Conflitto di Interessi e Avvocati Docenti: Cosa Dice la Cassazione – Ordinanza 12204/2025

I docenti possono fare gli avvocati? Sì, ma non contro la scuola

 

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12204 dell’8 maggio 2025, ha chiarito una questione tanto delicata quanto attuale: un insegnante che esercita anche la professione di avvocato non può patrocinare cause contro l’amministrazione scolastica di appartenenza, neppure se autorizzato.

Il caso: un docente-avvocato contro il Ministero

Il protagonista della vicenda è un docente e avvocato, che ha ricevuto una sanzione disciplinare (sospensione per 10 giorni) per aver difeso in tribunale soggetti contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), suo stesso datore di lavoro.

Il Ministero lo ha ritenuto in conflitto di interessi, ma la Corte d’Appello di Bologna gli ha dato ragione, ritenendo che, essendo stato autorizzato a esercitare la professione forense senza limiti specifici, non fosse da sanzionare. Il caso è quindi arrivato in Cassazione.

 

Cosa ha stabilito la Cassazione con l’Ordinanza 12204/2025

  1. Il principio generale: il conflitto di interessi è sempre vietato

Secondo la Cassazione, nessun docente può patrocinare cause contro l’amministrazione scolastica – anche se ha ricevuto un’autorizzazione a esercitare la libera professione.

L’autorizzazione non può mai legittimare attività in conflitto con la scuola.

La normativa richiamata è chiara:

Art. 53 d.lgs. 165/2001: divieto di conflitto di interessi per i pubblici dipendenti.

Art. 508 d.lgs. 297/1994: autorizzazione per i docenti solo se l’attività non pregiudica i doveri scolastici.

Art. 60 d.P.R. 3/1957 e art. 98 Cost.: principio costituzionale di lealtà e imparzialità.

 

  1. Ma se il dirigente scolastico sapeva e non ha agito, il docente non è colpevole

Nel caso concreto, la Corte ha osservato che:

Il dirigente scolastico era a conoscenza delle attività legali del docente.

Aveva richiesto chiarimenti, ma **non ha mai revocato l’autorizzazione.

Il comportamento omissivo del dirigente ha creato un **affidamento legittimo nel docente.

Dunque, la sanzione è stata annullata: il docente non ha agito con dolo, ma nella convinzione – rafforzata dalla condotta della scuola – di essere in regola.

 

Cosa cambia per i docenti e le scuole

 

Per i docenti/avvocati:

Anche se autorizzati, non possono patrocinare contro la scuola o il Ministero.

Devono chiedere chiarimenti scritti e tracciabili in caso di dubbi.

Sono responsabili solo se agiscono consapevolmente in conflitto di interessi.

 

Per i dirigenti scolastici:

Ogni autorizzazione deve contenere esplicito divieto di patrocinare contro la P.A.

La mancata revoca o controllo può impedire future sanzioni disciplinari.

Devono agire tempestivamente in caso di segnalazioni o sospetti.

 

La Cassazione, con questa decisione, traccia un limite netto all’attività dei docenti-avvocati: non si può mai agire contro l’amministrazione di appartenenza. Tuttavia, evidenzia anche il ruolo decisivo del dirigente scolastico, la cui condotta può determinare la legittimità o meno della sanzione.

Una lezione per tutte le scuole: la legge vieta il conflitto di interessi, ma non si possono punire comportamenti tollerati o mai contestati formalmente.

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 12204 del 08/05/2025

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