Con la sentenza n. 130 del 2023, la Consulta richiama il legislatore: il trattamento di fine servizio deve essere corrisposto in tempi ragionevoli. Il rinvio dei pagamenti non può protrarsi indefinitamente.
Il TFS non può essere pagato con ritardi ingiustificati
Il differimento del pagamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS) ai dipendenti pubblici che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio della giusta retribuzione sancito dall’articolo 36 della Costituzione.
È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 130 del 2023, con la quale i giudici hanno rivolto un nuovo e pressante monito al legislatore affinché intervenga per superare gradualmente l’attuale sistema di differimento della liquidazione.
La questione assume particolare rilevanza anche per il personale della scuola, docente e ATA, che, al momento del pensionamento, è soggetto alle disposizioni previste per i dipendenti pubblici in materia di liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il trattamento di fine servizio è una componente della retribuzione
Secondo la Corte costituzionale, il TFS rappresenta una componente della retribuzione differita, maturata dal lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il principio della giusta retribuzione, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione, non riguarda esclusivamente l’adeguatezza economica delle somme spettanti al lavoratore, ma comprende anche la tempestività della loro corresponsione.
In altri termini, una retribuzione può risultare costituzionalmente problematica non soltanto quando è insufficiente, ma anche quando viene corrisposta con un ritardo ingiustificato.
La Corte sottolinea, inoltre, la particolare funzione del trattamento di fine servizio, destinato a sostenere il lavoratore in una fase della vita caratterizzata dalla cessazione dell’attività lavorativa e, frequentemente, da maggiori esigenze economiche e personali.
La questione sollevata dal TAR Lazio
La pronuncia trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’articolo 36 della Costituzione.
Le disposizioni sottoposte all’esame della Consulta erano:
- L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito dalla legge n. 140 del 1997, che disciplina il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio.
- L’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che disciplina il pagamento rateale delle prestazioni.
Si tratta di disposizioni che, operando congiuntamente, possono determinare un significativo intervallo temporale tra la cessazione dal servizio e l’integrale percezione delle somme maturate.
Perché la Corte non ha dichiarato illegittime le norme
Pur riconoscendo il contrasto del differimento con il principio costituzionale della giusta retribuzione, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate.
La decisione trova spiegazione nella necessità di lasciare al legislatore la scelta delle modalità attraverso le quali superare il sistema vigente.
L’eliminazione del differimento, infatti, comporterebbe un rilevante impatto sulla finanza pubblica e richiederebbe un intervento normativo capace di conciliare i diritti dei lavoratori con gli equilibri di bilancio.
La Corte non ha quindi disposto l’immediata eliminazione dei termini di pagamento, ma ha riconosciuto la necessità di una riforma legislativa.
La sentenza, pertanto, non attribuisce automaticamente ai dipendenti pubblici il diritto a ottenere il pagamento immediato del TFS.
Un nuovo monito al legislatore: il tempo per intervenire non è illimitato
Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda il richiamo alla responsabilità del legislatore.
La Consulta ricorda di essere già intervenuta sulla questione con la sentenza n. 159 del 2019, segnalando le criticità costituzionali della disciplina.
Con la sentenza n. 130 del 2023, il richiamo diventa ancora più incisivo.
La discrezionalità riconosciuta al Parlamento nella scelta degli strumenti di riforma non può trasformarsi nella possibilità di rinviare indefinitamente la soluzione del problema.
La Corte avverte, infatti, che un eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile.
Si tratta di un passaggio particolarmente importante: il rispetto degli equilibri finanziari può incidere sulle modalità e sui tempi della riforma, ma non può giustificare senza limiti il sacrificio di un diritto costituzionalmente tutelato.
Anche la rateizzazione aggrava il problema
La Corte costituzionale esamina anche il meccanismo di pagamento rateale delle indennità di fine servizio.
Pur riconoscendo che la normativa prevede alcuni temperamenti a favore dei beneficiari di trattamenti di importo meno elevato, i giudici osservano che la rateizzazione, quando si aggiunge al differimento iniziale, contribuisce ad aggravare la lesione del principio della tempestività della retribuzione.
Le misure introdotte per esigenze contingenti di contenimento della spesa pubblica finiscono così per produrre effetti particolarmente penalizzanti nei confronti dei lavoratori che hanno concluso la propria carriera.
Le conseguenze per il personale docente e ATA
La pronuncia interessa direttamente anche il personale delle istituzioni scolastiche statali.
Docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e DSGA possono essere soggetti, al momento della cessazione dal servizio, ai meccanismi di differimento e rateizzazione previsti dalla normativa.
Per questi lavoratori il TFS rappresenta una somma maturata nel corso della vita professionale, la cui disponibilità può assumere particolare importanza al momento del pensionamento.
Occorre tuttavia precisare che la sentenza non modifica direttamente le scadenze previste dalla legislazione vigente e non elimina automaticamente il sistema di pagamento differito.
Resta quindi necessario un intervento del legislatore che definisca tempi, modalità e coperture finanziarie per il progressivo superamento delle criticità evidenziate dalla Consulta.
La Corte costituzionale ribadisce che il trattamento di fine servizio non può essere considerato una prestazione il cui pagamento possa essere rinviato senza adeguati limiti temporali.
Il principio della giusta retribuzione comprende anche il diritto a ricevere tempestivamente quanto maturato durante la propria attività lavorativa.
Il messaggio rivolto al legislatore è chiaro: occorre una riforma graduale, finanziariamente sostenibile, ma non ulteriormente rinviabile senza adeguata giustificazione.
Per il personale scolastico, così come per tutti gli altri dipendenti pubblici, la pronuncia rappresenta un importante riconoscimento costituzionale delle criticità dell’attuale sistema, pur non determinando, da sola, l’immediata esigibilità delle somme.