Le polizze assicurative infortuni delle scuole

La fine dell’anno scolastico e l’inizio del nuovo vedono molte scuole impegnate nel rinnovo della polizza assicurativa integrativa.

È per questo motivo che vogliamo dare alcune indicazioni utili al rinnovo delle prossime scadenze assicurative.

La stipula della polizza scolastica integrativa è un processo articolato, sia sotto il profilo della selezione, sia sul versante amministrativo.

Proprio per la complessità insita nel processo di progettazione, l’ANAC nella determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 invita le stazioni appaltanti a dare: “….avvio alle procedure di scelta del nuovo contraente con un congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

L’Infortunio scolastico

Per infortunio scolastico si intende l’evento lesivo originato durante la presenza in istituto o in occasione delle attività scolastiche, anche al di fuori dell’edificio scolastico. L’infortunio, per essere considerato tale, deve avere come conseguenza la morte della persona o causare un’invalidità permanente o temporanea, che menomi totalmente o parzialmente la capacità lavorativa.

Per il personale scolastico, quindi, l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, per lo studente l’incapacità totale o parziale a frequentare tutte le attività scolastiche.

Sotto il profilo assicurativo, per poter parlare di infortunio, devono concorrere contemporaneamente quattro caratteristiche particolari e specifiche. L’infortunio deve essere un evento:

  1. Fortuito, accidentale e involontario.
  2. Violento, frutto di un’azione rapida, concentrato in un brevissimo lasso di tempo, di entità tale da vincere la resistenza dell’organismo;
  3. Esterno – Estraneo all’organismo, non morboso o patologico. Ad esempio l’infarto non può essere considerato un infortunio;
  4. Constatabile oggettivamente: la constatabilità oggettiva delle lesioni (l’inabilità permanente o temporanea) è provata dalla certificazione medica.

Al di fuori di questi parametri il danno fisico è assimilabile alla malattia.

L’Assicurazione obbligatoria INAIL

È bene ricordare, in premessa, che le scuole godono della copertura assicurativa obbligatoria infortuni stipulata per conto dello Stato, dall’INAIL.

L’assicurazione obbligatoria stipulata, per conto dello Stato, dall’Inail, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevede che il personale scolastico risulti in copertura assicurativa per tutte le attività. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione degli alunni della scuola dell’infanzia, sono equiparati ai lavoratori dipendenti solamente durante lo svolgimento di determinate attività, che l’Inail ritiene pericolose.

La circolare Inail n. 28 del 23 aprile 2003, in applicazione delle attività indicate al punto 28 dell’art. 1 del T.U. chiarisce come gli studenti della scuola primaria e secondaria siano assicurati esclusivamente per gli infortuni che si verificassero nel corso delle:

  • Esercitazioni pratiche, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniere effettuate con apparecchiature elettriche (cuffie, videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, ecc.);
  • Esperienze di lavoro (alternanza, Stage, ecc.)
  • Esperienze tecnico-scientifiche (Laboratorio);
  • Lo svolgimento di attività motoria (palestra).

Conseguentemente, solo quando l’infortunio avviene nel corso delle attività sopradescritte e solo se supera i tre giorni di prognosi, diventa infortunio sul lavoro e lo studente infortunato ha diritto alla copertura assicurativa dell’Inail.

Sulla base di quanto sopra detto, quindi in tutti gli altri casi di infortunio non c’è copertura assicurativa Inail.

Se, ad esempio, un alunno cadesse e subisse dei danni fisici durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, oppure durante l’intervallo, questo incidente non sarebbe coperto dall’assicurazione obbligatoria Inail.

Restano senza copertura, inoltre, le attività effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, come i viaggi di istruzione qualora queste non rivestano carattere di esperienze tecnico-scientifiche. Sono, inoltre, esclusi dalla copertura gli infortuni in itinere (tragitto casa-scuola e viceversa).

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