Il lavoro al videoterminale

Il lavoro al videoterminale è oggi disciplinato al titolo VII del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) dall’ art. 172, che modifica, tra gli altri, gli articoli 51 comma 1, 55 commi 3 e 4, e 58 del D.Lgs. 626/94, operando una riformulazione della definizione di VDT (Videoterminalista) e di sorveglianza sanitaria ed estendendo il campo di applicazione della normativa in oggetto.

L’articolo 172 del testo unico definisce puntualmente il campo di applicazione del predetto titolo VII, circoscrivendo alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali. Sono invece esclusi, dall’applicazione della norma, i lavoratori addetti ai posti di guida di veicoli, ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, alle macchine calcolatrici e/o registratori di cassa e alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. Rientrano nel novero dei soggetti tutelati anche i lavoratori addetti ai sistemi denominati portatili, a condizione che non facciano un uso prolungato di una postazione di lavoro.

Il decreto legislativo, prevede addirittura, per un uso prolungato dei computer portatili, l’utilizzo (e quindi la fornitura da parte del datore di lavoro) di una tastiera e di un mouse esterni.

La normativa preesistente, tenuto conto della tecnologia di visualizzazione allora presente, aveva ritenuto rientrassero in tale fattispecie (art. 51 D.Lgs 626) i radaristi (controllori di volo), gli addetti alla moviola, i cameramen, gli addetti alle attività di registrazione, in quanto utilizzatori di schermi; erano invece escluse dal raggio di azione della disciplina tutte quelle mansioni che richiedevano l’osservazione di monitor (esattoria in generale), in quanto a quell’epoca le attrezzature erano dotate di piccoli (se non piccolissimi) schermi per la visualizzazione dei dati, e quindi non classificati come videoterminalisti.

In base all’attuale formulazione dell’art. 173 del D.Lgs 81/08 si intende per videoterminale, uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; la nozione di posto di lavoro si identifica nell’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse (comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante); il lavoratore è individuato in colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175 del citato D.Lgs.

Ai sensi dell’art. 174 T. U. Sicurezza, il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Quindi, il datore di lavoro, deve adottare misure per superare tali rischi, predisponendo i posti di lavoro così come riportato nell’Allegato XXXIV. La medesima norma specifica che la valutazione dei rischi sarà sviluppata sulla durata dell’attività al VDT, il tipo di lavoro, il posto di lavoro e l’interfaccia utente.

La rilevazione dei dati può essere effettuata con dei test sottoposti a tutti i dipendenti dell’azienda, ed è a tal uopo fondamentale coinvolgere tutti i livelli organizzativi dell’azienda. Tali questionari una volta compilati vengono consegnati in busta chiusa al datore di lavoro che provvederà a consegnarli al Medico Competente, che a sua volta comunicherà i dati dell’indagine durante la riunione annuale, così come prevista dall’art. 35 del D.Lgs 81/08.

L’art. 175 T. U. Sicurezza stabilisce inoltre che il lavoratore ha diritto ad un’interruzione della sua attività, mediante pause (15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT) o cambiamento di attività, purché questa non preveda un impegno in visione ravvicinata continua, movimenti ripetitivi degli arti superiori o una postura stabile e/o uguale a quella mantenuta durante il lavoro al videoterminale.

I lavoratori esposti al rischio da VDT sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08, con particolare riferimento ai rischi per la vista e gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. La periodicità delle visite, salvo casi particolari, è biennale per i lavoratori idonei e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, quinquennale negli altri casi; per i casi di inidoneità il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita. Le prescrizioni, e quindi la limitazione all’attività, possono essere legate: alla limitazione del tempo di impegno del VDT, all’alternanza di impegno del VDT, correzione ottica etc.

Il decreto legislativo 81/08 prevede, anche per i VDT, un’adeguata formazione e informazione, con specifico riguardo alle misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento delle attività e la protezione degli occhi e della vista.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni previste dal D.Lgs 81/08, l’art. 178 assoggetta il datore di lavoro alla sanzione penale dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000, per la violazione dell’articolo 174; all’arresto da due a quattro mesi o all’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500, per la violazione dell’articolo 177.

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