Il Consiglio di classe non può attribuire un voto di sei in condotta ignorando i criteri di valutazione preventivamente stabiliti dall’istituzione scolastica nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). Anche in presenza di comportamenti potenzialmente gravi, come episodi riconducibili al bullismo, la scuola è tenuta a rispettare le disposizioni normative e le regole procedurali che essa stessa ha adottato.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2094 del 30 ottobre 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IV, che ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente contro l’attribuzione del voto di sei in condotta, con conseguente sospensione del giudizio finale.
La decisione assume particolare rilievo alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, che ha rafforzato il peso della valutazione del comportamento degli studenti nel percorso scolastico.
Il caso: sei in condotta nonostante risultati scolastici positivi
La controversia riguarda uno studente del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, aveva ottenuto risultati generalmente positivi nelle discipline di studio, con votazioni comprese prevalentemente tra sei e nove.
Nonostante il rendimento scolastico, il Consiglio di classe aveva attribuito allo studente un voto di sei decimi nel comportamento, richiamando alcuni episodi verificatisi durante l’anno.
In particolare, la scuola aveva contestato un episodio avvenuto durante uno stage linguistico nel Regno Unito, nel corso del quale lo studente, insieme ad altri compagni, aveva sottratto temporaneamente il telefono cellulare a un altro alunno.
Un secondo episodio si era verificato negli spogliatoi della palestra scolastica, dove alcuni studenti avevano nascosto effetti personali di un compagno e introdotto un liquido non identificato nella sua bottiglia d’acqua.
Il Consiglio di classe aveva considerato tali comportamenti particolarmente gravi, qualificandoli come episodi di bullismo e attribuendo il voto di sei in condotta.
In applicazione dell’articolo 7, comma 2-ter, del DPR n. 122/2009, come modificato dalla Legge n. 150/2024, era stata conseguentemente disposta la sospensione del giudizio, con assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.
Il ricorso dei genitori e le irregolarità contestate
I genitori dello studente avevano impugnato la decisione sostenendo che il Consiglio di classe avesse violato sia le disposizioni normative sulla valutazione del comportamento sia i criteri stabiliti nel PTOF dell’istituto.
In particolare, durante l’anno scolastico lo studente aveva ricevuto soltanto due note disciplinari e non era stato destinatario di alcuna sospensione dalle lezioni.
Inoltre, per l’episodio verificatosi durante il soggiorno nel Regno Unito, gli insegnanti accompagnatori avevano espressamente deciso di non formalizzare una contestazione disciplinare, ritenendo più opportuno adottare un intervento educativo fondato sulla fiducia.
Anche in relazione al secondo episodio, il dirigente scolastico aveva comunicato che non sarebbe stata avviata una formale contestazione di addebito, pur precisando che il Consiglio di classe avrebbe potuto tenere conto dei fatti nella valutazione finale del comportamento.
Secondo i ricorrenti, l’attribuzione del sei in condotta era quindi avvenuta senza un’adeguata istruttoria e in violazione dei criteri preventivamente adottati dalla scuola.
La decisione del TAR: la scuola deve rispettare le proprie regole
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso, riconoscendo la fondatezza delle censure relative alla violazione delle disposizioni applicabili e al difetto di istruttoria e motivazione.
L’elemento determinante della decisione riguarda il contenuto del PTOF 2025-2028 dell’istituto scolastico.
Il documento prevedeva, per l’attribuzione del voto di sei in condotta, che lo studente fosse stato destinatario di almeno tre ammonizioni scritte oppure di una sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
Nel caso esaminato, invece, risultavano soltanto due ammonizioni e nessuna sanzione disciplinare.
Il PTOF contemplava anche una specifica ipotesi relativa al singolo episodio di bullismo, subordinando l’attribuzione del sei in condotta alla precedente applicazione di una sanzione educativa e riparatoria e alla successiva verifica della mancata acquisizione, da parte dello studente, di una consapevolezza della gravità del proprio comportamento.
Anche questi presupposti risultavano assenti.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto illegittima la valutazione adottata dal Consiglio di classe.
Il principio dell’autovincolo: il PTOF non può essere ignorato
Uno degli aspetti giuridicamente più significativi della sentenza riguarda il cosiddetto principio dell’autovincolo amministrativo.
I giudici hanno ricordato che i criteri di valutazione preventivamente deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF vincolano l’istituzione scolastica alla loro osservanza.
La scuola, pertanto, non può stabilire preventivamente determinate condizioni per l’attribuzione di un voto e successivamente disapplicarle in occasione dello scrutinio finale.
A sostegno di questo orientamento, il TAR Toscana richiama precedenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Lazio, Roma, n. 10103/2018, TAR Lombardia, Milano, n. 1040/2025 e TAR Sicilia, Catania, n. 660/2015.
Il principio assume particolare importanza per i dirigenti scolastici e per i Consigli di classe, chiamati a esercitare la propria discrezionalità valutativa nel rispetto delle disposizioni normative e dei criteri collegialmente approvati.
Valutazione del comportamento e garanzie disciplinari
La sentenza richiama anche l’articolo 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, contenente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, e l’articolo 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122.
L’articolo 4, comma 3, dello Statuto stabilisce che nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventivamente invitato a esporre le proprie ragioni.
È tuttavia importante distinguere la valutazione del comportamento dall’irrogazione di una sanzione disciplinare: si tratta di istituti giuridicamente differenti, anche se possono essere collegati.
La pronuncia non afferma che qualsiasi voto di sei in condotta richieda necessariamente una precedente sospensione disciplinare. Nel caso concreto, l’illegittimità deriva soprattutto dal mancato rispetto dei presupposti specificamente previsti dal PTOF e dall’insufficiente istruttoria.
Il TAR ha inoltre osservato che la decisione della scuola aveva prodotto conseguenze potenzialmente più gravose di quelle derivanti da un ordinario provvedimento disciplinare, poiché la sospensione del giudizio poteva compromettere l’intero anno scolastico.
La prevenzione e il contrasto del bullismo costituiscono certamente obiettivi fondamentali dell’istituzione scolastica, come confermato anche dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71, e dalle modifiche introdotte dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70.
Tuttavia, la gravità dei comportamenti contestati non consente di prescindere dalle garanzie procedurali e dai criteri di valutazione applicabili.
Annullato il sei in condotta: la decisione finale
Con la sentenza n. 2094/2026, il TAR Toscana ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 3.000 euro, oltre agli accessori di legge.
Non è stato invece riconosciuto un ulteriore risarcimento del danno, ritenendo il Tribunale che l’annullamento degli atti fosse sufficiente a soddisfare l’interesse dei ricorrenti e che non fossero stati dimostrati ulteriori pregiudizi risarcibili.
La decisione ribadisce un principio fondamentale dell’azione amministrativa scolastica: la discrezionalità valutativa degli organi collegiali non può trasformarsi in arbitrio e deve sempre essere esercitata nel rispetto della normativa e dei criteri preventivamente stabiliti.
La tutela della comunità scolastica e il contrasto ai comportamenti scorretti devono dunque accompagnarsi alla correttezza delle procedure, alla proporzionalità delle decisioni e al rispetto delle garanzie riconosciute agli studenti.
Documento disponibile nell’Archivio documentale
La sentenza del TAR Toscana, Sezione IV, n. 2094 del 30 ottobre 2026, analizzata nel presente articolo, è scaricabile dalla sezione Archivio documentale – Giurisprudenza di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.