TFS dipendenti pubblici, la Corte costituzionale torna sui ritardi: la riduzione a 9 mesi non basta, nuova udienza nel 2027

Con l’ordinanza n. 25 del 2026, la Consulta ribadisce che il pagamento differito e rateizzato del trattamento di fine servizio continua a presentare profili di incompatibilità con l’articolo 36 della Costituzione. Il legislatore è chiamato a programmare una riforma complessiva. La questione interessa anche il personale docente e ATA.

Il pagamento differito del TFS torna davanti alla Corte costituzionale

Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici torna al centro del dibattito sulla tutela costituzionale della retribuzione.

Con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, la Corte costituzionale ha ribadito che il sistema di pagamento differito e rateizzato del TFS continua a presentare un contrasto con il principio della giusta retribuzione sancito dall’articolo 36 della Costituzione.

Nonostante gli interventi legislativi adottati negli ultimi anni, la Consulta ritiene che non sia stato ancora avviato un percorso sufficientemente strutturato per eliminare gradualmente i meccanismi che ritardano la corresponsione delle somme maturate dai lavoratori pubblici.

Particolarmente significativa è la decisione di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 14 gennaio 2027, offrendo al legislatore un’ulteriore possibilità di intervenire.

La questione interessa direttamente anche il personale della scuola, compresi docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e DSGA.

La sentenza n. 130 del 2023: il primo richiamo sulla tempestività della liquidazione

Per comprendere la portata dell’ordinanza del 2026 occorre richiamare la precedente sentenza n. 130 del 23 giugno 2023.

In quella occasione, la Corte costituzionale aveva esaminato la disciplina del differimento e della rateizzazione del TFS, prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 e dall’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La Consulta aveva affermato che il trattamento di fine servizio costituisce una forma di retribuzione differita e, come tale, beneficia delle garanzie previste dall’articolo 36 della Costituzione.

Secondo i giudici costituzionali, il diritto a una retribuzione giusta e proporzionata non riguarda soltanto l’importo delle somme spettanti, ma anche la tempestività con cui vengono corrisposte.

Il TFS, infatti, rappresenta una risorsa economica particolarmente importante nel momento in cui il lavoratore conclude la propria attività professionale ed entra in una nuova fase della vita.

La Corte aveva quindi riconosciuto l’incompatibilità del differimento con le garanzie costituzionali, dichiarando tuttavia inammissibili le questioni sollevate, in considerazione della necessità di lasciare al legislatore la scelta delle modalità di riforma.

Già allora era stato formulato un preciso monito: il sistema non poteva continuare indefinitamente senza un intervento correttivo.

La legge di bilancio 2026 riduce l’attesa da 12 a 9 mesi

Un primo intervento legislativo è arrivato con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio 2026.

L’articolo 1, comma 198, ha previsto la riduzione da dodici a nove mesi del termine iniziale per la liquidazione del trattamento di fine servizio in determinate ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro.

La nuova disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2027, per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti pensionistici a partire da tale anno e cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio oppure per collocamento a riposo d’ufficio.

L’INPS, con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha fornito indicazioni applicative sulla nuova disciplina.

La riduzione non riguarda indistintamente tutti i dipendenti pubblici e non si estende automaticamente ai pensionamenti anticipati.

Per le cessazioni soggette a termini differenti continuano ad applicarsi le rispettive disposizioni.

La modifica rappresenta un alleggerimento dei tempi di attesa, ma non determina l’eliminazione del differimento e neppure del sistema di pagamento rateale.

La Corte costituzionale: la riduzione di tre mesi è insufficiente

È proprio questo il punto centrale dell’ordinanza n. 25 del 2026.

La Corte costituzionale prende atto delle modifiche legislative intervenute, ma considera insufficiente la riduzione del termine iniziale da dodici a nove mesi.

Secondo la Consulta, l’intervento non dimostra l’esistenza di un programma organico destinato a superare progressivamente tanto il differimento quanto la rateizzazione.

Manca, in particolare, un orizzonte temporale definito entro il quale ricondurre il pagamento del TFS a una scansione compatibile con il principio costituzionale della tempestività della retribuzione.

La Corte evidenzia inoltre che le misure adottate a favore di alcune categorie di lavoratori in condizioni di particolare fragilità, pur rappresentando interventi di tutela, hanno una portata circoscritta.

Non è quindi sufficiente ridurre occasionalmente i tempi di pagamento: occorre una riforma complessiva, capace di affrontare in modo strutturale il problema.

Differimento e rateizzazione: due meccanismi che possono sommarsi

Uno degli aspetti maggiormente penalizzanti della disciplina riguarda la combinazione tra il differimento iniziale e il pagamento rateale.

Il primo meccanismo posticipa il momento a partire dal quale il trattamento può essere liquidato.

Il secondo, invece, consente la corresponsione dell’importo complessivo in più rate annuali, secondo le soglie previste dalla normativa.

Di conseguenza, un dipendente pubblico potrebbe non ricevere l’intera somma maturata neppure dopo la scadenza del primo termine di pagamento.

La Corte costituzionale ha più volte evidenziato come la combinazione dei due meccanismi possa aggravare la compressione del diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento.

La tutela costituzionale della retribuzione, infatti, non può essere considerata soddisfatta soltanto perché il lavoratore riceverà, in un momento futuro, l’intero importo spettante.

Perché la Corte non ha eliminato immediatamente le norme

Nonostante le criticità rilevate, con l’ordinanza n. 25 del 2026 la Corte costituzionale non ha dichiarato illegittime le disposizioni che disciplinano il differimento e la rateizzazione.

La ragione risiede nelle conseguenze finanziarie che deriverebbero da un’eliminazione immediata dei meccanismi dilatori.

Una pronuncia di accoglimento potrebbe rendere immediatamente esigibili numerosi trattamenti, compresi quelli già maturati e ancora in corso di pagamento, determinando un significativo fabbisogno di cassa per le finanze pubbliche.

La Consulta ritiene pertanto necessario che sia il legislatore a individuare un percorso di superamento graduale, accompagnato da un’adeguata programmazione finanziaria.

Questo, tuttavia, non significa che il Parlamento possa continuare a rinviare indefinitamente ogni decisione.

Al contrario, la Corte considera ormai improcrastinabile l’adozione di una riforma capace di ristabilire, entro tempi definiti e ragionevoli, una disciplina rispettosa dei principi costituzionali.

Il 14 gennaio 2027 una nuova udienza: cosa potrebbe accadere?

La Corte costituzionale ha fissato al 14 gennaio 2027 la nuova udienza pubblica per la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale.

Il rinvio consentirà di valutare se, nel frattempo, il legislatore abbia adottato nuove disposizioni idonee a programmare l’eliminazione dei meccanismi di differimento e rateizzazione.

È importante precisare che la data del 14 gennaio 2027 non rappresenta una scadenza alla quale il TFS diventerà automaticamente esigibile.

Si tratta, invece, della data fissata per la prosecuzione del giudizio costituzionale.

Le successive determinazioni della Corte dipenderanno anche dagli eventuali interventi legislativi che saranno adottati.

Le conseguenze per il personale docente e ATA

La questione riveste particolare interesse per i dipendenti delle istituzioni scolastiche statali.

Al momento della cessazione dal servizio, il personale docente e ATA può essere soggetto alle disposizioni sul pagamento differito del TFS o del TFR, secondo il regime previdenziale applicabile e la specifica causale di cessazione.

Per i lavoratori prossimi al pensionamento, la possibilità di disporre tempestivamente delle somme maturate rappresenta un’esigenza economica concreta.

Il trattamento di fine servizio può essere destinato, ad esempio, a sostenere spese familiari, estinguere finanziamenti o affrontare esigenze personali successive alla conclusione dell’attività lavorativa.

La riduzione del termine da dodici a nove mesi, prevista a partire dal 2027 per le categorie individuate dalla legge, costituisce un miglioramento, ma non risolve il problema generale.

Per il personale scolastico resta quindi fondamentale distinguere tra la maturazione del diritto al trattamento, il termine previsto per la sua liquidazione e l’eventuale pagamento in più rate.

Occorre inoltre ricordare che l’ordinanza costituzionale non attribuisce, di per sé, il diritto a ottenere immediatamente tutte le somme maturate.

La riforma del TFS non può più essere rinviata indefinitamente

La vicenda del pagamento differito del trattamento di fine servizio rappresenta una questione di particolare rilievo nel rapporto tra tutela dei diritti dei lavoratori pubblici ed esigenze di equilibrio della finanza pubblica.

Con la sentenza n. 130 del 2023, la Corte costituzionale aveva già evidenziato la necessità di superare una disciplina non compatibile con la garanzia della tempestività della retribuzione.

Con l’ordinanza n. 25 del 2026, la Consulta compie un ulteriore passo, rilevando che gli interventi finora adottati non sono sufficienti a risolvere le criticità costituzionali.

La riduzione del termine iniziale a nove mesi, pur positiva, non costituisce da sola una riforma strutturale.

Il legislatore è dunque chiamato a programmare un percorso credibile, graduale e finanziariamente sostenibile, ma caratterizzato da tempi certi.

Il principio che emerge dalla giurisprudenza costituzionale è chiaro: il trattamento di fine servizio costituisce retribuzione differita e il diritto a percepirlo tempestivamente non può essere sacrificato senza limiti.

Per il personale della scuola, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, l’udienza del 14 gennaio 2027 rappresenterà un passaggio importante per comprendere quale direzione prenderà il processo di riforma.

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