Con la nota n. 125967 del 10 maggio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito importanti chiarimenti alle Ragionerie dello Stato riguardo la distinzione tra ricostruzione di carriera e riallineamento di carriera. Questi chiarimenti sono stati necessari a seguito di segnalazioni relative a discrepanze nella gestione dei provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche per attuare quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. Tale articolo riguarda i riallineamenti di carriera, le progressioni di carriera e gli inquadramenti contrattuali.
Ricostruzione di Carriera: Definizione e Regolamentazione
La ricostruzione di carriera si riferisce a quei provvedimenti che vengono adottati in risposta a una specifica domanda presentata dall’interessato. Questo processo è disciplinato da normative di rango primario, che definiscono chiaramente i criteri e le modalità di riconoscimento dell’anzianità di servizio accumulata.
Riallineamenti di Carriera: Normativa e Procedura
D’altra parte, i riallineamenti di carriera sono regolati da un decreto di recepimento di accordo sindacale. In particolare, per il personale del comparto Scuola relativo al triennio 1988-1990, tali riallineamenti devono essere considerati come una clausola negoziale. Questo significa che, a differenza della ricostruzione di carriera, non è necessaria una richiesta formale da parte del dipendente per attivarli.
Anzianità di Servizio e Riallineamento di Carriera
L’anzianità da recuperare ai fini economici attraverso il riallineamento di carriera è calcolata come un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto durante la ricostruzione di carriera. Questa anzianità recuperata è già prevista nel contesto della ricostruzione di carriera e il suo valore per l’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende esclusivamente dal raggiungimento della condizione di anzianità di servizio richiesta.
Obblighi delle Istituzioni Scolastiche
Secondo la nota del MEF, le scuole sono obbligate ad adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera. Questo deve avvenire tenendo conto di eventuali interruzioni nell’anzianità di servizio che si sono verificate durante la carriera del personale. È responsabilità delle scuole effettuare una rigorosa ricognizione di tali interruzioni, anche consultando direttamente il personale interessato.
Indicazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato
Il MEF richiede alle Ragionerie Territoriali dello Stato di uniformarsi alle indicazioni fornite nella nota. Le Ragionerie devono svolgere un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti di riallineamento di carriera, verificando che siano conformi alle condizioni specificate nell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. Particolare attenzione deve essere rivolta al fatto che il Dirigente scolastico abbia adeguatamente verificato eventuali interruzioni dell’anzianità di servizio del personale coinvolto.
Questi chiarimenti del MEF mirano a garantire una gestione uniforme e corretta dei provvedimenti di riallineamento di carriera, evitando discrepanze e assicurando che i diritti del personale scolastico siano pienamente rispettati.
Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.