DSGA e gestione dei beni scolastici: la Corte dei Conti esclude l’obbligo del conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza

Con la sentenza n. 243 del 20 ottobre 2026, la Corte dei Conti della Puglia chiarisce i confini della responsabilità contabile dei Direttori dei servizi generali e amministrativi. Non tutti i consegnatari dei beni pubblici sono agenti contabili: decisiva è la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza.

Una pronuncia destinata a suscitare particolare interesse tra i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche arriva dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia. Con la sentenza n. 243/2026, depositata il 20 ottobre 2026, i giudici contabili hanno affrontato il tema dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale da parte del DSGA che svolge le funzioni di consegnatario dei beni mobili della scuola.

La questione non è di poco conto. Nelle istituzioni scolastiche il DSGA è chiamato, ai sensi dell’articolo 30 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, a svolgere una serie di attività connesse alla conservazione, alla gestione e alla vigilanza sui beni dell’istituto. Ma questo significa necessariamente che debba essere considerato un agente contabile, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti e obbligato alla presentazione del conto giudiziale?

La risposta fornita dai magistrati pugliesi è negativa, almeno quando l’attività concretamente esercitata si configura come semplice vigilanza sui beni e non come gestione di un deposito o magazzino con debito di custodia.

 

Il caso esaminato dalla Corte dei Conti

La vicenda trae origine dalla presentazione di due conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2023 e 2024, depositati il 9 ottobre 2025 da un DSGA nella sua qualità di consegnatario dei beni mobili di un’istituzione scolastica.

I conti, iscritti ai numeri 23718 e 23719, sono stati sottoposti all’esame della magistratura contabile.

Nel corso dell’istruttoria è emerso un elemento determinante: la documentazione presentata consisteva in una lista inventariale comprendente l’intero patrimonio mobiliare dell’istituzione scolastica, inclusi attrezzature, sistemi informatici e arredi utilizzati continuativamente nei diversi ambienti dell’istituto.

Il magistrato istruttore ha pertanto sollevato la questione della giurisdizione della Corte dei Conti, evidenziando che il DSGA, nella fattispecie esaminata, non poteva essere qualificato come consegnatario per debito di custodia, bensì come consegnatario per debito di vigilanza.

Anche la Procura regionale, nelle conclusioni depositate il 6 ottobre 2026, ha condiviso questa impostazione, chiedendo che i giudizi fossero dichiarati improcedibili per difetto di giurisdizione.

La Corte, dopo aver riunito i due procedimenti, ha accolto tale ricostruzione.

 

La distinzione fondamentale tra debito di custodia e debito di vigilanza

Il punto centrale della sentenza riguarda la diversa natura delle funzioni esercitate dal consegnatario dei beni pubblici.

La normativa distingue due figure che, pur condividendo la denominazione di consegnatario, sono sottoposte a regimi giuridici differenti.

Il consegnatario per debito di custodia è il soggetto incaricato della gestione di beni mobili conservati in un deposito o magazzino, destinati alla successiva distribuzione o al reintegro delle scorte. Si tratta di una gestione che comporta movimenti di carico e scarico, consistenze iniziali e rimanenze finali, con un vero e proprio obbligo di restituzione dei beni ricevuti.

In questo caso il consegnatario assume la qualifica di agente contabile ed è soggetto alla resa del conto giudiziale.

Diversa è la posizione del consegnatario per debito di vigilanza, il cui compito consiste principalmente nel sorvegliare il corretto utilizzo dei beni affidati agli uffici e ai singoli utilizzatori, nonché nel gestire le scorte operative strettamente necessarie al funzionamento ordinario delle strutture.

Questa seconda figura non assume la qualifica di agente contabile e, pertanto, non è soggetta all’obbligo di presentazione del conto giudiziale.

La distinzione trova il proprio fondamento nell’articolo 32 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e negli articoli 6, 11 e 12 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.

In particolare, l’articolo 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che i consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

 

Il ruolo del DSGA secondo il D.I. 129/2018

La Corte dei Conti richiama espressamente l’articolo 30 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il regolamento che disciplina la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

La disposizione attribuisce al DSGA le funzioni di consegnatario dei beni della scuola, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico.

Tra i compiti assegnati rientrano la conservazione e la gestione dei beni dell’istituzione scolastica, la distribuzione del materiale di facile consumo, la cura della manutenzione dei beni mobili e degli arredi, la gestione delle scorte operative e la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni affidati agli utilizzatori finali.

Il DSGA è inoltre chiamato a vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei contratti stipulati con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Tuttavia, secondo i giudici contabili, l’attribuzione di queste funzioni non determina automaticamente l’assunzione della qualifica di agente contabile.

Occorre verificare la natura effettiva della gestione svolta e, soprattutto, se essa comporti un debito di custodia oppure un semplice debito di vigilanza.

È proprio questo il passaggio più significativo della pronuncia: non è sufficiente che il DSGA sia formalmente individuato come consegnatario dei beni per far sorgere l’obbligo di rendere il conto giudiziale.

 

Quando il DSGA è tenuto a presentare il conto giudiziale?

La sentenza offre anche un criterio concreto per distinguere le due situazioni.

Quando i beni sono distribuiti nei diversi ambienti della scuola e vengono utilizzati stabilmente per le attività istituzionali, la funzione del consegnatario consiste essenzialmente nella vigilanza sul loro corretto impiego.

È il caso, ad esempio, degli arredi presenti nelle aule, delle attrezzature informatiche utilizzate negli uffici e dei beni assegnati ai laboratori.

Diversamente, quando esiste una vera e propria gestione di magazzino, caratterizzata dalla conservazione di beni destinati al successivo approvvigionamento degli uffici e da movimenti di carico e scarico, può configurarsi un debito di custodia.

La Corte richiama, a questo proposito, anche la sentenza n. 82 dell’11 febbraio 2026 della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, oltre alle precedenti pronunce delle Sezioni regionali della Calabria, n. 39/2020, e della Liguria, n. 133/2016.

Ne deriva che la qualificazione del consegnatario deve essere effettuata considerando le caratteristiche sostanziali della gestione e non soltanto la denominazione dell’incarico ricoperto.

 

La decisione: i conti giudiziali sono improcedibili

Applicando questi principi alla vicenda esaminata, la Corte dei Conti della Puglia ha rilevato che i conti presentati dal DSGA riguardavano una lista inventariale comprendente l’intero patrimonio mobiliare dell’istituzione scolastica.

Si trattava, in particolare, di beni utilizzati continuativamente nelle diverse articolazioni dell’istituto.

Una situazione che, secondo il Collegio, configura un semplice debito di vigilanza e non una gestione contabile caratterizzata da un debito di custodia.

Per questa ragione, con la sentenza n. 243/2026, i magistrati hanno dichiarato l’improcedibilità dei giudizi per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, senza alcuna pronuncia sulle spese.

La decisione non riguarda quindi l’accertamento di un eventuale danno erariale, ma la verifica preliminare della sussistenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.

 

Cosa cambia per le segreterie scolastiche?

La pronuncia assume particolare rilievo sul piano operativo perché contribuisce a chiarire un aspetto della gestione patrimoniale che può generare incertezze nelle istituzioni scolastiche.

Il principio che emerge è che il DSGA, quando esercita esclusivamente funzioni di vigilanza sui beni mobili della scuola, non è tenuto alla presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.

Questo, tuttavia, non significa che vengano meno gli obblighi amministrativi connessi alla gestione del patrimonio scolastico.

Restano infatti pienamente applicabili le disposizioni del D.I. n. 129/2018 in materia di inventariazione, conservazione, gestione e controllo dei beni, così come gli obblighi di rendicontazione amministrativa previsti dalla normativa vigente.

La stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza distingue espressamente l’esclusione della resa del conto giudiziale dalla permanenza degli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.

È quindi importante evitare un’interpretazione eccessivamente estensiva della decisione: l’esonero dal conto giudiziale non equivale a un esonero dalle responsabilità derivanti dalla gestione dei beni scolastici.

 

Una pronuncia che chiarisce i confini della responsabilità del DSGA

La sentenza n. 243/2026 della Corte dei Conti della Puglia rappresenta un contributo significativo alla definizione degli obblighi contabili del personale amministrativo scolastico.

Il suo valore risiede soprattutto nell’aver ribadito che la qualifica di agente contabile non può essere attribuita automaticamente sulla base delle funzioni formalmente assegnate al DSGA.

Occorre, invece, accertare se il consegnatario gestisca effettivamente beni con debito di custodia oppure eserciti soltanto compiti di vigilanza sul patrimonio mobiliare dell’istituzione scolastica.

Per i DSGA e per i dirigenti scolastici, la pronuncia costituisce dunque un importante riferimento interpretativo nella corretta individuazione degli adempimenti connessi alla gestione patrimoniale.

La conclusione è chiara: la gestione inventariale dei beni scolastici e la responsabilità amministrativa del consegnatario non devono essere confuse con la gestione contabile che comporta l’obbligo di presentazione del conto giudiziale.

La sentenza integrale della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, n. 243 del 20 ottobre 2026, è scaricabile dalla sezione Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.