Una nuova pronuncia della magistratura del lavoro riporta al centro dell’attenzione il problema del precariato scolastico e delle conseguenze economiche derivanti dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Con la sentenza n. 700 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, giudice Francesca Maria Claudia Capelli, ha accolto il ricorso presentato da una docente precaria, condannando l’Amministrazione scolastica al pagamento di un risarcimento equivalente a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali.
La decisione assume particolare rilievo perché, oltre al risarcimento del danno, riconosce alla lavoratrice il diritto alla progressione stipendiale maturata durante i periodi di supplenza, con conseguente corresponsione delle differenze retributive rispetto al trattamento previsto per il personale assunto a tempo indeterminato.
La vicenda: anni di supplenze e contratti reiterati
La controversia trae origine dal ricorso presentato da una docente precaria dal 2007, la quale lamentava di aver prestato servizio attraverso una successione di contratti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi.
Secondo la ricorrente, tale reiterazione avrebbe violato i principi stabiliti dalla direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e in particolare la clausola 5, che impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti successivi.
La docente chiedeva pertanto l’accertamento dell’illegittimità della successione contrattuale e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato nella domanda principale in 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo un risarcimento di 20 mensilità e il diritto alle differenze retributive derivanti dall’anzianità maturata durante i servizi non di ruolo.
Quando la reiterazione dei contratti a termine diventa illegittima
Nella motivazione, il giudice richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione e, in particolare, la sentenza n. 25552 del 7 novembre 2016, che ha individuato i principi applicabili alla successione dei contratti a termine nel settore scolastico.
La disciplina del reclutamento del personale docente e ATA presenta caratteristiche di specialità rispetto alla normativa generale sul lavoro a tempo determinato. Tale specialità, tuttavia, non esclude l’applicazione dei principi europei diretti a contrastare l’abuso del precariato.
La Cassazione ha chiarito che, per i rapporti anteriori alla legge n. 107/2015, la reiterazione di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto, per una durata complessiva superiore a 36 mesi, può integrare un utilizzo abusivo dei contratti a termine.
Diversa è la situazione delle supplenze su organico di fatto, normalmente con scadenza al 30 giugno, e delle supplenze temporanee. Per queste tipologie contrattuali, la sola reiterazione non è sufficiente a dimostrare l’abuso, essendo necessario allegare e provare un utilizzo improprio o distorto dei contratti.
Proprio quest’ultimo aspetto rende particolarmente interessante la sentenza milanese.
Il risarcimento riconosciuto anche per supplenze al 30 giugno
Dalla motivazione emerge che la docente aveva prestato servizio attraverso supplenze su organico di fatto, con scadenza al 30 giugno.
Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, condannando l’Amministrazione per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Si tratta di un passaggio significativo, che richiede però una lettura prudente.
La stessa sentenza richiama infatti il principio secondo cui le supplenze su organico di fatto non costituiscono automaticamente un abuso. Nella motivazione non vengono tuttavia illustrate in maniera dettagliata le specifiche circostanze che avrebbero dimostrato, nel caso concreto, un utilizzo distorto di tali contratti.
Pertanto, la pronuncia non può essere interpretata nel senso che ogni docente con più di 36 mesi di supplenze al 30 giugno abbia automaticamente diritto al risarcimento.
Resta necessario valutare le caratteristiche dei rapporti di lavoro, la tipologia dei posti ricoperti e gli ulteriori elementi rilevanti ai fini dell’accertamento dell’abuso.
Risarcimento fino a 24 mensilità: la nuova disciplina normativa
Un altro elemento centrale della decisione riguarda la quantificazione del risarcimento.
Il Tribunale richiama le modifiche introdotte dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha modificato l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2015.
La disciplina prevede, nei casi ai quali risulta applicabile, un’indennità risarcitoria compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti successivi e della durata complessiva del rapporto.
Nel caso esaminato, considerando la durata dei rapporti a termine, il giudice ha ritenuto equo determinare il risarcimento in 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al pagamento.
Il dispositivo non indica un importo complessivo in euro, che dovrà essere determinato sulla base della retribuzione della lavoratrice.
Riconosciuti anche gli scatti di anzianità e le differenze retributive
La sentenza affronta anche un’altra questione particolarmente rilevante per il personale precario: il diritto alla progressione stipendiale.
Il Tribunale richiama il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Secondo il giudice, a fronte dell’identità delle mansioni svolte, non risulta giustificata una disparità di trattamento economico fondata esclusivamente sulla natura temporanea del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, viene riconosciuto alla docente il diritto a beneficiare della medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi nazionali per il personale di ruolo di pari qualifica, tenendo conto dell’anzianità maturata durante i servizi non di ruolo.
L’Amministrazione è stata quindi condannata a corrispondere le differenze retributive dovute, oltre agli accessori stabiliti in sentenza.
È importante distinguere questo riconoscimento dalla ricostruzione di carriera successiva all’immissione in ruolo: la controversia riguarda il trattamento economico spettante in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato.
Le conseguenze della sentenza per docenti e personale ATA
La pronuncia del Tribunale di Milano conferma l’importanza della tutela dei lavoratori precari rispetto all’utilizzo abusivo dei contratti a termine e alle disparità di trattamento economico.
I principi richiamati riguardano anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, pur dovendosi considerare le differenze tra le singole fattispecie contrattuali e i diversi percorsi di reclutamento.
Per le segreterie scolastiche, la sentenza richiama l’attenzione sulla necessità di una corretta gestione della documentazione relativa ai servizi prestati, alla tipologia delle supplenze e ai periodi di anzianità.
Per i lavoratori, invece, evidenzia l’importanza di distinguere due possibili profili di tutela: il risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il riconoscimento delle differenze stipendiali derivanti dal principio di non discriminazione.
Si tratta di diritti distinti, che richiedono verifiche specifiche e non possono essere considerati automaticamente spettanti in ogni situazione di precariato.
La sentenza integrale del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 700 dell’11 febbraio 2026, è scaricabile dalla sezione Archivio documentale – Giurisprudenza di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.