Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti

Gli aspiranti che intendono accedere al pubblico impiego, oltre a possedere i requisiti specifici richiesti, devono anche avere alcuni requisiti di carattere generale, tra cui il non trovarsi in una delle cause ostative all’assunzione.

 

Tra le cause ostative, vi è l’aver subito alcune tipologie di condanne definitive per i delitti di: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; psicotrope e reati connessi, peculato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione, condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web, ecc.

La pubblica amministrazione è tenuta alla verifica dell’insussistenza di cause ostative mediante la richiesta del certificato del casellario generale, ai sensi dell’art. 39 del T.U. n. 313/2002 relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale. Questo non va confuso, invece, con il certificato dei carichi pendenti.

Il certificato del Casellario Giudiziale

Il certificato del casellario giudiziario contiene tutti i provvedimenti giudiziari definitivamente emessi a livello nazionale nei confronti di una determinata persona fino al momento del rilascio del certificato.

Viene rilasciato dalla Procura della Repubblica su richiesta dell’interessato (o della persona delegata dallo stesso), ed ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Qualsiasi Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona interessata, può rilasciare:

  • certificato penale (art. 25, Testo Unico 313/2002), che contiene esclusivamente i provvedimenti penali di condanna definitivi;
  • certificato civile (art. 26 Testo Unico 313/2002), che contiene esclusivamente i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.
  • certificato generale (art. 24 Testo Unico 313/2002), che contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa; in sostanza ricomprende, in un unico certificato, i certificati penale e civile.

Il Certificato dei Carichi Pendenti.

Il certificato dei carichi pendenti (art. 27 Testo Unico 313/2002) si riferisce ai procedimenti giudiziari ancora in corso, quelli cioè che non sono stati oggetto di sentenza definitiva o sono ancora in fase di indagini. La persona nei confronti della quale si chiede il certificato dei carichi pendenti è, in sostanza, “in attesa di giudizio” o ha subito una condanna non ancora definitiva, in quanto appellabile.

Il certificato carichi pendenti è rilasciato dall’ufficio locale della Procura della Repubblica.

La richiesta del Casellario Giudiziale.

Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile, i datori di lavoro (devono intendersi intendersi: privati, enti e associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato del casellario giudiziario al fine di verificare l’esistenza di:

  • condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;
  • irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il mancato adempimento del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 15.000.

Se il datore di lavoro è pubblico, fatta la richiesta di certificato al Casellario, in attesa dell’acquisizione del certificato, può acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione.

La Circolare del Ministero del Lavoro n.9 /14 individua tra le figure professionali cui applicare la certificazione anti-pedofilia anche gli insegnanti pubblici e privati.

La richiesta del certificato dei carichi pendenti.

L’art. 8 della Legge 300/70 (Statuto dei diritti dei lavoratori) vieta al datore di lavoro di svolgere indagini ai fini dell’assunzione su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attività professionale del lavoratore.

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro”.

Pertanto, in merito alla possibilità di chiedere il certificato carichi pendenti vige un assoluto divieto: come precisato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19012 del 17/07/2018 tale richiesta interferirebbe sulla presunzione di innocenza di ogni cittadino fino a sentenza definitiva di condanna.

Come chiarito dalla Corte, tale limite, in assenza di espressa previsione all’interno del C.C.N.L. di categoria, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall’art. 27 del T.U. sopra citato), ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d’innocenza. Ebbene, tale espressa previsione normativa non è presente all’interno del C.C.N.L. del comparto scuola, ragione per cui ogni indagine sui procedimenti in corso del lavoratore sarebbe illegittima.

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