La gestione delle ferie del personale ATA e la sostituzione durante le assenze

Il personale ATA gioca un ruolo cruciale nel funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche, e la gestione delle loro ferie e delle sostituzioni durante le assenze è un aspetto importante dell’amministrazione scolastica. Secondo l’articolo 13, comma 11, del CCNL per il comparto scuola, le ferie per il personale ATA devono essere concesse tenendo conto delle necessità del servizio. Questo significa che le ferie possono essere programmate solo quando non compromettono le attività didattiche e amministrative dell’Istituto.

Quando un membro del personale ATA è in ferie, è responsabilità del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e del Dirigente Scolastico (DS) assicurarsi che le sue funzioni siano adeguatamente coperte. Questo può comportare la riallocazione di compiti aggiuntivi al personale presente, come previsto dal contratto integrativo di istituto, che spesso include una clausola sulla disponibilità del personale a svolgere ore aggiuntive, conformemente all’articolo 54 del CCNL/1995.

È prassi comune riconoscere al personale che assume le responsabilità di un collega assente delle ore compensative, che non generano costi aggiuntivi per l’amministrazione. Questo sistema di compensazione aiuta a mantenere l’efficienza del servizio senza gravare sul budget dell’Istituto.

Per quanto riguarda la sostituzione di un collega in permesso ai sensi della legge 104/92, è possibile assegnare ore di straordinario al personale che ha manifestato disponibilità all’inizio dell’anno scolastico o, alternativamente, ricorrere a un supplente. Tuttavia, è importante notare che ci sono restrizioni specifiche riguardanti la conferma delle supplenze brevi, come delineato nel comma 78 dell’articolo 1 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662. Queste restrizioni si applicano a:

  1. a) Personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, a meno che l’organico di diritto dell’istituzione scolastica abbia meno di tre posti;
  2. b) Personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. c) Personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Per i collaboratori scolastici il divieto dei sette giorni potrà essere superato laddove il DS, sotto la propria responsabilità, con provvedimento adeguatamente motivato, verifica che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché le necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime.

Per i motivi appena enunciati il suo DS può nominare tranquillamente il supplente fin dal primo giorno di assenza (con il verificarsi delle condizioni appena esposte).

Queste normative sono state stabilite per garantire che le scuole possano gestire efficacemente le risorse umane e mantenere un alto livello di servizio, pur rispettando i diritti e le esigenze del personale ATA. La chiarezza e l’aderenza a queste linee guida sono essenziali per l’armonia e l’efficienza nell’ambiente scolastico.

M.I.U.R. – Nota prot. n. 2116 del 30/09/2024

Anno Scolastico 2015-2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014.

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