Assenze scolastiche oltre il limite: il TAR Sicilia chiarisce quando il superamento della soglia impedisce la valutazione finale

Il superamento del limite massimo di assenze può comportare l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva, anche quando lo studente abbia conseguito un profitto scolastico complessivamente positivo. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2215/2026 del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, pubblicata il 24 luglio 2026, con la quale il giudice amministrativo ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente non ammesso allo scrutinio finale proprio a causa del superamento del limite di frequenza previsto dalla normativa.

La pronuncia affronta una questione particolarmente rilevante per il mondo della scuola: il rapporto tra il diritto dello studente alla valutazione, il requisito della frequenza minima annuale e il potere delle istituzioni scolastiche di stabilire specifiche deroghe al limite delle assenze.

La vicenda nasce dalla decisione di un Consiglio di classe che aveva deliberato la non ammissione di un alunno allo scrutinio finale, avendo accertato il superamento del limite massimo di assenze calcolato sull’orario annuale personalizzato. Nel caso esaminato dal TAR, le assenze avevano raggiunto il 26,55% dell’orario personalizzato.

I genitori dello studente avevano impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che il superamento del limite non avrebbe dovuto determinare automaticamente l’esclusione dallo scrutinio. Secondo la loro tesi, il Consiglio di classe avrebbe dovuto verificare se, nonostante le assenze, fosse comunque possibile formulare una valutazione attendibile del percorso scolastico, anche considerando le numerose prove sostenute e i risultati positivi ottenuti durante l’anno.

Il ricorso contestava inoltre la presunta sproporzione della decisione, evidenziando che il superamento della soglia sarebbe avvenuto per un numero limitato di ore e che il rendimento scolastico dell’alunno era complessivamente positivo. I ricorrenti lamentavano anche una carenza di motivazione del verbale di scrutinio e sostenevano che la scuola non avesse adeguatamente informato la famiglia circa il monte ore annuale personalizzato e il limite minimo di frequenza.

Un ulteriore elemento posto all’attenzione del TAR riguardava alcune assenze che la famiglia aveva collegato al decesso del nonno dello studente. I genitori chiedevano che tali assenze fossero riconosciute nell’ambito delle deroghe al limite minimo di frequenza, contestando la disciplina adottata dall’istituzione scolastica, che contemplava alcune specifiche situazioni, tra cui attività sportive agonistiche e determinate ricorrenze religiose, senza ricomprendere l’evento luttuoso.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto infondato il ricorso.

Il punto centrale della decisione riguarda l’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009. La disposizione stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La stessa disposizione consente alle istituzioni scolastiche di prevedere, per casi eccezionali, motivate deroghe al limite, purché si tratti di assenze documentate e tali da non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.

La norma, inoltre, prevede una conseguenza precisa: il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, anche tenendo conto delle eventuali deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si tratta di un passaggio fondamentale della sentenza perché consente di distinguere due situazioni che, nella pratica scolastica, possono essere facilmente confuse.

Da una parte vi è il semplice superamento del limite di assenze, rispetto al quale la normativa prevede una conseguenza specifica quando non sussistano valide deroghe. Dall’altra vi sono assenze che possono essere ricondotte alle fattispecie derogatorie previste dalla disciplina applicabile. Solo in quest’ultimo caso assume rilievo la necessità di verificare concretamente se, nonostante le assenze, sia possibile procedere alla valutazione dello studente.

Il TAR richiama, in particolare, la Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, indicata nella sentenza come riferimento per le principali fattispecie che possono essere considerate ai fini delle deroghe. Tra queste rientrano, ad esempio, gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive agonistiche e l’adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che prevedano il sabato come giornata di riposo.

Nel caso sottoposto al giudizio del TAR, il regolamento dell’istituto stabiliva inoltre che le deroghe ammesse fossero quelle indicate dalla citata circolare ministeriale.

La questione decisiva, però, è rappresentata dal momento in cui la famiglia ha chiesto di riconoscere alcune assenze come derogabili.

Secondo quanto accertato dal TAR, durante l’anno scolastico non era stata presentata alcuna richiesta finalizzata a ottenere il riconoscimento in deroga delle assenze. Soltanto dopo la conclusione dello scrutinio finale, con un’istanza del 23 giugno 2026, la famiglia aveva rappresentato che una parte delle assenze dei mesi di novembre e dicembre era stata determinata dal decesso del nonno paterno dello studente, chiedendo che tali assenze fossero considerate ai fini della deroga.

Il TAR ha ritenuto determinante questo elemento.

Il regolamento scolastico, infatti, aveva individuato preventivamente le fattispecie suscettibili di giustificare una deroga al limite minimo di frequenza, richiamando le ipotesi eccezionali previste dalla normativa e dalla circolare ministeriale. L’evento luttuoso indicato dalla famiglia non rientrava, secondo il giudice, tra le fattispecie contemplate dal regolamento dell’istituto. Inoltre, non risultava che l’amministrazione scolastica avesse applicato la disciplina in maniera differente nei confronti di altri studenti.

Il TAR ha quindi riconosciuto all’istituzione scolastica un margine di autonomia nella definizione delle fattispecie derogatorie, precisando che tale scelta può essere sindacata dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà. Nel caso esaminato, secondo il Collegio, tali vizi non erano presenti.

Particolarmente importante è anche il passaggio della sentenza relativo al profitto dello studente.

La famiglia aveva sostenuto che il rendimento positivo e il numero significativo di prove sostenute durante l’anno avrebbero consentito comunque al Consiglio di classe di formulare una valutazione attendibile.

Il TAR non ha accolto questa impostazione. Il Collegio ha ricordato che la giurisprudenza ha effettivamente affermato che il requisito della frequenza non può essere interpretato attraverso automatismi incompatibili con la funzione formativa della scuola e che, quando le assenze siano giustificate e riconducibili a situazioni meritevoli di tutela, l’amministrazione deve verificare concretamente se esistano comunque elementi sufficienti per procedere alla valutazione finale.

Ma, secondo il TAR Sicilia, tale principio presuppone che le assenze siano astrattamente suscettibili di essere considerate in deroga.

Ed è proprio questo il punto sul quale il ricorso non ha superato il vaglio del giudice.

Nel caso concreto, le assenze eccedenti il limite non erano riconducibili alle ipotesi derogatorie previste dalla disciplina applicabile e, soprattutto, la circostanza relativa al lutto familiare era stata rappresentata alla scuola soltanto dopo la deliberazione di non ammissione.

Di conseguenza, una volta accertati il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza e l’assenza di valide cause di deroga, il Consiglio di classe non era tenuto a procedere a ulteriori valutazioni sul profitto dello studente ai fini dell’ammissione.

In altre parole, il rendimento positivo non può, da solo, superare il mancato rispetto del requisito minimo di frequenza quando non ricorrano le condizioni per una deroga.

La sentenza assume particolare rilievo anche sotto il profilo degli obblighi di comunicazione della scuola nei confronti della famiglia.

I ricorrenti avevano sostenuto che l’istituto non avesse adeguatamente informato i genitori del rischio di non ammissione. Anche questa censura è stata respinta.

Dalla documentazione acquisita nel giudizio risultava infatti che la scuola aveva ripetutamente segnalato alla famiglia l’elevato numero di assenze accumulate dallo studente, attraverso comunicazioni scritte, convocazioni e contatti telefonici. Per il TAR, tali elementi erano sufficienti a escludere la violazione del principio di leale collaborazione.

Il Collegio ha inoltre affrontato la contestazione relativa alla mancata comunicazione, all’inizio dell’anno scolastico, del monte ore annuale personalizzato e del limite minimo di frequenza.

Anche sotto questo profilo, il TAR ha ritenuto che eventuali irregolarità procedurali non avrebbero comunque determinato il diritto dello studente che non avesse frequentato almeno tre quarti delle lezioni a essere ammesso alla classe successiva. La ragione è individuata direttamente nell’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, che collega al superamento del limite massimo di assenze l’impossibilità di considerare valido l’anno scolastico, salvo il riconoscimento delle deroghe previste.

La conclusione del TAR è stata quindi netta: ricorso rigettato e spese di lite compensate.

La sentenza offre alcune indicazioni operative importanti per le istituzioni scolastiche.

Innanzitutto, il limite delle assenze non costituisce un elemento meramente formale. La frequenza minima è una condizione prevista dalla normativa per la validità dell’anno scolastico e il suo mancato raggiungimento può impedire lo svolgimento dello scrutinio finale.

Allo stesso tempo, la disciplina non deve essere letta nel senso che qualsiasi assenza oltre la soglia determini automaticamente la non ammissione. Il sistema prevede infatti la possibilità di deroghe per situazioni eccezionali, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa e dalla regolamentazione dell’istituto.

Per le scuole diventa quindi essenziale predisporre una disciplina delle deroghe chiara, preventiva e coerente con il quadro normativo applicabile, individuando le fattispecie che possono essere prese in considerazione e le relative modalità di documentazione.

Per le famiglie, la pronuncia evidenzia invece l’importanza di non attendere la conclusione dell’anno scolastico per segnalare situazioni particolari che possono incidere sul computo delle assenze. Quando ricorre una circostanza che potrebbe essere rilevante ai fini di una deroga, è opportuno rappresentarla tempestivamente all’istituzione scolastica e produrre la documentazione necessaria secondo le procedure previste dal regolamento di istituto.

Un altro elemento di rilievo è rappresentato dal ruolo del Consiglio di classe. L’organo collegiale non può essere chiamato a valutare autonomamente il profitto dello studente come se questo fosse sufficiente a neutralizzare il requisito della frequenza. La possibilità di procedere alla valutazione finale, secondo la ricostruzione del TAR, viene in rilievo quando sussistano assenze che possano essere legittimamente ricondotte alle ipotesi derogatorie. In assenza di tale presupposto, opera la conseguenza prevista dalla normativa sulla validità dell’anno scolastico.

La pronuncia evidenzia, dunque, un principio di equilibrio tra autonomia scolastica e rispetto delle condizioni normative sulla frequenza. L’autonomia dell’istituzione scolastica consente di individuare preventivamente le situazioni derogatorie, ma tale autonomia deve essere esercitata secondo criteri coerenti, oggettivi e non arbitrari. Parallelamente, la famiglia deve essere adeguatamente informata della situazione dello studente e deve attivarsi tempestivamente quando ricorrano circostanze potenzialmente rilevanti.

È importante, infine, non confondere questa sentenza con un principio generale secondo cui il superamento del limite delle assenze determina sempre e comunque la non ammissione, senza possibilità di valutazione delle circostanze concrete. Il TAR stesso richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di assenze giustificate e riconducibili a situazioni meritevoli di tutela, l’amministrazione deve verificare la possibilità di procedere comunque alla valutazione finale. Nel caso specifico, però, mancava proprio il presupposto necessario per applicare tale orientamento: le assenze contestate non erano state ricondotte tempestivamente a una fattispecie derogatoria prevista dalla disciplina applicabile.

La sentenza del TAR Sicilia n. 2215/2026 rappresenta pertanto un utile riferimento per comprendere il funzionamento del limite di frequenza e delle deroghe. Il messaggio che emerge dal provvedimento è soprattutto quello della necessità di rispettare una precisa sequenza: individuazione preventiva delle fattispecie derogatorie da parte dell’istituzione scolastica, tempestiva segnalazione delle situazioni particolari da parte della famiglia, adeguata documentazione delle assenze e verifica, da parte della scuola, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa.

Nel caso esaminato dal giudice amministrativo, una volta accertato il superamento del limite di frequenza e verificata l’assenza di una valida causa di deroga, il profitto positivo dello studente non è stato ritenuto sufficiente a consentire lo scrutinio finale.

Il testo integrale della sentenza del TAR Sicilia n. 2215/2026, oggetto dell’analisi, è disponibile per il download nella sezione Archivio del sito, previa registrazione gratuita a www.internetScuola.it.