciplinare effettuata dal Consiglio di classe.
Il principio deve essere letto alla luce dell’articolo 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, che attribuisce alle sanzioni disciplinari una finalità educativa e richiede che esse tengano conto della situazione personale dello studente.
Le note sul registro elettronico possono giustificare una successiva sospensione?
Un’altra questione affrontata dal TAR riguarda il principio del ne bis in idem, invocato dalla famiglia per sostenere l’illegittimità della sospensione.
Secondo i ricorrenti, la scuola avrebbe utilizzato comportamenti già oggetto di precedenti note disciplinari per infliggere una nuova sanzione, determinando così una duplicazione della risposta punitiva.
Il Tribunale ha respinto questa ricostruzione.
Le singole annotazioni sul registro elettronico documentavano specifici episodi, mentre la sospensione era stata deliberata considerando complessivamente una pluralità di condotte ripetute e rilevanti ai sensi del regolamento disciplinare dell’istituto.
In questa prospettiva, le note non sono state considerate dal TAR come ostacolo all’adozione di una successiva misura disciplinare fondata sulla reiterazione dei comportamenti.
La distinzione è particolarmente importante per le scuole: la presenza di precedenti note disciplinari non determina automaticamente l’illegittimità di una sospensione successiva, quando quest’ultima sia motivata dalla valutazione complessiva di condotte reiterate e dalla loro gravità.
Ciò non significa, naturalmente, che sia sempre consentito sanzionare due volte il medesimo fatto. Occorre verificare la natura delle precedenti misure, la disciplina contenuta nel regolamento d’istituto e gli elementi posti a fondamento del nuovo provvedimento.
La proporzionalità della sospensione e il ruolo del Consiglio di classe
La famiglia aveva contestato anche la durata della sospensione, ritenendola eccessiva rispetto agli episodi verificatisi.
Il TAR ha ricordato che la valutazione della gravità delle condotte e la determinazione della sanzione rientrano nella competenza dell’organo disciplinare, nel rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento.
Nel caso esaminato, il Consiglio di classe aveva preso in considerazione comportamenti ritenuti oggettivamente gravi, tra cui offese ai docenti e ripetute minacce nei confronti di un compagno.
Per i giudici, la scelta di applicare dieci giorni di sospensione non presentava evidenti profili di illogicità o irragionevolezza.
La pronuncia conferma, pertanto, che il giudice amministrativo non sostituisce ordinariamente la propria valutazione a quella dell’organo scolastico, ma verifica la legittimità dell’azione amministrativa, anche sotto i profili della ragionevolezza, della proporzionalità e della correttezza dell’istruttoria.
Legittima anche la decadenza dalla carica di rappresentante di classe
Particolarmente interessante è la parte della sentenza relativa alla perdita della funzione di rappresentante degli studenti.
Il regolamento disciplinare dell’istituto prevedeva espressamente la possibilità di dichiarare decaduto dalla carica lo studente rappresentante destinatario di una sospensione superiore a due giorni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.
Nel caso concreto, il Consiglio di classe aveva esercitato tale facoltà in considerazione dei comportamenti contestati.
Il TAR ha ritenuto ragionevole la decisione, osservando che le minacce rivolte ai compagni e gli insulti nei confronti dei docenti risultavano incompatibili, nelle circostanze accertate, con la funzione rappresentativa esercitata dallo studente.
La decisione non introduce, però, una regola generale di decadenza automatica per tutti gli studenti sospesi.
La legittimità di una misura di questo tipo deve essere valutata sulla base delle disposizioni regolamentari applicabili, della competenza dell’organo che la dispone e della motivazione riferita alla gravità dei comportamenti.
Contestazione degli addebiti e diritto di difesa: cosa deve garantire la scuola
La sentenza affronta anche gli aspetti procedimentali.
La famiglia lamentava di aver avuto un tempo insufficiente per predisporre le proprie difese, considerando che la contestazione degli addebiti era stata effettuata il 29 ottobre 2025 e il Consiglio di classe straordinario si era riunito il 3 novembre successivo.
Il TAR ha tuttavia accertato che la contestazione era stata anticipata telefonicamente, trasmessa mediante posta elettronica e successivamente formalizzata con comunicazione scritta.
La madre dello studente aveva inoltre partecipato alla riunione del Consiglio di classe, potendo esporre le proprie argomentazioni.
Secondo i giudici, pertanto, non si era verificata una concreta lesione del diritto di difesa.
Anche la censura relativa al mancato rispetto del termine ordinario di cinque giorni per la convocazione degli organi collegiali è stata respinta. Il regolamento richiamato prevedeva infatti tale termine soltanto di massima, ammettendo deroghe in presenza di situazioni urgenti. Inoltre, la disposizione riguardava la convocazione dei componenti dell’organo collegiale e non stabiliva un identico termine difensivo a favore dello studente.
La pronuncia conferma l’importanza di una gestione documentata del procedimento disciplinare: contestazione precisa dei fatti, comunicazioni verificabili, possibilità effettiva di difesa e adeguata motivazione della decisione.
Il miglioramento dello studente dopo il PDP non dimostra l’illegittimità della sospensione
Un ultimo passaggio merita attenzione.
La famiglia aveva evidenziato che, dopo l’applicazione di un PDP ritenuto adeguato, lo studente non aveva più ricevuto sanzioni disciplinari, aveva ottenuto una nota di merito e aveva conseguito valutazioni positive.
Secondo i ricorrenti, tale miglioramento dimostrava che le precedenti difficoltà comportamentali derivavano dall’inadeguatezza delle misure educative adottate dalla scuola.
Il TAR ha escluso che questa conclusione potesse essere considerata dimostrata.
I giudici hanno osservato che il miglioramento avrebbe potuto essere ricondotto tanto all’efficacia del PDP quanto all’effetto educativo della sanzione disciplinare, senza che fossero disponibili elementi probatori sufficienti per stabilire quale delle due circostanze fosse stata determinante.
Si tratta di una precisazione significativa: il successivo miglioramento della condotta non dimostra, da solo, che una precedente sanzione fosse illegittima.
Le indicazioni operative per dirigenti scolastici e Consigli di classe
La sentenza n. 1462/2026 richiama le istituzioni scolastiche alla necessità di conciliare due esigenze fondamentali: garantire il diritto all’istruzione e alla personalizzazione degli interventi educativi, ma anche tutelare il regolare svolgimento delle attività didattiche e il rispetto delle regole di convivenza.
Per i dirigenti scolastici e i Consigli di classe, il punto centrale non è dunque la semplice presenza di un PDP, ma la corretta valutazione dei fatti, del contesto personale dello studente e della proporzionalità della misura adottata.
Una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata, fondata su comportamenti concretamente accertati e adottata nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla normativa e dal regolamento d’istituto.
Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto soddisfatte tali condizioni, respingendo il ricorso e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre agli accessori di legge se dovuti.
La pronuncia rappresenta un riferimento utile per comprendere come la tutela degli studenti con bisogni educativi specifici debba convivere con la responsabilità individuale e con la funzione educativa delle regole scolastiche.
La sentenza integrale del TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, n. 1462 del 3 settembre 2026, è scaricabile dalla sezione Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.