Legittimo il licenziamento del personale Ata che si allontana dalla scuola senza “strisciare” il badge

La sentenza della Cassazione, n. 30418 del 2 novembre 2023, ha stabilito la legittimità del licenziamento del personale ATA che si allontana dalla scuola senza “strisciare” il badge, confermando la decisione basata sull’art. 55 quater, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001, che prevede il licenziamento disciplinare in caso di falsa attestazione della presenza in servizio.

Il caso in questione riguardava una dipendente che, in diverse occasioni, era uscita dalla scuola senza timbrare il badge, né all’uscita né al rientro. La lavoratrice difendeva la sua posizione sostenendo che l’uscita era avvenuta durante la pausa pranzo, periodo in cui tecnicamente non era tenuta a prestare servizio.

Tuttavia, nonostante la circostanza della pausa pranzo, l’Amministrazione ha deciso di procedere con il licenziamento disciplinare, citando l’art. 55 quater, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 che considera falsa attestazione della presenza in servizio qualsiasi modalità fraudolenta per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione.

La Corte ha sottolineato che, anche se il danno subito dall’Amministrazione poteva sembrare trascurabile, era comunque necessario applicare il principio di proporzionalità. Tuttavia, nel caso specifico, il danno subito era di rilevanza trascurabile, in quanto l’assenza riguardava un numero limitato di ore e si era verificata durante la pausa pranzo.

La sentenza ha considerato il piano di lavoro del personale ATA nella scuola, che prevedeva l’accertamento della presenza tramite timbratura elettronica del badge. In caso di dimenticanza del badge, il dipendente avrebbe dovuto segnalarlo tempestivamente. Inoltre, l’uscita durante l’orario di lavoro richiedeva un’autorizzazione preventiva.

La Corte ha respinto l’argomento della lavoratrice secondo cui le condotte non potevano essere giustificate perché avvenute durante la pausa pranzo. Era chiaro a tutto il personale che l’obbligo di timbrare persisteva anche in caso di assenza per recarsi a pranzo.

La gravità dell’inadempimento è stata valutata non solo in base al danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, ma anche considerando il valore sintomatico della condotta rispetto ai futuri comportamenti della dipendente. La Corte ha ritenuto che la condotta potesse mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e incidere sull’elemento essenziale della fiducia nel rapporto di lavoro.

Infine, la Corte ha respinto il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità del licenziamento disciplinare sulla base della gravità dell’inadempimento e del rilevante danno all’immagine dell’Amministrazione, come affermato anche dalla Corte dei Conti.

Corte Suprema di Cassazione – Sentenza n. 30418 del 02/11/2023
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