Graduatorie ATA contenzioso sui punteggi, a chi presentare ricorso? La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia

La questione della giurisdizione nelle controversie riguardanti le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA è stata oggetto di un interessante pronunciamento della Cassazione Civile con Ord. Sez. Unite Num. 11832 dell’anno 2024. In questo caso specifico, un dipendente ATA aveva presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, ma l’Istituto scolastico convenuto non aveva attribuito alcun punteggio per i servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

La questione della giurisdizione è fondamentale, poiché determina a quale giudice spetti decidere sulla controversia. Inizialmente, il dipendente si era rivolto al Tribunale del Lavoro, il quale aveva dichiarato di non avere giurisdizione, sostenendo che le graduatorie d’istituto presentavano caratteristiche simili a quelle delle procedure concorsuali pubbliche e che quindi la giurisdizione spettasse al Giudice amministrativo, in base all’art. 63, co. 4 del d.lgs. 165/2001.

Successivamente, il TAR siciliano aveva anch’esso declinato la giurisdizione, dichiarando inammissibile il ricorso in quanto la procedura in questione non presentava i connotati delle procedure concorsuali, ma consisteva nel semplice inserimento dell’interessato in una graduatoria preordinata al conferimento di posti.

La questione è stata quindi portata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito che, nelle controversie riguardanti le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando l’oggetto della domanda è l’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina tali graduatorie. Tuttavia, se la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto derivi direttamente dalla normativa primaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Nel caso specifico, la Cassazione ha osservato che l’oggetto della domanda del dipendente ATA era il riconoscimento della propria posizione soggettiva attraverso l’applicazione diretta dei criteri previsti dalla normativa primaria. Pertanto, la giurisdizione spettava al giudice ordinario.

In conclusione, se la richiesta riguarda la rettifica del punteggio con l’obiettivo di ottenere l’inserimento o un diverso posizionamento nella graduatoria, la competenza è del giudice del lavoro. Se invece si chiede l’annullamento della normativa amministrativa che regola la graduatoria, la competenza è del TAR.

La decisione della Cassazione fornisce chiarezza e orientamento in materia di giurisdizione nelle controversie relative alle graduatorie ATA, delineando chiaramente le situazioni in cui spetta al giudice amministrativo e quelle in cui spetta al giudice del lavoro.

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 11832 del 02/05/2024
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