La presenza di una disabilità grave, il sostegno didattico e la predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) non garantiscono automaticamente l’ammissione alla classe successiva. Quando le assenze sono così numerose da impedire alla scuola di valutare concretamente il percorso di apprendimento dell’alunno, anche nella scuola primaria può risultare legittima una decisione di non ammissione.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2568 del 23 settembre 2026 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha respinto il ricorso presentato da un genitore contro la bocciatura del figlio, alunno della scuola primaria con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La pronuncia affronta una questione particolarmente delicata per le istituzioni scolastiche: il rapporto tra diritto all’inclusione, frequenza delle lezioni e possibilità di effettuare una valutazione attendibile degli apprendimenti.
Il caso: circa 150 giorni di assenza e impossibilità di valutare l’alunno
La vicenda riguarda un alunno della scuola primaria che, nell’anno scolastico 2025/2026, aveva frequentato le lezioni soltanto in pochissime giornate, spesso limitando la propria presenza ad alcune ore.
Secondo quanto riportato nel verbale dello scrutinio finale dell’11 giugno 2026, le assenze avevano raggiunto complessivamente circa 150 giorni.
L’alunno era seguito da un insegnante di sostegno e disponeva di un Piano Educativo Individualizzato, ma la frequenza estremamente frammentaria aveva impedito lo svolgimento delle attività didattiche programmate e la verifica degli obiettivi educativi.
Il genitore aveva impugnato il provvedimento di non ammissione, sostenendo che le assenze fossero riconducibili a motivi di salute e che la scuola non avesse adeguatamente considerato le condizioni personali del minore.
La famiglia lamentava inoltre la mancata attivazione di forme alternative di istruzione, quali la didattica domiciliare, che sarebbero state richieste verbalmente durante l’anno scolastico.
La bocciatura nella scuola primaria deve restare un’eccezione
Il TAR richiama innanzitutto il principio stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, secondo cui gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche quando i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
La non ammissione rappresenta, pertanto, una misura eccezionale che può essere adottata esclusivamente in presenza di circostanze adeguatamente comprovate, attraverso una decisione unanime dei docenti della classe e una specifica motivazione.
I giudici amministrativi precisano che proprio il carattere eccezionale della bocciatura impone alla scuola un obbligo motivazionale particolarmente rigoroso.
Nel caso esaminato, tuttavia, il provvedimento non era stato adottato automaticamente per il numero delle assenze, ma per l’impossibilità oggettiva di raccogliere elementi sufficienti a formulare una valutazione attendibile.
La distinzione è fondamentale: non è il numero delle assenze, considerato isolatamente, a giustificare la non ammissione, ma l’impossibilità di valutare il percorso scolastico dell’alunno.
Disabilità e PEI: il diritto all’inclusione non esclude la valutazione
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra disabilità e valutazione scolastica.
Il TAR riconosce espressamente il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità, tutelato dagli articoli 34 e 38 della Costituzione, dalla legge n. 104/1992 e dalla normativa sull’inclusione scolastica.
Tuttavia, secondo i giudici, la presenza di un insegnante di sostegno e di un PEI non rende automaticamente illegittima la decisione di non ammissione.
Nel caso concreto, la scuola aveva predisposto gli strumenti di sostegno e personalizzazione del percorso educativo, ma l’assenza pressoché continuativa dell’alunno aveva impedito sia l’effettiva attuazione del PEI sia la verifica degli obiettivi minimi di apprendimento.
La sentenza evidenzia quindi che la valutazione degli alunni con disabilità deve essere effettuata tenendo conto del percorso individualizzato, ma deve comunque fondarsi su elementi concretamente verificabili.
Non sarebbe corretto, tuttavia, interpretare la pronuncia come un’autorizzazione generalizzata a bocciare gli alunni con disabilità che presentano difficoltà di apprendimento. La decisione riguarda una situazione specifica, caratterizzata dall’assenza quasi totale di elementi utili alla valutazione.
Le assenze per motivi di salute e la documentazione medica
Un ulteriore profilo esaminato dal Tribunale riguarda le giustificazioni sanitarie prodotte dalla famiglia.
Secondo quanto accertato dai giudici, i certificati pediatrici depositati attestavano prevalentemente l’idoneità dell’alunno a rientrare a scuola, senza documentare in maniera continuativa e specifica una condizione patologica tale da giustificare periodi di assenza così prolungati.
Il TAR aggiunge un’importante precisazione: anche qualora le assenze fossero state in larga parte riconducibili a motivi di salute, sarebbe comunque rimasta la necessità di disporre di elementi sufficienti per procedere alla valutazione.
Occorre però distinguere il principio espresso nella sentenza dalla disciplina generale della frequenza scolastica. Nella scuola primaria non opera il medesimo requisito ordinario dei tre quarti dell’orario annuale previsto per la validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 62/2017.
Pertanto, il riferimento alle deroghe contenuto nella motivazione non deve essere interpretato come l’introduzione di una soglia automatica di assenze oltre la quale l’alunno della scuola primaria debba essere bocciato.
Istruzione domiciliare: le richieste verbali non sono state ritenute sufficienti
La famiglia aveva contestato anche la mancata attivazione di percorsi alternativi di istruzione.
Sul punto, il TAR rileva che non risultavano presentate istanze formali e documentate per ottenere l’attivazione dell’istruzione domiciliare.
L’Amministrazione scolastica aveva inoltre rappresentato di aver prospettato possibili soluzioni alternative, subordinate alla presentazione della necessaria documentazione medica oppure alla definizione di un diverso percorso di istruzione.
Secondo i giudici, le sole interlocuzioni verbali riferite dalla famiglia non erano sufficienti a dimostrare un comportamento omissivo illegittimo dell’istituzione scolastica.
La questione richiama l’importanza, per le scuole, di documentare le comunicazioni con le famiglie, le eventuali richieste di istruzione domiciliare e le iniziative adottate per assicurare la continuità didattica.
Va comunque precisato che la sentenza non stabilisce un principio generale secondo cui la scuola possa ignorare le difficoltà sanitarie di un alunno in assenza di una richiesta scritta. Il giudizio riguarda la mancanza, nel caso concreto, di prove sufficienti a dimostrare l’omissione contestata.
La decisione del TAR e le conseguenze per le scuole
Alla luce della documentazione esaminata, il TAR Sicilia ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, considerando la particolarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.
La sentenza offre alcune indicazioni operative importanti per i dirigenti scolastici e per i docenti. In particolare, nelle situazioni di frequenza estremamente discontinua, assume particolare rilevanza la corretta verbalizzazione delle attività didattiche effettivamente svolte, degli interventi di sostegno predisposti, delle difficoltà incontrate nell’attuazione del PEI e delle ragioni che rendono impossibile una valutazione attendibile.
La non ammissione, soprattutto nella scuola primaria, non può essere utilizzata come conseguenza automatica delle assenze né come risposta alle difficoltà derivanti dalla disabilità. Deve invece costituire l’esito di una valutazione collegiale, eccezionale, unanime e adeguatamente motivata.
La pronuncia conferma, in definitiva, che il diritto all’inclusione scolastica e la necessità di una valutazione effettiva non sono principi contrapposti. La scuola è chiamata a garantire entrambi, attraverso un percorso educativo personalizzato e una documentazione rigorosa delle attività e delle decisioni assunte.
La sentenza integrale del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2568 del 23 settembre 2026, è scaricabile dalla sezione Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.