Una sola materia non recuperata può determinare la non ammissione alla classe successiva. Con la sentenza n. 4839 del 28 ottobre 2026, il TAR Lombardia ribadisce i principi che regolano la valutazione degli studenti e chiarisce la natura educativa, e non sanzionatoria, della bocciatura.
È legittima la bocciatura di uno studente che, al termine delle prove di recupero, presenta ancora un’insufficienza in una sola disciplina? Oppure il consiglio di classe deve necessariamente privilegiare l’ammissione alla classe successiva, considerando che tutte le altre materie risultano sufficienti?
A fornire una risposta è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, con la sentenza n. 4839 del 28 ottobre 2026, che ha respinto il ricorso presentato dal genitore di uno studente non ammesso alla classe terza di un istituto secondario di secondo grado.
La decisione ribadisce un principio importante: il raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline costituisce il presupposto ordinario per l’ammissione alla classe successiva e anche una sola insufficienza può giustificare la non ammissione, quando le carenze di apprendimento non siano state superate.
Il caso: tre insufficienze iniziali e una materia non recuperata
La vicenda riguarda uno studente frequentante la seconda classe di un liceo scientifico, opzione Scienze applicate, che al termine dell’anno scolastico 2025/2026 aveva riportato tre insufficienze: Matematica, Scienze integrate – Fisica e Scienze integrate – Scienze della Terra e Biologia.
Il consiglio di classe aveva disposto la sospensione del giudizio, consentendo allo studente di sostenere le prove di recupero.
All’esito delle verifiche, tuttavia, permaneva l’insufficienza in Fisica. Nello scrutinio integrativo del 31 agosto 2026, il consiglio di classe deliberava pertanto la non ammissione alla classe terza.
Il genitore impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, sostenendo che la decisione fosse sproporzionata e insufficientemente motivata.
Secondo la parte ricorrente, la scuola avrebbe applicato automaticamente la bocciatura senza spiegare perché un’unica insufficienza non potesse essere recuperata attraverso soluzioni diverse dalla ripetizione dell’intero anno scolastico.
Il principio giuridico: anche una sola insufficienza può giustificare la bocciatura
Il TAR Lombardia ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando l’articolo 4, comma 5, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, che disciplina la valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado.
La disposizione stabilisce che l’ammissione alla classe successiva presuppone il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto.
Richiamando anche precedenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, il Tribunale afferma:
«Anche l’insufficienza in una sola materia risulta idonea a sorreggere la decisione di non ammettere uno studente all’anno seguente».
Il principio assume particolare rilevanza nei casi di sospensione del giudizio, quando lo studente viene chiamato a recuperare le carenze riscontrate nello scrutinio finale.
La possibilità di sostenere prove di recupero non comporta, infatti, un diritto automatico all’ammissione. Il consiglio di classe deve verificare se lo studente abbia effettivamente colmato le lacune e raggiunto gli obiettivi di apprendimento richiesti.
Nel caso esaminato, l’insufficienza in Fisica era stata confermata anche nello scrutinio integrativo, dopo le attività di recupero.
La bocciatura non è una punizione, ma una decisione educativa
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda la natura giuridica della non ammissione.
Il TAR precisa che la bocciatura, pur potendo essere percepita dallo studente e dalla famiglia come un provvedimento penalizzante, non costituisce una sanzione disciplinare.
La sua funzione è essenzialmente educativa e formativa.
La non ammissione rappresenta, infatti, la conseguenza dell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze e delle abilità previste per l’anno scolastico frequentato.
La ripetizione dell’anno viene quindi considerata uno strumento attraverso il quale consentire allo studente di consolidare la propria preparazione e superare le lacune che potrebbero compromettere il successivo percorso di apprendimento.
Il Tribunale richiama, sul punto, precedenti decisioni del TAR Veneto e del TAR Campania, confermando un orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente la valutazione degli apprendimenti dall’applicazione di misure punitive.
Quali conseguenze per i consigli di classe?
La pronuncia offre indicazioni utili ai dirigenti scolastici e ai docenti impegnati nelle operazioni di scrutinio.
Il primo elemento da evidenziare è che non esiste un diritto dello studente alla promozione per il solo fatto di aver conseguito la sufficienza nella maggior parte delle discipline.
Il secondo riguarda la necessità di distinguere la possibilità giuridica di deliberare la non ammissione dall’esistenza di un obbligo automatico di bocciatura.
La sentenza conferma che una sola insufficienza può essere sufficiente a sostenere la decisione, ma non afferma che ogni insufficienza debba necessariamente determinare la ripetizione dell’anno.
Resta quindi fondamentale il ruolo del consiglio di classe, chiamato a valutare collegialmente gli apprendimenti dello studente nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di valutazione adottati dall’istituzione scolastica.
Particolare attenzione deve essere riservata alla documentazione delle operazioni di scrutinio, agli esiti delle prove di recupero e alla coerenza tra le valutazioni espresse e la deliberazione finale.
Una corretta verbalizzazione costituisce un importante elemento di trasparenza e consente di ricostruire il percorso valutativo seguito dall’organo collegiale.
La decisione del TAR Lombardia
Alla luce delle circostanze emerse nel giudizio, il Tribunale ha ritenuto legittima la non ammissione dello studente alla classe successiva.
Il ricorso è stato pertanto respinto e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre agli eventuali accessori di legge.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riconosce la rilevanza delle valutazioni espresse dai consigli di classe e la necessità di verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il punto centrale della sentenza è chiaro: la presenza di una sola insufficienza non rende illegittima la bocciatura, soprattutto quando la scuola abbia già offerto allo studente la possibilità di recuperare le carenze e queste risultino ancora presenti al momento della valutazione definitiva.
La promozione non può quindi essere considerata una conseguenza automatica del numero complessivo delle materie sufficienti, ma deve fondarsi sull’accertamento dei livelli di apprendimento richiesti dall’ordinamento scolastico.
La sentenza del TAR Lombardia, Sezione Quinta, n. 4839 del 28 ottobre 2026, analizzata nel presente articolo, è scaricabile integralmente dalla sezione Archivio documentale – Giurisprudenza di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.