Docente e libera professione: senza autorizzazione scatta la responsabilità erariale. La Corte dei conti condanna un insegnante a 20.000 euro

La possibilità per un docente della scuola pubblica di esercitare, contemporaneamente all’attività di insegnamento, una libera professione è subordinata al rispetto di precise condizioni. Non basta, infatti, che l’attività professionale sia compatibile con l’orario scolastico o che non determini, in concreto, un pregiudizio per l’attività didattica: per il personale docente a tempo pieno è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione scolastica.

A ribadirlo è la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la sentenza n. 175/2026, depositata il 23 luglio 2026, che ha riformato la precedente decisione della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana e ha riconosciuto la responsabilità erariale di un docente che aveva esercitato per diversi anni la professione di ingegnere senza una valida autorizzazione dell’amministrazione scolastica.

La vicenda presenta particolare interesse per il mondo della scuola perché chiarisce un aspetto spesso sottovalutato: l’autorizzazione all’esercizio della libera professione non può essere considerata una formalità e non può essere sostituita dalla semplice circostanza che l’attività esterna sia compatibile con gli obblighi di servizio del docente.

La vicenda esaminata dalla Corte dei conti

Il procedimento riguardava Pietro Bordo, docente a tempo pieno di chimica e tecnologie chimiche, che nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018 aveva esercitato anche la professione di ingegnere.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il docente aveva svolto 31 incarichi professionali, percependo complessivamente compensi per 48.379,84 euro. L’attività veniva esercitata attraverso una ditta individuale dotata di partita IVA, ma senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione scolastica richiesta dalla normativa.

La Procura regionale della Corte dei conti aveva quindi contestato al docente la mancata restituzione all’amministrazione dei compensi percepiti per l’attività professionale non autorizzata, ritenendo configurabile la responsabilità amministrativa prevista dall’articolo 53, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

In primo grado, tuttavia, la domanda della Procura era stata respinta.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana aveva ritenuto che la disciplina speciale prevista dall’articolo 508, comma 15, del decreto legislativo n. 297/1994 consentisse al personale docente di esercitare la libera professione, purché non vi fosse pregiudizio per la funzione docente e vi fosse compatibilità con l’orario di insegnamento.

Secondo il primo giudice, quindi, l’assenza dell’autorizzazione avrebbe potuto assumere eventualmente rilevanza sul piano disciplinare, ma non avrebbe determinato un obbligo di riversamento dei compensi e, conseguentemente, una responsabilità erariale.

La Procura regionale ha impugnato la decisione sostenendo, invece, che le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego e quelle specifiche per il personale docente dovessero essere lette congiuntamente.

La Corte dei conti, in appello, ha accolto parzialmente questa impostazione.

Il punto centrale: l’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001

Il cuore della decisione riguarda il rapporto tra l’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e l’articolo 508 del decreto legislativo n. 297/1994.

L’articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego disciplina le incompatibilità e gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici. In particolare, i commi 7 e 7-bis prevedono conseguenze economiche quando il dipendente pubblico svolge incarichi retribuiti non autorizzati e non riversa i relativi compensi all’amministrazione.

La questione sottoposta alla Corte era quindi molto precisa: la disciplina speciale prevista per i docenti dall’articolo 508, comma 15, del Testo unico della scuola poteva escludere l’applicazione dell’articolo 53, commi 7 e 7-bis?

La risposta della Corte dei conti è negativa.

I giudici richiamano espressamente un precedente della stessa Sezione, la sentenza n. 135/2025, dichiarando di voler dare continuità a quell’orientamento.

La libera professione del docente non è libera senza condizioni

La sentenza chiarisce un equivoco interpretativo particolarmente importante.

Il fatto che una norma speciale consenta a una determinata categoria di dipendenti pubblici di svolgere una libera professione non significa automaticamente che tale attività possa essere esercitata senza alcuna autorizzazione.

Secondo la Corte, l’esclusione prevista dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 opera quando la normativa speciale consente l’esercizio dell’attività professionale senza necessità di alcuna autorizzazione.

Diversa è la situazione in cui la normativa speciale subordina l’esercizio della professione a una preventiva valutazione dell’amministrazione.

In questo secondo caso, la disciplina generale dell’articolo 53 continua a trovare applicazione.

È proprio questa la situazione prevista per il personale docente.

L’articolo 508, comma 15, del decreto legislativo n. 297/1994 consente infatti l’esercizio della libera professione, ma a condizione che siano rispettati determinati requisiti e, soprattutto, che sia acquisita la previa autorizzazione del dirigente scolastico.

La Corte sottolinea che l’autorizzazione deve essere finalizzata a verificare l’assenza di pregiudizio per l’assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e la compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio.

Di conseguenza, la semplice compatibilità materiale tra attività professionale e orario scolastico non è sufficiente.

È necessaria una preventiva valutazione dell’amministrazione.

Non serve una nuova autorizzazione per ogni singolo incarico

La sentenza contiene però anche un chiarimento favorevole per i docenti che esercitano legittimamente una libera professione.

La Corte dei Conti precisa che l’autorizzazione non deve necessariamente essere richiesta per ogni singolo incarico professionale.

L’autorizzazione riguarda infatti l’esercizio della professione nel suo complesso e non le singole prestazioni professionali che il docente si troverà successivamente a svolgere.

In altre parole, una volta autorizzato all’esercizio della professione, il docente non deve necessariamente chiedere al dirigente scolastico un nuovo provvedimento per ogni cliente o per ogni incarico professionale.

Esiste però un limite temporale particolarmente importante.

Secondo la Corte, l’autorizzazione deve essere considerata riferita all’anno scolastico per il quale è stata rilasciata.

Il motivo è legato alla necessità di verificare la compatibilità dell’attività professionale anche con fattori che possono cambiare nel tempo, come l’orario di insegnamento e quello di servizio.

Pertanto, un’autorizzazione rilasciata per un determinato anno scolastico non può essere automaticamente considerata valida anche per gli anni scolastici successivi.

L’autorizzazione ottenuta nel 1997 non valeva per gli anni successivi

È proprio questo uno degli elementi decisivi della vicenda.

Il docente aveva chiesto e ottenuto un’autorizzazione all’esercizio della professione di ingegnere nel 1997. Successivamente aveva anche reiterato la richiesta nell’anno scolastico successivo.

Tuttavia, non aveva continuato a chiedere l’autorizzazione negli anni successivi.

La Corte ha ritenuto che l’autorizzazione originaria non potesse estendersi automaticamente alle annualità successive.

Di conseguenza, per il periodo oggetto del giudizio, l’attività professionale risultava non previamente autorizzata e i compensi percepiti erano soggetti alla disciplina dell’articolo 53, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Una conseguenza particolarmente pesante: la responsabilità erariale

La Corte non si limita quindi a ravvisare una violazione di carattere amministrativo o disciplinare.

Nel caso esaminato viene riconosciuta una vera e propria responsabilità erariale.

La Corte ritiene infatti che il docente abbia percepito compensi per attività professionali non previamente autorizzate e, non avendo riversato tali somme all’amministrazione, abbia determinato un danno erariale.

La responsabilità viene inoltre qualificata come dolosa.

La conclusione sul dolo è legata, in particolare, alla storia delle autorizzazioni precedentemente richieste dal docente.

Secondo i giudici, il fatto che l’interessato avesse chiesto e ottenuto un’autorizzazione nel 1997 e avesse successivamente reiterato la richiesta costituiva un elemento significativo della consapevolezza che l’esercizio della libera professione fosse subordinato a precise condizioni.

La Corte considera quindi tale comportamento un indicatore della conoscenza della necessità di rinnovare la procedura autorizzatoria.

Anche il silenzio del dipendente può incidere sulla prescrizione

Un altro passaggio di notevole interesse riguarda la prescrizione.

Il danno contestato dalla Procura ammontava complessivamente a 48.379,84 euro ed era riferito al periodo 2009-2018.

La difesa aveva sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto applicabile la disciplina dell’occultamento doloso del danno.

Secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza, l’occultamento doloso può verificarsi non soltanto attraverso una specifica condotta finalizzata a nascondere il danno, ma anche mediante un comportamento omissivo, come il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’incarico.

La decisione richiama inoltre la legge n. 1/2026, che ha modificato l’articolo 2 della legge n. 20/1994 precisando che l’occultamento doloso del danno può essere realizzato attraverso una condotta attiva oppure mediante la violazione di obblighi di comunicazione.

Nel caso concreto, gli accertamenti della Guardia di finanza avevano consentito di ricostruire la vicenda con informativa del 5 giugno 2019. La successiva notifica dell’invito a dedurre, avvenuta il 25 maggio 2022, è stata quindi ritenuta tempestiva.

Il principio che emerge è particolarmente rilevante: l’omessa comunicazione preventiva dell’attività extraistituzionale può assumere rilievo non soltanto ai fini della contestazione dell’illecito, ma anche ai fini della decorrenza della prescrizione del danno erariale, quando ricorrano i presupposti dell’occultamento doloso.

Ma il docente non deve restituire tutti i compensi percepiti

La Corte, pur riconoscendo la responsabilità erariale, non ha accolto integralmente la richiesta della Procura.

La Procura regionale aveva chiesto la condanna del docente al pagamento di 48.379,84 euro, corrispondenti ai compensi percepiti nel periodo contestato.

I giudici hanno però ritenuto che non fosse possibile imputare integralmente al docente l’intero ammontare.

La Corte ha infatti considerato anche il comportamento dell’amministrazione scolastica.

Nel corso della vicenda erano emersi casi in cui la stessa amministrazione aveva conferito incarichi per prestazioni professionali al docente, qualificandolo espressamente come “Ing.”, pur in presenza della mancata preventiva autorizzazione.

Questo elemento ha avuto un peso nella quantificazione del danno.

La Corte ha inoltre considerato che l’amministrazione scolastica aveva beneficiato, nell’attività di insegnamento, della maggiore qualificazione professionale derivante dall’esercizio della professione di ingegnere, sebbene svolta in maniera non regolare rispetto al regime autorizzatorio.

Per queste ragioni, attraverso una valutazione equitativa, il danno effettivamente imputabile al docente è stato determinato in 20.000 euro, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi.

La decisione finale della Corte dei conti

La Corte dei conti ha quindi accolto parzialmente l’appello della Procura regionale e ha riformato la sentenza di primo grado.

Il docente è stato riconosciuto responsabile, a titolo doloso, per l’omesso riversamento dei compensi ottenuti attraverso l’esercizio di un’attività libero-professionale non autorizzata.

La condanna è stata quantificata in 20.000 euro in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, somma già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi.

A questa cifra si aggiungono 640 euro di spese processuali relative ai due gradi di giudizio.

La sentenza è stata deliberata il 18 giugno 2026 e depositata in segreteria il 23 luglio 2026.

Cosa cambia, concretamente, per i docenti

La pronuncia rappresenta un importante richiamo per tutti i docenti della scuola statale che svolgono o intendono svolgere attività libero-professionale.

Il primo principio da tenere presente è che il docente a tempo pieno non può ritenere sufficiente il fatto che la libera professione non interferisca materialmente con l’orario scolastico.

La compatibilità deve essere preventivamente valutata dall’amministrazione scolastica.

Il secondo principio è che l’autorizzazione non può essere considerata automaticamente permanente. Secondo la Corte dei conti, essa deve essere collegata all’anno scolastico di riferimento, proprio perché la situazione organizzativa e l’orario di servizio possono cambiare.

Il terzo elemento riguarda le conseguenze economiche. L’esercizio di un’attività professionale in assenza della necessaria autorizzazione non espone soltanto al rischio di una contestazione disciplinare. In presenza dei presupposti previsti dall’articolo 53, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, può configurarsi una responsabilità erariale con obbligo di riversamento dei compensi.

La sentenza dimostra inoltre che la questione non riguarda soltanto il comportamento del docente. Anche l’amministrazione scolastica deve prestare attenzione alla gestione delle autorizzazioni e agli eventuali incarichi conferiti a dipendenti che esercitano attività professionali.

 

Il documento oggetto dell’analisi è disponibile per il download nella sezione Archivio – Giurisprudenza di InternetScuola.it, previa registrazione gratuita al sito.