Una sola insufficienza può giustificare la non ammissione alla classe successiva, ma il Consiglio di classe non può ignorare il rendimento complessivo dello studente, i miglioramenti conseguiti durante l’anno e le sue capacità di recupero. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 449 del 12 ottobre 2026 del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che ha accolto il ricorso di uno studente contro la decisione dell’istituto scolastico di non ammetterlo alla classe quarta.
La pronuncia richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche su un aspetto fondamentale delle operazioni di scrutinio: la valutazione deve essere complessiva e coerente con l’intero percorso formativo dell’alunno, senza trasformarsi in una semplice conseguenza automatica dell’esito negativo di una prova di recupero.
Il caso: studente bocciato nonostante una media superiore al sei
La controversia trae origine dalla decisione di un istituto scolastico di Reggio Emilia di non ammettere alla classe quarta uno studente che, nell’anno scolastico 2025/2026, aveva riportato un’insufficienza nella disciplina di Economia aziendale e Geo-politica.
Il rendimento scolastico complessivo dell’alunno risultava tuttavia positivo. Lo studente aveva conseguito valutazioni sufficienti in tutte le altre discipline, con una media generale pari a 6,38.
Particolarmente significativo era stato anche il miglioramento registrato durante l’anno scolastico: nel primo trimestre lo studente presentava tre insufficienze, mentre allo scrutinio finale aveva recuperato quelle in Inglese e Spagnolo.
Il Consiglio di classe aveva quindi disposto la sospensione del giudizio esclusivamente per Economia aziendale e Geo-politica, disciplina nella quale permaneva una valutazione di quattro decimi.
Durante l’estate, l’istituto aveva organizzato un corso di recupero della durata complessiva di otto ore. Alla successiva verifica del 24 agosto 2026, lo studente aveva ottenuto 44 punti su 120, riportando nuovamente una valutazione insufficiente.
Sulla base dell’esito della verifica e della permanenza delle carenze nella disciplina, il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva.
La famiglia aveva quindi impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo, contestando diversi aspetti della procedura di recupero e, soprattutto, l’assenza di un’adeguata valutazione complessiva del percorso scolastico.
Cosa prevede la normativa sulla sospensione del giudizio
Il TAR ha ricostruito il quadro normativo facendo riferimento all’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92, che disciplina le attività di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado.
In particolare, l’articolo 6, commi 3 e 4, prevede che il Consiglio di classe, in presenza di una o più insufficienze, valuti la possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi attraverso lo studio individuale o la partecipazione agli interventi di recupero, rinviando in tali casi la formulazione del giudizio finale.
Assume particolare rilevanza l’articolo 8, comma 4, della medesima ordinanza, secondo cui l’integrazione dello scrutinio finale deve essere deliberata sulla base di una valutazione complessiva dello studente, tanto nell’ipotesi di ammissione quanto in quella di non ammissione.
La disposizione, pertanto, non consente di ridurre la decisione finale alla sola valutazione numerica conseguita nella prova di recupero.
Il Consiglio di classe conserva la propria discrezionalità tecnico-didattica, ma deve esercitarla considerando tutti gli elementi significativi del percorso formativo.
Il TAR: una sola insufficienza può determinare la bocciatura, ma non automaticamente
Un passaggio particolarmente importante della sentenza riguarda la possibilità di disporre la non ammissione anche quando lo studente presenti una sola insufficienza.
I giudici amministrativi non escludono questa possibilità.
Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 14 novembre 2024, n. 9144, il TAR ribadisce infatti che anche una singola insufficienza può giustificare un giudizio negativo.
Tuttavia, la decisione deve derivare da una valutazione effettiva e complessiva della situazione scolastica.
Nel caso esaminato, il Consiglio di classe aveva motivato la bocciatura facendo riferimento alle gravi lacune nella disciplina, allo scarso interesse, all’impegno discontinuo e all’inadeguatezza del metodo di studio.
Secondo il Tribunale, però, tale motivazione risultava sostanzialmente concentrata sulle difficoltà incontrate in Economia aziendale e Geo-politica, senza attribuire il necessario rilievo agli altri risultati conseguiti.
In particolare, non erano stati adeguatamente considerati il rendimento positivo nelle restanti discipline e il significativo miglioramento dimostrato durante l’anno scolastico.
La valutazione espressa dal Consiglio di classe risultava quindi in contrasto con alcuni dati oggettivi del percorso formativo dello studente.
La capacità di recupero deve essere considerata nella valutazione finale
Un altro elemento decisivo della pronuncia riguarda la capacità dello studente di superare le difficoltà scolastiche.
Il TAR ha evidenziato che l’alunno era riuscito a recuperare due delle tre insufficienze iniziali, dimostrando concretamente la possibilità di migliorare il proprio rendimento.
Anche nella disciplina oggetto del debito formativo erano stati registrati progressi in alcune verifiche svolte durante l’anno.
Questi elementi, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto essere considerati nella formulazione del giudizio sulle possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva.
La decisione di non ammissione non può dunque fondarsi esclusivamente sulla persistenza di una carenza disciplinare, senza un’adeguata considerazione dell’evoluzione complessiva degli apprendimenti.
Il giudizio finale deve anche valutare, in prospettiva, se le difficoltà riscontrate siano effettivamente tali da compromettere la prosecuzione del percorso scolastico.
Corsi di recupero e verifiche: le altre contestazioni dello studente
Nel ricorso erano state sollevate ulteriori questioni relative all’organizzazione degli interventi di recupero.
Tra queste figuravano la durata del corso estivo, limitata a otto ore rispetto al parametro ordinario di quindici ore previsto dall’articolo 2, comma 9, dell’O.M. n. 92/2007, l’accorpamento degli studenti appartenenti a classi diverse, le modalità di svolgimento della verifica finale e la composizione del gruppo di docenti incaricati di sovrintendere alla prova.
La famiglia aveva inoltre contestato le modalità di comunicazione delle carenze formative e alcuni aspetti dei criteri di valutazione.
È importante precisare che il TAR non ha accolto il ricorso sulla base di queste ulteriori contestazioni.
Il Tribunale ha ritenuto fondato l’ottavo motivo, relativo alla mancata considerazione del percorso formativo complessivo, dichiarando assorbite le altre censure.
La sentenza, pertanto, non stabilisce che un corso di recupero inferiore a quindici ore determini automaticamente l’illegittimità dello scrutinio, né contiene una pronuncia definitiva sulle altre irregolarità denunciate.
Il principio che emerge è chiaro: il Consiglio di classe deve poter dimostrare di avere considerato non soltanto le insufficienze, ma anche l’andamento generale degli apprendimenti, i progressi registrati e le possibilità di recupero.
La motivazione della non ammissione deve risultare coerente con gli elementi effettivamente emersi durante l’anno scolastico e con i criteri di valutazione adottati dall’istituzione scolastica.
Non è sufficiente richiamare genericamente la presenza di lacune o l’esito negativo della verifica finale quando altri elementi documentati del percorso scolastico richiedono un’attenta considerazione.
Una sentenza che richiama il valore formativo della valutazione
La pronuncia del TAR Emilia-Romagna riafferma un principio essenziale: la valutazione scolastica non costituisce soltanto uno strumento per certificare i risultati raggiunti, ma rappresenta parte integrante del processo educativo.
La bocciatura rimane una decisione legittima anche in presenza di una sola insufficienza, purché sostenuta da un giudizio complessivo, coerente e adeguatamente motivato.
Per le istituzioni scolastiche, la sentenza rappresenta un richiamo alla necessità di prestare particolare attenzione alla verbalizzazione delle operazioni di scrutinio e alla valutazione delle effettive possibilità di crescita dello studente.
Il rendimento in una singola disciplina può essere determinante, ma non può cancellare automaticamente tutto il resto del percorso scolastico.
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