Il Collaboratore Scolastico si rifiuta di pulire: Legittimo il licenziamento

Legittimo il licenziamento del Collaboratore Scolastico che si rifiuta di fare le pulizie. Lo hanno stabilito i Giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17602 del 21/06/2021.

Il collaboratore scolastico era stato licenziato per “persistente insufficiente rendimento, ai sensi dell’articolo 95, comma 7, CCNL 2007 Comparto scuola”.

Per il ricorrente la Tabella A — Area A del CCNL 2007 Comparto Scuola, in merito alle mansioni del collaboratore scolastico, prevede solo genericamente, ed in via subordinata, l’esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino obbligatoriamente.

Dinanzi ai Supremi Giudici lo stesso ha inoltre esposto che le istituzioni scolastiche avevano appaltato i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

La suprema corte ha rigettato la tesi del ricorrente ritenendo il motivo infondato. Ai sensi dell’articolo 47 CCNL Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009, del 29/11/2007, i compiti del personale A.T.A. sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza nonché da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei

profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. La attribuzione di tali incarichi è effettuata dal dirigente scolastico.

La tabella A, relativa ai profili di area del personale ATA, prevede tra i compiti del personale dell’area A, non solo, come assume la parte ricorrente, la accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico e la custodia dei locali scolastici ma anche i compiti «di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».

Tanto smentisce la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di mansioni non attinenti al profilo di collaboratore scolastico. La possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura non costituisce un obbligo del dirigente scolastico né esonera il collaboratore ATA dallo svolgimento delle mansioni.

Il ricorrente, inoltre, contesta il giudizio di proporzionalità della sanzione del licenziamento, assumendo: che la condotta non era intenzionale, in quanto egli riteneva di agire legittimamente; che ai sensi del CCNL del comparto scuola, articolo 95, era prevista per l’insufficiente rendimento la sanzione conservativa del rimprovero verbale o della multa (comma 4, lettera f) ovvero della sospensione dal servizio e della retribuzione, nelle ipotesi di recidiva nelle mancanze e di particolare gravità (comma 6). Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Da un canto si contesta il giudizio di fatto sulla gravità ed intenzionalità dell’inadempimento e, sotto questo profilo, sulla proporzionalità della sanzione, giudizio riservato al giudice del merito e non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.

Nel resto, erroneamente si assume che il codice disciplinare di cui al CCNL del 2007 prevederebbe sanzioni conservative laddove è pacifico che l’addebito contestato è quello di cui all’articolo 95, comma sette lettera e, del CCNL COMPARTO SCUOLA 2007 ovvero il «persistente insufficiente rendimento», per il quale non è prevista una sanzione conservativa ma il licenziamento.

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