Graduatorie ATA, diploma falso e supplenze: collaboratore scolastico condannato a restituire quasi 16mila euro. La Corte dei Conti chiarisce quando il lavoro svolto non salva le retribuzioni

Un titolo di studio falso utilizzato per ottenere l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA, diversi contratti di supplenza stipulati con istituzioni scolastiche statali e retribuzioni percepite senza possedere i requisiti necessari per accedere al pubblico impiego. È questa la vicenda esaminata dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, che con la sentenza n. 147/2026, depositata il 2 ottobre 2026, ha condannato un collaboratore scolastico al pagamento di 15.920,38 euro, oltre interessi legali e spese di giudizio, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La decisione assume particolare rilievo perché affronta una questione tutt’altro che secondaria: quando un dipendente pubblico viene assunto attraverso dichiarazioni false, le retribuzioni percepite devono essere restituite integralmente oppure occorre considerare che l’Amministrazione ha comunque beneficiato dell’attività lavorativa prestata?

La risposta dei giudici contabili non è automatica e introduce una distinzione importante, soprattutto per il personale ausiliario delle scuole, le cui mansioni non richiedono necessariamente competenze altamente specialistiche.

 

Il caso: un diploma professionale mai conseguito per entrare nelle graduatorie ATA

La vicenda trae origine dalla domanda presentata il 25 ottobre 2017 presso un istituto comprensivo della provincia di Brescia per ottenere l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

L’aspirante collaboratore scolastico aveva dichiarato il possesso di un diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi per la ristorazione, apparentemente conseguito presso un istituto professionale paritario, riportando una votazione di 100/100.

Quel titolo aveva consentito all’interessato di ottenere un punteggio utile nelle graduatorie e, successivamente, diversi incarichi di supplenza presso istituzioni scolastiche della provincia di Brescia, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021.

Le indagini avevano però evidenziato gravi irregolarità nella documentazione relativa al conseguimento del diploma.

In particolare, secondo quanto ricostruito nella sentenza, la sessione straordinaria di esami del 27 agosto 2013, durante la quale il candidato avrebbe conseguito la qualifica professionale, non risultava essersi mai effettivamente svolta.

I componenti della commissione d’esame, ascoltati durante le indagini, avevano infatti negato di aver partecipato alle prove e disconosciuto le firme riportate sui verbali e sui registri.

Per la Procura regionale della Corte dei Conti, il lavoratore aveva dunque ottenuto l’inserimento nelle graduatorie e i successivi contratti di supplenza attraverso un titolo di studio inesistente.

L’elemento decisivo non riguardava soltanto l’attribuzione di un punteggio superiore a quello spettante, ma la stessa possibilità di accedere alla graduatoria.

Secondo la ricostruzione accolta dal Collegio, senza quel diploma l’interessato non avrebbe posseduto un titolo idoneo all’inserimento e, conseguentemente, non avrebbe potuto ottenere legittimamente gli incarichi.

 

Il procedimento penale ancora pendente non impedisce la condanna della Corte dei Conti

Uno degli aspetti giuridicamente più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra procedimento penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

La difesa del collaboratore scolastico aveva chiesto la sospensione del giudizio contabile, evidenziando che davanti al Tribunale di Vallo della Lucania risultava ancora pendente un procedimento penale relativo alla presunta falsificazione del diploma e all’utilizzo del documento per ottenere gli incarichi.

Secondo la difesa, prima di pronunciarsi sull’esistenza del danno erariale, la Corte dei conti avrebbe dovuto attendere l’accertamento definitivo della responsabilità penale.

I magistrati lombardi hanno respinto questa impostazione.

Richiamando l’articolo 106 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, e l’articolo 295 del Codice di procedura civile, la Corte ha ribadito il principio dell’autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale.

La pendenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti non determina, di per sé, l’obbligo di sospendere il giudizio per danno erariale.

I due procedimenti perseguono infatti finalità differenti: il processo penale è diretto ad accertare l’eventuale commissione di reati e le relative responsabilità, mentre il giudizio contabile è finalizzato all’accertamento del danno arrecato alle finanze pubbliche e alla conseguente responsabilità patrimoniale.

La Corte richiama anche gli articoli 651 e 652 del Codice di procedura penale, relativi agli effetti delle sentenze penali irrevocabili negli altri giudizi, nei limiti stabiliti dalla legge.

Ne consegue che la Corte dei Conti può accertare autonomamente la responsabilità erariale anche quando il procedimento penale non si è ancora concluso, valutando gli elementi probatori acquisiti e verificando la sussistenza dei presupposti dell’illecito contabile.

È importante precisare che la pronuncia non costituisce una condanna penale per falsificazione del diploma. La decisione riguarda esclusivamente la responsabilità patrimoniale accertata in sede contabile.

 

Titolo di studio falso e pubblico impiego: cosa prevede l’articolo 2126 del Codice civile

Il secondo tema affrontato dalla sentenza riguarda le conseguenze economiche del rapporto di lavoro instaurato sulla base di un titolo di studio falsamente dichiarato.

La disposizione di riferimento è l’articolo 2126 del Codice civile, che disciplina la prestazione di fatto svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro invalido.

La norma stabilisce, in linea generale, che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non producono effetti per il periodo durante il quale il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.

Il principio mira a tutelare il lavoratore che abbia effettivamente prestato la propria attività, evitando che l’invalidità del contratto determini automaticamente la perdita del diritto alla retribuzione per il lavoro svolto.

La situazione cambia, tuttavia, quando l’accesso al pubblico impiego è stato ottenuto attraverso la falsa attestazione del possesso di un requisito essenziale.

La Corte dei Conti richiama l’orientamento secondo cui l’assunzione ottenuta mediante la dichiarazione di un titolo di studio inesistente può integrare un’ipotesi di illiceità della causa del rapporto, incompatibile con i principi fondamentali che regolano l’accesso al pubblico impiego.

In tale prospettiva, la prestazione lavorativa non beneficia automaticamente della tutela ordinariamente riconosciuta dall’articolo 2126 del Codice civile.

Ma è proprio su questo punto che la sentenza introduce un approfondimento particolarmente interessante.

 

Il lavoro effettivamente svolto può avere un’utilità per la scuola anche in assenza del titolo di studio

I giudici lombardi non si limitano a richiamare l’orientamento più rigoroso, secondo cui la mancanza del titolo di studio comporterebbe il venir meno dell’utilità della prestazione lavorativa.

La sentenza prende infatti in considerazione un indirizzo giurisprudenziale più articolato, che impone di valutare concretamente i vantaggi eventualmente conseguiti dall’Amministrazione.

Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che, nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, prevede la valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata.

La Corte richiama, in particolare, la sentenza n. 63 del 1° aprile 2026 pronunciata in sede di appello dalla magistratura contabile.

In quella decisione, riguardante proprio l’attività di un collaboratore scolastico privo del titolo richiesto, era stato evidenziato che la natura generica delle mansioni svolte non consente di escludere in maniera assoluta qualsiasi utilità per l’Amministrazione.

Il ragionamento è particolarmente rilevante.

Le mansioni del collaboratore scolastico comprendono attività di sorveglianza, pulizia, custodia e supporto materiale al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si tratta di prestazioni che, pur richiedendo diligenza, affidabilità e rispetto delle disposizioni organizzative, non sono necessariamente caratterizzate da conoscenze specialistiche direttamente collegate a uno specifico percorso di studi.

Di conseguenza, la mancanza del titolo richiesto per l’assunzione non significa necessariamente che l’attività concretamente svolta sia stata completamente inutile.

L’utilità deve essere verificata caso per caso e non può essere né esclusa automaticamente né presunta per il semplice fatto che il lavoratore abbia prestato servizio.

È questa una delle indicazioni più significative della pronuncia.

 

Quando il vantaggio per l’Amministrazione può essere riconosciuto

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, per considerare i vantaggi conseguiti dall’Amministrazione ai fini della quantificazione del danno erariale, devono essere verificati tre presupposti fondamentali.

Il primo è l’effettività del vantaggio. Occorre dimostrare che l’attività lavorativa abbia prodotto un beneficio concreto e non soltanto teorico.

Il secondo riguarda l’identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello dal quale deriva il vantaggio. Il beneficio deve cioè essere collegato alla medesima vicenda che ha determinato il pregiudizio economico.

Il terzo consiste nella corrispondenza dell’utilità alle finalità istituzionali dell’Amministrazione.

Non basta, quindi, sostenere genericamente di aver lavorato o di aver garantito una presenza all’interno dell’istituto scolastico.

Occorre dimostrare che le attività siano state effettivamente svolte e che abbiano prodotto un risultato concretamente utile per il funzionamento della scuola.

La valutazione è particolarmente delicata perché il giudice contabile deve distinguere la mera esecuzione materiale della prestazione dall’esistenza di un vantaggio rilevante ai fini della responsabilità erariale.

 

Assenze ingiustificate, pulizie non effettuate e disservizi: perché è stata esclusa l’utilità del lavoro

Nel caso esaminato, la posizione del collaboratore scolastico è risultata ulteriormente compromessa dalle modalità con cui erano state svolte le prestazioni lavorative.

La Procura regionale aveva infatti prodotto documentazione relativa a ripetute contestazioni disciplinari e a comportamenti ritenuti incompatibili con il corretto svolgimento delle mansioni assegnate.

Dalla sentenza emerge che il lavoratore era stato più volte richiamato perché non provvedeva alla pulizia dei banchi e delle lavagne nei locali affidati alla sua responsabilità.

Le omissioni avevano provocato lamentele da parte dei colleghi, costretti a intervenire per sopperire alle carenze riscontrate.

A ciò si aggiungevano assenze dal servizio senza preventiva comunicazione e senza adeguata giustificazione.

In alcune circostanze, secondo la documentazione richiamata dai magistrati, il collaboratore scolastico non si sarebbe presentato nella sede di servizio, situata in provincia di Brescia, rimanendo invece nel proprio luogo di residenza, in provincia di Napoli.

Questi elementi hanno assunto un peso determinante nella valutazione della Corte.

Non soltanto il convenuto non aveva fornito elementi idonei a dimostrare un vantaggio concreto per l’Amministrazione, ma la documentazione acquisita evidenziava che la sua presenza nell’organizzazione scolastica aveva generato disservizi, in particolare nella gestione delle attività di pulizia.

Pertanto, nel caso specifico, i giudici hanno escluso che potesse essere riconosciuta un’utilità tale da incidere sulla quantificazione del danno erariale.

È proprio questo passaggio a spiegare perché la condanna abbia riguardato l’intero importo richiesto dalla Procura.

 

La condanna: 15.920,38 euro da corrispondere al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Alla luce degli elementi acquisiti, la Corte dei conti ha accolto integralmente la domanda della Procura regionale.

Il danno erariale è stato quantificato in 15.920,38 euro, corrispondenti alle retribuzioni percepite dal collaboratore scolastico per gli incarichi di supplenza ottenuti attraverso l’utilizzo del titolo di studio falsamente dichiarato.

La somma è stata ritenuta documentalmente provata e non contestata nella sua quantificazione.

Conseguentemente, la Corte ha disposto la condanna al pagamento dell’intero importo in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza, avvenuto il 2 ottobre 2026, fino all’effettivo pagamento.

Sono state inoltre poste a carico del convenuto le spese di giudizio, liquidate in 77,10 euro.

La pronuncia non specifica se sia stata proposta impugnazione; pertanto, sulla base del documento esaminato, non è possibile affermare che la decisione sia passata in giudicato.

 

Le conseguenze per le segreterie scolastiche: la verifica dei titoli non è un semplice adempimento burocratico

La sentenza offre importanti spunti di riflessione anche per le istituzioni scolastiche, soprattutto con riferimento alle procedure di verifica dei titoli dichiarati dagli aspiranti inseriti nelle graduatorie del personale ATA.

Il quadro normativo di riferimento comprende il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina le dichiarazioni sostitutive e i relativi controlli.

In particolare, l’articolo 71 regola i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, mentre l’articolo 75 disciplina la decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L’articolo 76 prevede, inoltre, le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci e dell’utilizzo di atti falsi, nei casi previsti dalla legge.

Per le segreterie scolastiche, il controllo dei titoli dichiarati assume dunque un valore sostanziale.

Non si tratta soltanto di verificare la corretta attribuzione di un punteggio, ma di accertare l’effettiva esistenza dei requisiti che consentono l’accesso alle graduatorie e il successivo conferimento degli incarichi.

È opportuno distinguere, peraltro, tra un semplice errore materiale nella dichiarazione di un titolo o nella determinazione del punteggio e una dichiarazione consapevolmente falsa finalizzata a ottenere un beneficio non spettante.

Le due situazioni non possono essere automaticamente equiparate, soprattutto sotto il profilo della responsabilità personale.

La verifica amministrativa deve quindi essere condotta con particolare attenzione, sulla base della documentazione disponibile, delle disposizioni applicabili alla specifica procedura di reclutamento e delle garanzie procedimentali previste dall’ordinamento.

 

Controlli sui titoli ATA: quali attività devono svolgere concretamente le scuole

Sul piano operativo, la pronuncia richiama indirettamente l’importanza di un sistema di controlli documentali efficace e tracciabile.

In occasione della verifica delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, gli uffici di segreteria devono prestare particolare attenzione alla corrispondenza tra il titolo dichiarato e quello effettivamente conseguito, alla regolarità dell’istituzione che lo ha rilasciato e alla corretta attribuzione del relativo punteggio.

Quando emergono dubbi fondati sull’autenticità di un diploma o di una qualifica professionale, è necessario procedere agli opportuni accertamenti presso l’istituzione competente, evitando di considerare sufficiente la sola esibizione di una copia del documento.

L’attività di verifica dovrebbe essere adeguatamente documentata, conservando agli atti le richieste di riscontro, le comunicazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Qualora venga accertata una dichiarazione non veritiera, l’istituzione scolastica dovrà valutare gli effetti sulla posizione dell’interessato, applicando la disciplina della specifica graduatoria e le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, nonché effettuando le comunicazioni dovute alle autorità competenti nei casi previsti.

Occorre inoltre ricordare che l’eventuale decadenza dai benefici ottenuti attraverso dichiarazioni false, le conseguenze sul rapporto di lavoro e l’accertamento di un danno erariale costituiscono profili giuridici distinti, che richiedono valutazioni e procedimenti differenti.

La scuola può adottare i provvedimenti amministrativi di propria competenza, ma l’accertamento della responsabilità erariale e la relativa condanna al risarcimento spettano alla magistratura contabile.

 

Una sentenza che distingue tra illegittimità dell’assunzione e utilità effettiva del lavoro

L’aspetto più interessante della sentenza n. 147/2026 non è rappresentato soltanto dalla condanna economica, ma dal percorso argomentativo seguito dai magistrati.

La Corte ribadisce la gravità dell’accesso al pubblico impiego attraverso un titolo di studio falso, ma al tempo stesso riconosce che la valutazione del danno erariale non può prescindere, quando giuridicamente rilevante, dall’esame dei vantaggi concretamente conseguiti dall’Amministrazione.

Nel settore scolastico questa distinzione assume un significato particolare, soprattutto con riferimento al profilo professionale del collaboratore scolastico.

L’eventuale svolgimento di mansioni generiche, che non presuppongono necessariamente conoscenze specialistiche, può rendere necessario un accertamento concreto dell’utilità prodotta.

Ciò non significa, naturalmente, che il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa possa essere considerato facoltativo o che l’effettivo svolgimento del servizio sani l’illegittimità dell’assunzione.

Significa, piuttosto, che la responsabilità patrimoniale e la quantificazione del danno devono essere esaminate secondo i criteri propri del giudizio contabile.

Nel caso deciso dalla Sezione Lombardia, tale valutazione ha condotto all’esclusione di qualsiasi vantaggio rilevante, anche alla luce delle ripetute inadempienze documentate.

La conseguenza è stata la condanna al pagamento dell’intero importo delle retribuzioni contestate.

La sentenza integrale della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, n. 147 del 2 ottobre 2026, è scaricabile gratuitamente dal sito www.internetscuola.it, nella sezione Archivio – Giurisprudenza, previa registrazione gratuita al portale.