Infortunio durante l’educazione motoria, la scuola non è sempre responsabile: il Tribunale di Messina chiarisce quando spetta il risarcimento

Un alunno della scuola primaria si frattura tre denti durante una gara di staffetta. I genitori chiedono il risarcimento dei danni, contestando la vigilanza dell’insegnante e l’organizzazione dell’attività sportiva. Il Tribunale di Messina respinge la richiesta, ma censura la gestione dei soccorsi successivi all’incidente. Una sentenza che chiarisce i limiti della responsabilità scolastica e l’importanza della prova del nesso causale.

 

 

Quando un alunno si infortuna durante l’orario scolastico, la scuola è automaticamente responsabile dei danni subiti? È sufficiente che l’incidente si verifichi durante una lezione di educazione motoria per ottenere un risarcimento? E quali obblighi gravano sugli insegnanti quando uno studente rimane ferito?

A questi interrogativi offre importanti elementi di risposta il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 1750/2026, pronunciata il 24 settembre 2026, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 2376/2022 R.G.

La pronuncia affronta una questione di particolare interesse per dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e famiglie: la responsabilità dell’istituzione scolastica per gli infortuni che si verificano durante le attività sportive organizzate nell’ambito dell’offerta formativa.

Il principio che emerge dalla decisione è chiaro: il semplice verificarsi di un infortunio durante l’orario scolastico non determina automaticamente il diritto al risarcimento. Occorre ricostruire concretamente la dinamica dell’incidente e verificare se il danno sia riconducibile a una condotta illecita, a un inadempimento degli obblighi di protezione o a un evento imprevedibile e inevitabile.

Il caso: tre denti fratturati durante una gara di staffetta

La vicenda trae origine da un episodio verificatosi il 3 marzo 2021 presso una scuola primaria di Milazzo, in provincia di Messina.

Durante una lezione di educazione motoria, gli alunni di una classe quinta stavano partecipando a una gara di staffetta organizzata nel cortile dell’istituto.

Secondo la ricostruzione prospettata dai genitori, uno degli studenti, nell’entusiasmo della competizione, avrebbe spintonato il loro figlio, provocando uno scontro con un altro compagno che stava sopraggiungendo per effettuare il cambio della staffetta.

L’urto provocava al bambino un trauma al volto e la frattura di tre denti permanenti.

I genitori contestavano all’istituzione scolastica non soltanto l’inadeguatezza della vigilanza esercitata dall’insegnante, ma anche la scelta di organizzare una competizione sportiva durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

A loro giudizio, l’attività avrebbe comportato rischi evitabili, anche in considerazione delle particolari condizioni psicologiche degli alunni dopo i lunghi periodi di restrizioni e limitazioni delle attività sociali.

Un’ulteriore contestazione riguardava il comportamento tenuto dal personale scolastico dopo l’incidente.

Secondo i genitori, infatti, la scuola non aveva provveduto a contattarli immediatamente e non aveva richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria.

La famiglia chiedeva pertanto il risarcimento dei danni, quantificati in 13.200 euro per la riabilitazione odontoiatrica e 120 euro per le spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’Amministrazione scolastica contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che l’incidente fosse avvenuto durante una normale fase di gioco, in maniera improvvisa e imprevedibile, senza che l’insegnante potesse concretamente impedirlo.

La responsabilità della scuola: cosa prevedono gli articoli 1218 e 2048 del Codice civile

Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’istituzione scolastica.

Il Tribunale ricorda che, con l’ammissione dell’alunno alla scuola, si instaura un rapporto giuridico dal quale deriva l’obbligo dell’istituzione scolastica di garantire, nei limiti della diligenza esigibile, la sicurezza e l’incolumità dello studente durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Tale obbligo non riguarda esclusivamente le lezioni svolte nelle aule, ma comprende tutte le attività riconducibili alla prestazione scolastica, comprese quelle motorie e sportive.

Il quadro normativo di riferimento comprende diverse disposizioni del Codice civile.

L’articolo 1218 del Codice civile disciplina la responsabilità del debitore per l’inadempimento delle obbligazioni. In ambito scolastico assume rilievo quando il danno viene ricondotto alla violazione degli obblighi di protezione e vigilanza derivanti dal rapporto instaurato con l’istituto.

L’articolo 2048, secondo comma, del Codice civile riguarda invece la responsabilità dei precettori per il fatto illecito commesso dagli allievi nel tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza.

L’articolo 2047 del Codice civile disciplina la responsabilità per il danno cagionato da una persona incapace di intendere o di volere, mentre l’articolo 2049 regola la responsabilità dei padroni e committenti per i fatti illeciti dei propri dipendenti.

La sentenza richiama inoltre gli articoli 2043 e 2051 del Codice civile, relativi rispettivamente alla responsabilità per fatto illecito e al danno cagionato da cose in custodia.

La distinzione non è soltanto teorica, perché determina conseguenze rilevanti sul piano dell’onere della prova.

Il Tribunale richiama, in particolare, la storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9346/2002, che ha contribuito a delineare la differenza tra i danni che l’alunno provoca a se stesso e quelli cagionati dal comportamento illecito di altri studenti.

Nel primo caso assume rilievo la responsabilità contrattuale derivante dagli obblighi di protezione. Nel secondo trova applicazione, ricorrendone i presupposti, la responsabilità extracontrattuale prevista dall’articolo 2048 del Codice civile.

Non basta dimostrare che l’incidente è avvenuto a scuola

Il passaggio centrale della decisione riguarda la prova delle circostanze nelle quali si è verificato l’infortunio.

Il Tribunale richiama espressamente la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 33392/2025, secondo la quale, per ottenere il risarcimento, non è sufficiente dimostrare che l’incidente si sia verificato durante l’orario scolastico.

È necessario accertare le concrete modalità dell’evento, così da individuare il corretto regime di responsabilità e i relativi obblighi probatori.

Questo significa che il danneggiato deve fornire gli elementi necessari a collegare il pregiudizio subito a un inadempimento degli obblighi scolastici oppure, nel caso di responsabilità per fatto altrui, a una condotta illecita di un altro studente.

La presenza dell’insegnante e il verificarsi dell’incidente durante una lezione non costituiscono, da soli, prova di una vigilanza inadeguata.

D’altra parte, quando risultano integrati i presupposti della responsabilità prevista dall’articolo 2048 del Codice civile, il docente è chiamato a fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

La questione decisiva consiste, quindi, nel verificare se l’evento fosse concretamente prevedibile ed evitabile attraverso l’adozione delle misure di vigilanza e prevenzione esigibili nelle specifiche circostanze.

La gara di staffetta non è uno sport di contatto

Un altro profilo affrontato dalla sentenza riguarda la legittimità della scelta organizzativa effettuata dall’insegnante.

I genitori sostenevano che la gara di staffetta fosse assimilabile a un gioco di contatto e che la sua organizzazione durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 avesse esposto gli studenti a rischi non adeguatamente valutati.

Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione.

Secondo il giudice, la corsa a staffetta non può essere qualificata, per sua natura, come uno sport di contatto, trattandosi di un’attività nella quale gli atleti corrono individualmente e si avvicinano ai compagni per effettuare il passaggio del testimone.

Nella motivazione viene richiamato il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, articolo 1, comma 6, lettera g), relativo alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, nonché il decreto ministeriale del 13 ottobre 2020 riguardante l’individuazione delle discipline sportive di contatto.

Il Tribunale rileva che la corsa a staffetta non figurava tra le attività sportive individuate come sport di contatto.

Si tratta di un riferimento utilizzato dal giudice per valutare la natura dell’attività e le contestazioni formulate nel giudizio, non di un’affermazione generale sull’assenza di qualsiasi rischio sanitario o organizzativo.

Nel caso concreto, non erano emersi elementi idonei a dimostrare che l’attività prescelta dall’insegnante fosse incompatibile con le misure applicabili al momento dell’incidente.

Il giudice ha inoltre escluso che la particolare esuberanza degli alunni dopo il periodo di restrizioni potesse, in assenza di specifiche prove, essere considerata una causa giuridicamente rilevante dell’infortunio.

Secondo il Tribunale, pretendere di eliminare ogni possibile rischio attraverso il divieto assoluto delle attività sportive avrebbe comportato una misura sproporzionata rispetto all’età e al grado di maturazione degli studenti.

Anche il cortile scolastico può essere utilizzato per l’educazione motoria

La famiglia aveva contestato anche la scelta di svolgere la gara nel cortile dell’istituto anziché in una palestra.

Sul punto, il Tribunale ha attribuito particolare importanza alle risultanze testimoniali.

Dall’istruttoria era emerso che lo spazio esterno utilizzato per l’attività motoria risultava regolarmente pavimentato, privo di buche e di difetti manutentivi e abitualmente destinato allo svolgimento delle attività fisiche degli alunni.

Non è stata pertanto ravvisata una violazione degli obblighi organizzativi o di vigilanza riconducibile alla scelta del luogo.

La decisione offre un’indicazione importante alle istituzioni scolastiche: l’utilizzo degli spazi esterni per l’educazione motoria non è, di per sé, fonte di responsabilità, purché gli ambienti siano idonei all’attività programmata e siano adottate le necessarie misure di sicurezza.

Naturalmente, ciò non esonera il dirigente scolastico e il personale docente dal valutare preventivamente le condizioni degli spazi, la tipologia delle attività e i rischi concretamente prevedibili.

Quando lo scontro tra due alunni non costituisce un fatto illecito

Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica dell’urto tra i due studenti.

Il Tribunale ha ritenuto che lo scontro fosse avvenuto durante una normale fase della gara, precisamente nel momento in cui un alunno stava rientrando per effettuare il cambio della staffetta.

Dalla ricostruzione dei fatti non erano emersi comportamenti intenzionalmente lesivi, né condotte caratterizzate da un grado di violenza incompatibile con il contesto sportivo.

Il giudice richiama, a questo proposito, diversi precedenti della Corte di Cassazione, tra i quali le sentenze n. 9983/2019, n. 6844/2016 e n. 15321/2003.

Secondo l’orientamento richiamato, non ogni contatto fisico verificatosi durante un’attività sportiva costituisce automaticamente un fatto illecito.

Occorre distinguere gli incidenti riconducibili al normale svolgimento del gioco dalle condotte che, per intenzionalità, violenza o irruenza, risultino incompatibili con le caratteristiche dell’attività e con l’età dei partecipanti.

Nel caso esaminato, lo scontro è stato considerato accidentale, improvviso e non concretamente evitabile dall’insegnante.

Di conseguenza, il Tribunale ha escluso che potesse essere attribuita all’istituzione scolastica una responsabilità risarcitoria per le lesioni riportate dall’alunno.

Il punto più delicato della sentenza: la scuola non ha prestato un’assistenza adeguata

La decisione contiene tuttavia un passaggio che merita particolare attenzione.

Pur escludendo la responsabilità dell’istituto per il verificarsi dell’incidente, il Tribunale ha rilevato criticità nella gestione dei soccorsi prestati al bambino.

Dagli atti processuali era emerso che, dopo lo scontro, i genitori non erano stati immediatamente avvisati.

La mancata comunicazione era stata giustificata con la circostanza che l’incidente si fosse verificato poco prima dell’uscita degli alunni.

Inoltre, secondo quanto accertato dal giudice, il bambino era stato mandato da solo in bagno per pulirsi la bocca, senza che venisse richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto inadeguata l’assistenza fornita al minore.

Si tratta di un’affermazione particolarmente rilevante perché conferma che gli obblighi del personale scolastico non si esauriscono nella vigilanza preventiva.

Quando un alunno subisce un infortunio, la scuola è tenuta ad attivare le misure di assistenza appropriate alla gravità e alle caratteristiche dell’evento.

Tali obblighi trovano riscontro anche nel quadro generale della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli articoli 18 e 45, relativi agli obblighi organizzativi e al primo soccorso, oltre che nelle procedure di emergenza adottate dall’istituzione scolastica.

È tuttavia necessario precisare che la sentenza non stabilisce un obbligo generalizzato di chiamare il 118 per qualsiasi incidente scolastico. L’adeguatezza dell’intervento deve essere valutata in relazione alle concrete condizioni dell’alunno e alla gravità delle lesioni.

Nel caso specifico, la frattura di tre denti permanenti rendeva particolarmente importante una tempestiva valutazione delle necessità di assistenza sanitaria.

Perché il Tribunale ha negato il risarcimento nonostante l’assistenza inadeguata?

È probabilmente questo il punto giuridicamente più interessante dell’intera vicenda.

Il Tribunale ha riconosciuto l’inadeguatezza dell’assistenza successiva all’infortunio, ma ha comunque respinto la domanda risarcitoria.

La ragione risiede nella mancata dimostrazione del nesso causale tra le omissioni contestate e un danno ulteriore rispetto a quello già prodotto dall’incidente.

I genitori avevano sostenuto che un intervento più tempestivo avrebbe potuto consentire il recupero dei frammenti dentali e, conseguentemente, una migliore ricostruzione dei denti danneggiati.

Tuttavia, secondo il giudice, non erano stati forniti elementi probatori sufficienti a dimostrare che il ritardo nei soccorsi avesse effettivamente aggravato le conseguenze dell’infortunio.

In altri termini, il Tribunale ha distinto due momenti.

Il primo riguarda lo scontro accidentale tra gli alunni, ritenuto non imputabile alla scuola.

Il secondo riguarda l’assistenza successiva, giudicata inadeguata ma non dimostrata come causa di un ulteriore pregiudizio risarcibile.

Questa distinzione è fondamentale.

La violazione di un obbligo di assistenza può assumere rilevanza giuridica autonoma, ma per ottenere il risarcimento è necessario dimostrare anche l’esistenza di un danno causalmente riconducibile a quella violazione.

La pronuncia, quindi, non legittima comportamenti omissivi del personale scolastico. Evidenzia, piuttosto, la necessità di distinguere l’accertamento di una condotta negligente dalla dimostrazione delle sue conseguenze dannose.

La polizza assicurativa non garantisce automaticamente qualsiasi risarcimento

La controversia ha riguardato anche la copertura assicurativa stipulata dall’istituzione scolastica.

Dagli atti emergeva l’esistenza di una polizza infortuni che comprendeva garanzie relative alle spese mediche e odontoiatriche conseguenti a incidenti scolastici.

I genitori avevano formulato anche una domanda subordinata diretta a ottenere il ristoro del danno secondo le previsioni assicurative.

Il Tribunale ha tuttavia respinto tale richiesta perché formulata in termini generici, senza indicare puntualmente le clausole contrattuali applicabili, i presupposti dell’indennizzo e i criteri di quantificazione.

È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché tardiva, un’ulteriore domanda relativa al pagamento di 1.580 euro, importo indicato come indennizzo assicurativo dovuto.

La decisione consente di chiarire un aspetto spesso trascurato dalle famiglie: la responsabilità civile della scuola e il diritto all’indennizzo previsto da una polizza infortuni sono questioni giuridicamente distinte.

La prima dipende dalla sussistenza dei presupposti della responsabilità e del danno risarcibile.

Il secondo dipende dalle condizioni contrattuali della copertura assicurativa, dalle garanzie effettivamente previste e dagli adempimenti necessari per ottenere la prestazione.

Pertanto, anche quando non sussiste una responsabilità risarcitoria dell’istituzione scolastica, può astrattamente esistere un diritto all’indennizzo assicurativo, purché ne ricorrano i presupposti contrattuali.

Nel caso esaminato, però, il Tribunale non ha potuto riconoscere tale diritto sulla base delle domande ritualmente proposte e degli elementi forniti.

La decisione del Tribunale di Messina: respinta la richiesta di risarcimento

Alla luce delle risultanze istruttorie e dei principi giurisprudenziali richiamati, il Tribunale di Messina ha rigettato le domande formulate dai genitori dell’alunno.

Il giudice ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una violazione degli obblighi di vigilanza o organizzazione causalmente collegata all’incidente e che lo scontro tra gli studenti fosse avvenuto durante una normale fase dell’attività sportiva.

Ha inoltre escluso che fossero stati provati ulteriori danni riconducibili all’assistenza inadeguata prestata successivamente all’infortunio.

La sentenza ha condannato i genitori, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione convenuta e della compagnia assicurativa chiamata in giudizio, liquidate in 2.540 euro per ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CPA.

Le conseguenze pratiche per dirigenti scolastici e insegnanti

La pronuncia offre diversi spunti di riflessione per la gestione quotidiana delle attività scolastiche.

Innanzitutto, conferma che l’obbligo di vigilanza non può essere interpretato come una garanzia assoluta contro qualsiasi incidente.

La scuola deve adottare misure di prevenzione adeguate, ma non può essere chiamata a rispondere automaticamente di eventi che, per la loro natura improvvisa e imprevedibile, non avrebbero potuto essere evitati neppure attraverso una vigilanza diligente.

Ciò non significa, tuttavia, che sia sufficiente la semplice presenza fisica dell’insegnante per escludere ogni responsabilità.

La vigilanza deve essere effettiva e proporzionata all’età degli alunni, alla natura dell’attività e ai rischi prevedibili.

Nell’organizzazione delle lezioni di educazione motoria è quindi opportuno verificare preventivamente l’idoneità degli spazi, impartire istruzioni chiare agli studenti e adottare misure organizzative coerenti con le caratteristiche dell’attività.

Un’attenzione ancora maggiore deve essere riservata alla gestione degli incidenti.

Il personale scolastico deve conoscere le procedure di primo soccorso previste dall’istituto, attivare tempestivamente le figure incaricate e richiedere l’intervento dei servizi sanitari quando le condizioni dell’alunno lo rendano necessario.

Anche la comunicazione con la famiglia deve essere gestita con tempestività e secondo le procedure interne.

Sul piano amministrativo, assume particolare importanza la corretta documentazione dell’accaduto.

Una relazione tempestiva e dettagliata, contenente la descrizione della dinamica, le circostanze dell’incidente, le persone presenti e gli interventi effettuati, può risultare determinante nella successiva ricostruzione dei fatti.

È inoltre opportuno verificare che le procedure relative alla denuncia degli infortuni e all’attivazione delle coperture assicurative siano correttamente applicate.

Una sentenza che distingue il rischio inevitabile dalla negligenza

La sentenza n. 1750/2026 del Tribunale di Messina ribadisce un principio di particolare importanza per il diritto scolastico: non ogni infortunio verificatosi durante un’attività didattica comporta automaticamente una responsabilità risarcitoria dell’istituzione scolastica.

Il giudizio sulla responsabilità richiede una valutazione concreta delle circostanze, della prevedibilità dell’evento, dell’adeguatezza delle misure adottate e della sussistenza del nesso causale.

Al tempo stesso, la decisione richiama l’attenzione su un altro obbligo fondamentale: quello di prestare assistenza adeguata agli studenti che subiscono un infortunio.

L’assenza di responsabilità per il verificarsi dell’incidente non elimina, infatti, gli obblighi che sorgono immediatamente dopo l’evento.

La lezione che emerge dalla pronuncia è quindi duplice.

Da un lato, la scuola non può essere considerata responsabile di qualsiasi evento accidentale e imprevedibile. Dall’altro, il personale scolastico è comunque tenuto ad assicurare una gestione diligente e tempestiva delle emergenze.

Per dirigenti scolastici e docenti, la corretta prevenzione dei rischi, l’effettività della vigilanza e l’organizzazione dei soccorsi rappresentano aspetti complementari di un unico dovere di protezione nei confronti degli alunni.

La sentenza del Tribunale di Messina n. 1750/2026, decisa il 24 settembre 2026, è scaricabile dalla sezione Archivio – Giurisprudenza del sito www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al portale.