Il medico fiscale non trova l’abitazione del dipendente e il dirigente scolastico trasforma cinque giorni di malattia in assenze ingiustificate, disponendo anche una trattenuta sullo stipendio. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026, dichiara illegittimo il provvedimento e riconosce le ragioni del lavoratore.
Una visita fiscale non effettuata può giustificare automaticamente la perdita della retribuzione e il mancato riconoscimento del periodo di malattia? La risposta non può prescindere dalle circostanze concrete e, soprattutto, dalle ragioni per le quali il controllo medico non è stato eseguito.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026, con la quale il Tribunale ordinario di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un collaboratore scolastico contro il provvedimento adottato dal dirigente dell’istituzione scolastica presso cui prestava servizio.
La pronuncia offre importanti indicazioni per i dirigenti scolastici e per gli uffici di segreteria chiamati a gestire gli esiti delle visite fiscali, le contestazioni disciplinari e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Il caso: cinque giorni di malattia trasformati in assenza ingiustificata
La vicenda risale al novembre 2023, quando un collaboratore scolastico, colpito da una sindrome influenzale, comunicava la propria assenza per malattia dal 13 al 17 novembre, trasmettendo regolarmente il certificato medico telematico.
Nel certificato era indicato l’indirizzo di reperibilità presso la propria abitazione, situata nel Comune di Cava de’ Tirreni.
Il 13 novembre, alle ore 17:01, il medico fiscale incaricato del controllo non riusciva tuttavia a effettuare la visita domiciliare. Sulla piattaforma INPS veniva registrato l’esito «Visita non effettuata», mentre nel successivo verbale compariva l’annotazione «sconosciuto/irreperibile».
A seguito dell’accertamento, il dirigente scolastico avviava una contestazione disciplinare nei confronti del dipendente, ritenendo che questi non avesse fornito indicazioni sufficienti per consentire al medico di individuare l’abitazione.
Le giustificazioni presentate dal lavoratore non venivano accolte e, con provvedimento del 28 dicembre 2023, il dirigente stabiliva che l’intero periodo di malattia, dal 13 al 17 novembre, dovesse essere considerato assenza ingiustificata.
Le conseguenze erano particolarmente rilevanti: i cinque giorni non sarebbero stati riconosciuti ai fini retributivi, pensionistici, previdenziali, di carriera, delle ferie e della tredicesima mensilità.
Al collaboratore scolastico veniva inoltre applicata una trattenuta sullo stipendio di febbraio pari a 209,40 euro.
Il dipendente decideva quindi di rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere l’annullamento del provvedimento, la restituzione della somma trattenuta e il ripristino della propria posizione lavorativa.
L’obbligo di reperibilità non consiste soltanto nel rimanere a casa
Nell’esaminare la controversia, il Tribunale richiama un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: il lavoratore assente per malattia non deve limitarsi a essere fisicamente presente nella propria abitazione durante le fasce di reperibilità, ma deve anche adottare le misure ragionevolmente necessarie per consentire l’effettuazione del controllo.
In altre parole, comunicare un indirizzo non esaurisce necessariamente gli obblighi del dipendente. È richiesta anche una condotta diligente che renda concretamente possibile l’accesso del medico fiscale.
Questo principio, tuttavia, non significa che qualsiasi difficoltà incontrata dal medico debba essere automaticamente imputata al lavoratore.
Occorre verificare se il dipendente abbia effettivamente omesso comportamenti esigibili secondo l’ordinaria diligenza e se tale omissione abbia impedito il controllo.
La distinzione è fondamentale: una cosa è il lavoratore che rende impossibile la visita attraverso una condotta negligente; altra cosa è il medico che non riesce a individuare un’abitazione nonostante l’indirizzo comunicato sia corretto.
Il verbale del medico fiscale non costituisce una prova assoluta
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il valore probatorio del verbale redatto dal medico fiscale.
Il Tribunale richiama l’articolo 2700 del Codice civile, secondo cui l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.
Tale efficacia probatoria, però, non si estende automaticamente alle valutazioni personali o alle conclusioni formulate dal pubblico ufficiale.
Nel caso esaminato, il verbale riportava la dicitura «sconosciuto/irreperibile», senza fornire una dimostrazione inequivocabile dell’assenza del dipendente dalla propria abitazione.
Il giudice ha considerato tale annotazione una sintesi valutativa ambigua, insufficiente, da sola, a dimostrare la violazione degli obblighi del lavoratore.
La sentenza richiama, tra le altre, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 24181 del 2016, secondo cui, quando il medico attesta soltanto che all’indirizzo indicato non ha risposto nessuno, il lavoratore può fornire prova della propria effettiva presenza nell’abitazione.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Cassazione n. 22621 del 2026, con riferimento all’ambiguità delle annotazioni contenute nei verbali di accesso.
Il principio è chiaro: l’esito negativo della visita fiscale non equivale necessariamente alla prova dell’assenza ingiustificata del lavoratore.
Le testimonianze e le precedenti visite fiscali hanno fatto la differenza
Nel corso del giudizio sono emersi alcuni elementi decisivi.
Il medico di famiglia ha confermato di avere visitato il collaboratore scolastico il 13 novembre 2023 e di essersi successivamente recato presso la sua abitazione per un ulteriore controllo, a seguito del peggioramento delle condizioni di salute.
Anche la testimonianza della coniuge, all’epoca dei fatti convivente, ha confermato la presenza del dipendente nell’abitazione.
Il lavoratore aveva inoltre prodotto la documentazione relativa a due precedenti visite fiscali, effettuate nel settembre e nel novembre 2022, entrambe concluse regolarmente presso lo stesso indirizzo.
Un ulteriore elemento riguardava il sistema di navigazione Google Maps, che individuava un punto distante circa 500 metri dall’effettiva ubicazione dell’abitazione.
Il Tribunale ha quindi valutato complessivamente le prove, osservando che le precedenti visite erano state effettuate con successo utilizzando le medesime indicazioni fornite dal lavoratore.
Non è stata invece ritenuta decisiva la documentazione fotografica relativa all’indicazione del numero civico sul cancello, poiché non dimostrava che tale indicazione fosse presente al momento del controllo.
Alla luce dell’istruttoria, il giudice ha escluso che fosse stato provato un comportamento negligente del collaboratore scolastico e ha ritenuto non individuabile un ulteriore comportamento concretamente esigibile dal dipendente per consentire l’effettuazione della visita.
La decisione: annullato il provvedimento del dirigente scolastico
Il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento adottato dal dirigente scolastico il 28 dicembre 2023.
Ha conseguentemente disposto la restituzione al lavoratore della somma di 209,40 euro, trattenuta sullo stipendio, e il ripristino della posizione lavorativa relativamente al periodo dal 13 al 17 novembre 2023.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle incertezze interpretative e delle oscillazioni giurisprudenziali riguardanti le questioni esaminate.
Quali conseguenze per i dirigenti scolastici e le segreterie?
La sentenza rappresenta un importante richiamo alla necessità di valutare attentamente gli esiti delle visite fiscali prima di adottare provvedimenti che incidono sul trattamento economico e giuridico del personale.
Quando una visita non viene effettuata, l’amministrazione scolastica deve distinguere tra la semplice impossibilità materiale di eseguire il controllo e un comportamento effettivamente imputabile al dipendente.
In particolare, è opportuno verificare il contenuto del verbale del medico fiscale, le eventuali precisazioni fornite dall’INPS, le giustificazioni presentate dal lavoratore e gli ulteriori elementi documentali disponibili.
Non ogni annotazione di irreperibilità dimostra, infatti, che il dipendente fosse assente dal domicilio o che abbia violato il proprio dovere di collaborazione.
Per gli uffici di segreteria, la pronuncia evidenzia anche l’importanza di una corretta gestione documentale degli accertamenti e delle successive determinazioni amministrative.
Un provvedimento che qualifica come ingiustificato un periodo di malattia può produrre conseguenze non soltanto sulla retribuzione, ma anche sulla posizione giuridica e previdenziale del dipendente. Per questo motivo, l’adozione di misure sfavorevoli richiede una valutazione accurata dei presupposti di fatto e della disciplina applicabile.
Naturalmente, la sentenza non elimina gli obblighi di reperibilità previsti per i dipendenti pubblici. Le fasce orarie di controllo restano disciplinate dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, come modificato, quanto agli orari, dal D.M. 18 dicembre 2023, n. 206.
Per i dipendenti pubblici, le fasce attualmente previste sono dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00, anche nei giorni festivi e non lavorativi.
Resta inoltre fermo il quadro generale previsto dall’articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001 in materia di controlli sulle assenze per malattia.
La decisione del Tribunale di Avellino non deve quindi essere interpretata come una limitazione generalizzata del potere di controllo dell’amministrazione, ma come un richiamo alla necessità di esercitarlo nel rispetto delle garanzie del lavoratore e sulla base di elementi concretamente verificabili.
La mancata effettuazione di una visita fiscale, da sola, non è sufficiente a dimostrare l’inadempimento del lavoratore.
La sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026 del Tribunale di Avellino, analizzata nel presente articolo, è scaricabile dalla sezione Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.