Malattia, l’INPS cambia le regole: riconosciuto anche il giorno precedente al certificato medico. La novità riguarda anche il personale scolastico

L’INPS interviene sulle regole relative alla decorrenza dell’evento di malattia e introduce un’importante apertura a tutela dei lavoratori. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e il Coordinamento Generale Medico Legale modificano il precedente orientamento applicativo e stabiliscono che, in determinate condizioni, la tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, anche quando la visita sia stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Si tratta di una modifica destinata ad avere un impatto concreto anche nel mondo della scuola, dove la corretta gestione delle assenze per malattia assume particolare importanza sia per il lavoratore sia per le segreterie scolastiche chiamate a gestire la posizione del dipendente.

La circolare parte da un principio generale: ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia erogata dall’INPS, il lavoratore deve presentare un certificato medico redatto dal medico e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

Tradizionalmente, il primo giorno dell’evento di malattia viene individuato, in via generale, nella data di rilascio del certificato medico. Questo dato non è meramente formale, perché determina una serie di conseguenze previdenziali importanti: dal computo del cosiddetto periodo di carenza ai fini dell’indennità, alle percentuali di indennizzo, fino al calcolo del periodo massimo assistibile e alle eventuali sanzioni collegate, ad esempio, all’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo.

La regola precedente: quando era possibile riconoscere il giorno prima

Prima della nuova circolare, l’INPS riconosceva già, in determinate circostanze, il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico.

La possibilità era subordinata alla compilazione, da parte del medico curante, dello specifico campo del certificato nel quale viene indicato che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal giorno precedente, oltre all’indicazione relativa alla visita domiciliare.

La ratio della disposizione era quella di evitare che il lavoratore fosse penalizzato quando, pur avendo contattato il proprio medico, la visita non potesse essere effettuata nello stesso giorno.

La circolare richiama, in particolare, la disciplina relativa ai Medici di Medicina Generale (MMG) e la possibilità, prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale, di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno immediatamente successivo, quando il medico la ritenga strettamente necessaria. Il documento INPS richiama espressamente l’articolo 43, comma 6, dell’ACN del 15 gennaio 2026.

Esistevano però alcune limitazioni precise.

Il riconoscimento del giorno precedente veniva escluso quando la data indicata dal medico come inizio della malattia fosse anteriore di più di un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato. In tale situazione, infatti, non sarebbe stato possibile ricondurre quella data alla semplice chiamata del lavoratore al medico.

Il beneficio era inoltre escluso quando il giorno precedente fosse un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica, considerato che in tali situazioni il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Ma soprattutto, secondo il precedente orientamento, il riconoscimento non trovava applicazione nel caso in cui la visita fosse stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che interviene la nuova Circolare n. 92/2026.

La svolta dell’INPS: il giorno precedente può essere riconosciuto anche dopo una visita ambulatoriale

L’INPS prende atto dei profondi cambiamenti intervenuti nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.

La circolare evidenzia infatti la progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi di lavoro e dei compiti organizzativi e assistenziali e la conseguente difficoltà, in determinate situazioni, di garantire al lavoratore una visita tempestiva presso il proprio domicilio.

A questo si aggiunge una prassi sempre più diffusa: quella di programmare gli accessi presso gli ambulatori per evitare il sovraffollamento delle sale d’attesa e garantire una maggiore tutela dei pazienti.

Secondo l’INPS, queste trasformazioni rendono necessario un aggiornamento dell’interpretazione della disciplina.

La novità è quindi molto chiara: a decorrere dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita è stata effettuata in ambulatorio.

Non si tratta, tuttavia, di una liberalizzazione senza condizioni.

Il giorno precedente può essere riconosciuto soltanto quando:

  • si tratta del giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato;
  • il giorno precedente non è un festivo infrasettimanale;
  • il giorno precedente non è sabato;
  • il giorno precedente non è domenica.

La ragione delle ultime tre esclusioni è legata alla presenza del servizio di continuità assistenziale, che garantisce in tali giornate la possibilità di ricorrere all’assistenza medica.

Una modifica importante per i lavoratori della scuola

La novità assume una particolare rilevanza anche per il personale docente e ATA.

Si pensi, ad esempio, al lavoratore che accusa i primi sintomi di una patologia durante una giornata lavorativa o al termine della stessa e si rivolge al proprio medico il giorno successivo. Se la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico e il certificato viene redatto nella giornata successiva all’inizio dell’incapacità lavorativa, il precedente orientamento avrebbe potuto impedire il riconoscimento previdenziale del primo giorno.

La nuova disciplina consente invece, nel rispetto delle condizioni indicate dalla circolare, di riconoscere anche quella giornata.

È importante sottolineare che la circolare non stabilisce che ogni assenza possa automaticamente retroagire di un giorno.

Il principio generale resta infatti quello secondo cui l’evento di malattia, ai fini della tutela previdenziale, decorre dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che ha accertato, sulla base della valutazione clinica, l’incapacità temporanea al lavoro. La retrodatazione di un giorno rappresenta quindi una specifica possibilità prevista dalla nuova interpretazione dell’INPS.

La scelta dell’Istituto appare legata soprattutto alla necessità di evitare che l’evoluzione dell’organizzazione sanitaria produca conseguenze negative per il lavoratore.

Il sistema precedente era costruito in larga parte sulla distinzione tra visita domiciliare e visita ambulatoriale. Con la nuova circolare, l’INPS prende atto che questa distinzione rischia di non essere più adeguata alla realtà organizzativa dell’assistenza territoriale.

La scarsità dei medici di medicina generale, l’aumento degli impegni professionali e la crescente programmazione degli accessi negli studi medici possono infatti rendere meno agevole effettuare una visita domiciliare tempestiva.

Secondo l’Istituto, la conseguenza non può essere quella di ridurre la tutela previdenziale del lavoratore che, pur trovandosi effettivamente in condizioni di incapacità temporanea al lavoro, abbia effettuato la visita presso l’ambulatorio del proprio medico anziché presso il proprio domicilio.

La circolare parla espressamente della necessità di garantire una tutela della malattia effettiva ed equa, nonché un trattamento uniforme sul territorio nazionale.

Cosa cambia concretamente

La modifica può essere sintetizzata in termini molto semplici.

Prima della Circolare n. 92/2026, il riconoscimento del giorno precedente era possibile, alle condizioni previste, nell’ambito della certificazione collegata alla visita domiciliare, mentre era escluso nel caso di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Ora l’INPS supera questo precedente orientamento e ammette il riconoscimento del giorno immediatamente precedente anche in caso di visita ambulatoriale.

Rimangono però ferme le altre condizioni e, in particolare, il limite del solo giorno immediatamente precedente e l’esclusione di sabati, domeniche e festività infrasettimanali.

Un effetto importante anche sul periodo di carenza

La questione non è secondaria perché l’individuazione del primo giorno dell’evento di malattia produce effetti sul cosiddetto periodo di carenza.

La circolare ricorda che l’indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dall’INPS, secondo la disciplina richiamata nel documento, a decorrere dal quarto giorno di malattia, con i primi tre giorni che costituiscono il periodo di carenza non indennizzato dall’INPS.

La data di inizio dell’evento assume quindi rilevanza nel calcolo della durata della malattia e dei relativi effetti previdenziali.

Per il personale scolastico questo aspetto deve essere letto insieme alla disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro, poiché la tutela previdenziale INPS e il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva sono piani distinti che non devono essere automaticamente sovrapposti.

La circolare, infatti, interviene sul riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia di competenza dell’INPS.

Attenzione a non confondere certificazione e giustificazione dell’assenza

Un altro aspetto merita particolare attenzione.

Il riconoscimento previdenziale del giorno precedente non significa che il lavoratore possa semplicemente comunicare alla scuola un’assenza retroattiva senza che tale situazione risulti correttamente dalla certificazione medica.

La certificazione resta l’elemento fondamentale attraverso il quale viene attestata l’incapacità temporanea al lavoro.

La nuova circolare interviene sulla possibilità di riconoscere, ai fini della tutela previdenziale, il giorno precedente alla data di redazione del certificato quando ricorrono le condizioni previste.

Per le amministrazioni scolastiche sarà quindi necessario prestare attenzione alla corretta lettura della certificazione e alla relativa decorrenza dell’evento, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive della nuova disposizione.

Una modifica che punta a rendere il sistema più aderente alla realtà

La Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 rappresenta, in definitiva, un intervento di adeguamento della disciplina previdenziale alla trasformazione dell’assistenza sanitaria territoriale.

L’INPS non elimina la regola generale secondo cui l’evento decorre dalla data del certificato medico, ma introduce una possibilità ulteriore: il giorno immediatamente precedente può essere riconosciuto anche quando il lavoratore viene visitato presso l’ambulatorio del medico curante.

La scelta appare orientata soprattutto a evitare disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nella medesima situazione di incapacità temporanea al lavoro ma che, per ragioni organizzative, vengono visitati in modalità differenti.

Resta fondamentale, tuttavia, rispettare le condizioni fissate dall’Istituto. Non è quindi possibile estendere automaticamente la decorrenza della malattia a giorni anteriori rispetto a quello immediatamente precedente la certificazione, né applicare la nuova regola al sabato, alla domenica o ai giorni festivi infrasettimanali.

Per il personale della scuola e, più in generale, per tutti i lavoratori assicurati presso l’INPS, si tratta comunque di una novità significativa, perché rafforza la possibilità di ottenere una tutela previdenziale coerente con l’effettivo momento di insorgenza dell’incapacità lavorativa.

La Circolare n. 92/2026, firmata dal Direttore Generale dell’INPS Valeria Vittimberga, dispone l’applicazione del nuovo orientamento a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

Il documento integrale della Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 è disponibile nella sezione: Archivio – Atti e normativa – Circolari Enti Vari.