Congedo straordinario legge 104: domicilio o residenza?

Il congedo straordinario legge 104 richiede la convivenza con il disabile da assistere: ma basta il domicilio o è necessaria la residenza?

Questa è la domanda che in molti si pongono quando hanno la necessità di richiedere questo periodo (retribuito) di assenza dal lavoro, che consente al lavoratore dipendente di non perdere lo stipendio e di assistere in maniera continuativa un familiare con disabilità grave.

Concesso seguendo un ordine di priorità, il congedo straordinario ha una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
L’indennità corrisponde alla retribuzione dell’ultimo mese prima del congedo, entro un limite massimo che viene rivalutato di anno in anno.

La convivenza
A differenza dei permessi retribuiti della legge 104, per ottenere il congedo straordinario è necessario che la persona con disabilità grave e il caregiver familiare siano conviventi. Per soddisfare questo requisito fondamentale, è necessario che abbiano la stessa residenza. Ci sono solo tre casi in cui, invece, non è richiesta:

1 – quando è un genitore ad assistere un figlio disabile grave;
2 – se vivono nello stesso palazzo, quindi risultino residenti allo stesso indirizzo e allo stesso numero civico, seppur in due interni diversi;
3 – nel caso in cui, abitando in due Comuni differenti, il caregiver faccia richiesta di dimora temporanea.
La dimora temporanea ha però una durata limitata. L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea è consentita per 12 mesi: trascorso questo periodo di tempo, bisogna richiedere la residenza. Potrebbe essere lo stesso ufficiale d’anagrafe a procedere d’ufficio.

Congedo straordinario e domicilio
Per ottenere questo congedo biennale retribuito non basta dichiarare di avere lo stesso domicilio. Infatti, mentre la residenza è considerata la dimora abituale di una persona, il domicilio è il luogo in cui ha stabilito “la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Congedo straordinario legge 104 e residenza
Per poter fruire dei due anni di congedo e assistere il genitore malato, era necessario spostare la residenza. La dimora temporanea – che, come già evidenziato, dura però solo 12 mesi e non 24 come il congedo straordinario – può essere utilizzata solo se il caregiver familiare e il disabile vivono in due comuni differenti.

Print Friendly, PDF & Email