Cinque in condotta senza una precedente sanzione disciplinare: il TAR Lombardia annulla il provvedimento della scuola

Il voto insufficiente in condotta non può essere utilizzato come sanzione disciplinare. È questo il principio ribadito dal TAR Lombardia, Sezione Quinta, con la sentenza n. 4713 del 20 ottobre 2026, che ha annullato il provvedimento adottato da un istituto scolastico nei confronti di uno studente non ammesso alla classe successiva.

La decisione assume particolare rilievo alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, che ha rafforzato il peso della valutazione del comportamento degli studenti, prevedendo conseguenze significative sul percorso scolastico in caso di attribuzione di un voto inferiore a sei decimi.

Il Tribunale amministrativo chiarisce tuttavia un aspetto fondamentale: la gravità di un comportamento, anche quando lesivo della dignità della persona, non consente alla scuola di prescindere dal corretto procedimento disciplinare.

 

Il caso: studente bocciato con cinque in condotta e quattro in Educazione civica

La vicenda riguarda uno studente frequentante la seconda classe di un istituto tecnico economico, al quale il consiglio di classe, durante lo scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, aveva attribuito cinque decimi in comportamento e quattro decimi in Educazione civica, deliberandone la non ammissione alla classe successiva.

Alla base della valutazione negativa vi era un episodio che aveva coinvolto un docente e che la scuola aveva ricondotto a comportamenti lesivi della dignità della persona, in violazione del regolamento d’istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.

I genitori dello studente avevano impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando, tra gli altri aspetti, l’attribuzione del voto insufficiente in condotta in assenza di una precedente sanzione disciplinare.

Il consiglio di istituto, infatti, era intervenuto soltanto successivamente allo scrutinio, limitandosi ad avvalorare la decisione già assunta dal consiglio di classe.

Una successione procedimentale che il giudice amministrativo ha ritenuto incompatibile con la disciplina vigente.

 

Cosa prevede la normativa sulla valutazione del comportamento

Il riferimento normativo centrale della controversia è rappresentato dall’articolo 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, come modificato dalla Legge n. 150/2024, in materia di valutazione del comportamento degli studenti.

La disposizione subordina l’attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, nelle ipotesi disciplinate dalla norma, alla precedente irrogazione, nel medesimo anno scolastico, di una sanzione disciplinare per determinate violazioni dei doveri degli studenti.

Tra le condotte rilevanti rientrano quelle che ledono la dignità e il rispetto della persona, mettono in pericolo l’incolumità altrui, configurano gravi e reiterate mancanze disciplinari oppure costituiscono atti violenti o aggressioni nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Il quadro normativo deve essere letto congiuntamente al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, e alle disposizioni del regolamento disciplinare dell’istituzione scolastica.

Il punto centrale è che la valutazione insufficiente del comportamento non può sostituire il procedimento disciplinare, né essere utilizzata per aggirare le garanzie riconosciute allo studente.

 

Il primo intervento del TAR e il nuovo provvedimento della scuola

Con ordinanza cautelare n. 1119 dell’11 settembre 2026, il TAR Lombardia aveva già rilevato l’irregolarità della procedura seguita dall’istituto.

Il consiglio di classe aveva attribuito il cinque in condotta prima che l’organo competente avesse concluso il procedimento disciplinare con l’adozione di una sanzione.

Il Tribunale aveva quindi sospeso gli atti impugnati, assegnando alla scuola quindici giorni per riesaminare la situazione nel rispetto della corretta sequenza procedimentale.

In esecuzione dell’ordinanza, il 15 settembre 2026 l’istituto aveva nuovamente convocato gli organi collegiali.

Tuttavia, anche in questa occasione, il consiglio di classe aveva deliberato il voto insufficiente prima della successiva riunione del consiglio di istituto.

Al termine della procedura, la dirigente scolastica aveva adottato un provvedimento con il quale veniva irrogata allo studente quella che era stata espressamente definita una «sanzione disciplinare del 5 in condotta».

Proprio questa qualificazione giuridica è risultata determinante nella decisione definitiva del TAR.

 

Il TAR: il cinque in condotta non è una sanzione disciplinare

Nella sentenza n. 4713/2026, il Tribunale amministrativo ha evidenziato che il regolamento dell’istituto prevedeva specifiche sanzioni disciplinari, tra cui l’ammonizione, la sospensione dalle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.

Tra queste non figurava l’attribuzione del voto di cinque decimi in condotta.

Secondo i giudici, la scuola aveva dunque commesso un errore sostanziale, identificando come sanzione disciplinare una valutazione che, invece, può costituire soltanto la conseguenza di un precedente provvedimento sanzionatorio.

La distinzione non è meramente formale.

Il procedimento disciplinare è finalizzato all’accertamento della responsabilità dello studente e all’eventuale applicazione di una sanzione prevista dalla normativa e dal regolamento d’istituto.

La valutazione del comportamento, invece, appartiene alla competenza del consiglio di classe e deve essere effettuata nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge.

Il TAR ha pertanto ribadito che prima deve essere definito il procedimento disciplinare dall’organo competente e soltanto successivamente il consiglio di classe può procedere alla valutazione del comportamento, verificando la sussistenza delle condizioni per attribuire un voto inferiore a sei decimi.

Non è quindi sufficiente che la scuola ritenga particolarmente grave il comportamento dello studente: occorre rispettare anche le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento.

 

La questione del quattro in Educazione civica

La controversia ha riguardato anche il voto di quattro decimi attribuito allo studente nella disciplina di Educazione civica.

I genitori avevano sostenuto che tale valutazione fosse stata determinata dall’episodio disciplinare contestato, anziché dai risultati conseguiti durante l’anno scolastico, richiamando anche le Linee guida adottate con il D.M. 7 settembre 2024, n. 183.

Su questo punto, tuttavia, il TAR non ha pronunciato un annullamento nel merito della valutazione.

Nel corso del nuovo scrutinio del 15 settembre 2026, il consiglio di classe aveva confermato il voto di quattro decimi, fornendo una nuova motivazione riferita al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e al livello delle competenze trasversali previste dal Piano triennale dell’offerta formativa.

Poiché questa nuova determinazione non era stata specificamente contestata con i motivi aggiunti, il Tribunale ha dichiarato improcedibile anche la parte del ricorso originario relativa alla valutazione di Educazione civica.

La sentenza, pertanto, non stabilisce che il voto di quattro in Educazione civica fosse illegittimo, ma si limita a rilevare gli effetti processuali della nuova deliberazione adottata dalla scuola.

 

Le conseguenze della sentenza per dirigenti scolastici e consigli di classe

La pronuncia rappresenta un importante richiamo alla corretta applicazione delle disposizioni sulla valutazione del comportamento.

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione alla distinzione tra procedimento disciplinare e scrutinio, evitando di considerare il voto insufficiente come uno strumento sanzionatorio autonomo.

In presenza di comportamenti particolarmente gravi, è necessario verificare preliminarmente quale organo sia competente a irrogare la sanzione, applicare le disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti e rispettare le garanzie procedimentali previste.

Solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare il consiglio di classe potrà valutare le eventuali conseguenze sul voto di comportamento, secondo la disciplina vigente.

La sentenza evidenzia inoltre che un successivo intervento degli organi collegiali non è sufficiente a sanare l’irregolarità quando continua a mancare una sanzione disciplinare giuridicamente distinta dalla valutazione della condotta.

 

La decisione finale

Con la sentenza n. 4713 del 20 ottobre 2026, il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, a seguito dell’adozione delle nuove determinazioni scolastiche, ma ha accolto i motivi aggiunti presentati dai genitori dello studente.

Il Tribunale ha conseguentemente annullato il provvedimento disciplinare del 15 settembre 2026 e gli atti presupposti richiamati, facendo salve le successive determinazioni dell’istituzione scolastica.

Non è stata quindi disposta direttamente l’ammissione dello studente alla classe successiva.

La decisione lascia alla scuola la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, purché conformi alle disposizioni normative e ai principi affermati nella sentenza.

La conclusione è chiara: anche di fronte a comportamenti gravi, il rispetto delle regole procedimentali costituisce una condizione essenziale per la legittimità delle decisioni scolastiche.

La valutazione del comportamento deve mantenere la propria funzione educativa e valutativa, senza trasformarsi in una sanzione disciplinare impropriamente applicata.

 

La sentenza del TAR Lombardia, Sezione Quinta, n. 4713 del 20 ottobre 2026, è disponibile per il download nella sezione Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.