È antisindacale la condotta del Dirigente scolastico che omette di stipulare il Contratto Integrativo di Istituto e procede unilateralmente ad assegnare ai docenti i fondi del bonus merito e dell’alternanza scuola lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro con l’Ordinanza del 20/10/2019. Il provvedimento è un vero e proprio vademecum utilizzabile dai Dirigenti scolastici ai fini del corretto svolgimento delle relazioni sindacali perchè reca tutta la normativa di riferimento e recepisce la giurisprudenza delle Magistrature Superiori.
I fatti si erano svolti in un Istituto Ssuperiore dove il Dirigente scolastico aveva omesso di consegnare ai sindacati “tutta la documentazione necessaria per consentire una partecipazione consapevole a tutto tondo (c.d. attività di informazione)”, ed aveva rifiutato di sottoporre alla contrattazione integrativa di istituto il “bonus docenti” e “l’alternanza scuola/lavoro) affermando che se ne sarebbe assunto ogni responsabilità in un futuro atto unilaterale. In pratica il Dirigente aveva deciso di precludere la sottoscrizione del contratto d’Istituto in queste materie e di assegnare le relative risorse con un atto unilaterale.
Di qui l’azione giudiziale da parte delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. che si concludeva con la declaratoria di condotta antisindacale nei confronti del dirigente scolastico e nella condanna “ad effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo di istituto e di affigere il Decreto del Tribunale per 30 giorni nell’albo dell’Istituto“.
Controversie in materia di lavoro