Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1782 del 9 settembre 2026, respinge il ricorso di uno studente escluso dall’Esame di Stato. I giudici ribadiscono che le valutazioni scolastiche rientrano nella discrezionalità tecnica del Consiglio di classe e che il giudice amministrativo non può sostituirsi ai docenti nella valutazione del rendimento scolastico. Importanti chiarimenti anche sulle attività di recupero, sulla motivazione della non ammissione e sulla verbalizzazione degli scrutini.
La decisione di non ammettere uno studente all’Esame di Stato può essere contestata davanti al giudice amministrativo, ma il semplice disaccordo con le valutazioni espresse dai docenti non è sufficiente per ottenere l’annullamento del provvedimento.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 1782, pubblicata il 9 settembre 2026, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, che ha respinto il ricorso presentato da uno studente di un istituto di istruzione superiore contro la decisione del Consiglio di classe di non ammetterlo all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
La pronuncia riveste particolare interesse perché affronta diversi aspetti della valutazione scolastica, chiarendo fino a che punto può spingersi il controllo del giudice amministrativo sulle deliberazioni assunte dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
Il caso: uno studente escluso dalla Maturità per tre insufficienze
La vicenda riguarda uno studente che, nell’anno scolastico 2025/2026, frequentava un istituto di istruzione superiore nell’indirizzo di studi “Manutenzione e Assistenza Tecnica”.
In occasione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe deliberava la sua non ammissione all’Esame di Stato, ritenendo che non avesse raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal percorso formativo.
In particolare, lo studente aveva riportato tre insufficienze:
- Matematica: voto 5;
- Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni: voto 5;
- Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione: voto 4.
Con provvedimento del 9 giugno 2026, l’istituto comunicava formalmente la non ammissione, evidenziando il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e la permanenza di carenze formative non superate nonostante le attività di recupero predisposte dalla scuola.
Lo studente decideva quindi di rivolgersi al TAR, contestando la legittimità della deliberazione del Consiglio di classe.
Secondo il ricorrente, la decisione sarebbe stata insufficientemente motivata, non avrebbe tenuto adeguatamente conto dei risultati positivi conseguiti nelle altre discipline e sarebbe risultata sproporzionata rispetto al suo complessivo rendimento scolastico.
Venivano inoltre contestate la trasparenza del procedimento valutativo, la verbalizzazione delle operazioni collegiali e l’effettiva considerazione delle attività di recupero svolte durante l’anno.
Il TAR: il giudice non può sostituirsi al Consiglio di classe
Il primo e più importante principio affermato nella sentenza riguarda i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche.
Secondo il TAR Veneto, il giudizio espresso dal Consiglio di classe costituisce una manifestazione della discrezionalità tecnica attribuita agli organi scolastici.
Questo significa che il giudice amministrativo può verificare la legittimità della decisione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella formulata dai docenti.
Il controllo giurisdizionale deve quindi rimanere circoscritto alla presenza di eventuali vizi di legittimità, quali il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o l’incongruenza della motivazione.
Non è invece consentito chiedere al giudice di rivalutare il rendimento scolastico dello studente, attribuendo un diverso peso alle singole discipline o alle competenze acquisite.
Il principio assume una particolare importanza perché conferma che la valutazione del profitto scolastico appartiene alla competenza professionale e collegiale dei docenti.
Il TAR non è chiamato a stabilire se uno studente meriti un voto diverso, ma a verificare se la decisione della scuola sia stata adottata nel rispetto delle regole e sulla base di un percorso valutativo ragionevole e adeguatamente documentato.
Le insufficienze non devono essere considerate isolatamente
Un altro aspetto significativo della sentenza riguarda il rapporto tra le singole insufficienze e la valutazione complessiva dello studente.
Il TAR precisa che la non ammissione all’Esame di Stato non deve derivare da una semplice operazione aritmetica sui voti riportati nelle diverse discipline.
Il Consiglio di classe è infatti chiamato a formulare una valutazione complessiva del livello di preparazione raggiunto dall’alunno, tenendo conto degli obiettivi formativi previsti dal corso di studi.
Ciò significa che le insufficienze devono essere esaminate nel contesto dell’intero percorso scolastico.
Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato che il Consiglio di classe aveva considerato la permanenza di carenze in tre discipline, una delle quali caratterizzata da un’insufficienza grave.
Particolare rilievo assumeva anche la natura delle materie interessate, strettamente collegate al percorso di formazione professionale seguito dallo studente.
Il TAR ha pertanto escluso che la decisione potesse essere considerata manifestamente illogica o irragionevole.
La sentenza non introduce, tuttavia, un automatismo secondo cui tre insufficienze determinano necessariamente la non ammissione.
Il principio che emerge è diverso: la decisione deve essere il risultato di una valutazione collegiale complessiva, coerente con il quadro normativo e con gli obiettivi formativi del percorso di studi.
I voti positivi e il buon comportamento non garantiscono l’ammissione
Lo studente aveva sostenuto che il Consiglio di classe non avesse adeguatamente valorizzato i risultati positivi conseguiti nelle altre discipline e il voto di comportamento.
Anche questa contestazione è stata respinta.
Secondo il TAR, la presenza di valutazioni positive in numerose materie o di un elevato voto di comportamento non rende automaticamente illegittimo il giudizio finale negativo.
Tali elementi devono essere considerati dal Consiglio di classe, ma non assumono necessariamente un valore prevalente rispetto alle carenze riscontrate nelle discipline ritenute rilevanti per il completamento del percorso formativo.
Nel caso concreto, la documentazione esaminata dimostrava che il Consiglio di classe aveva avuto piena conoscenza degli elementi favorevoli e sfavorevoli relativi alla posizione dello studente.
Il fatto che la deliberazione conclusiva fosse stata negativa non dimostrava, quindi, che i risultati positivi fossero stati ignorati.
La pronuncia conferma un principio importante per l’attività degli organi collegiali: il Consiglio di classe deve valutare tutti gli elementi disponibili, ma conserva la competenza a stabilire quale peso attribuire alle diverse componenti del rendimento scolastico, nel rispetto della disciplina vigente.
Attività di recupero: la loro eventuale mancanza non comporta automaticamente l’illegittimità della bocciatura
Particolarmente interessante è il passaggio della sentenza dedicato alle attività di recupero.
Il ricorrente aveva contestato anche la gestione degli interventi predisposti dalla scuola per consentire il superamento delle carenze formative.
Sul punto, il TAR richiama un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eventuale mancata attivazione di attività di recupero o l’inosservanza degli obblighi di informazione alla famiglia non determina automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione.
La valutazione conclusiva deve infatti basarsi sul livello delle competenze effettivamente raggiunte dallo studente.
I giudici richiamano, tra le altre, le seguenti pronunce:
- TAR Veneto, Sezione IV, 27 settembre 2023, n. 1342;
- TAR Veneto, Sezione IV, 26 giugno 2024, n. 1591;
- TAR Lombardia, Milano, Sezione V, 2 maggio 2024, n. 1325;
- TAR Lazio, Roma, Sezione III, 13 settembre 2019, n. 10952.
È importante, tuttavia, non interpretare questo orientamento come un’esenzione delle scuole dagli obblighi di sostegno e recupero previsti dall’ordinamento.
L’eventuale inadempimento di tali obblighi e la legittimità della valutazione finale costituiscono questioni giuridicamente distinte.
Nel caso specifico, peraltro, il TAR ha accertato che l’istituto aveva effettivamente predisposto attività di recupero e sostegno, comunicandole allo studente e alla famiglia.
Erano state inoltre effettuate specifiche verifiche per accertare il superamento delle carenze emerse durante il primo periodo didattico.
La scuola aveva quindi documentato non soltanto le insufficienze finali, ma anche il percorso di accompagnamento e valutazione sviluppato durante l’anno scolastico.
La motivazione della non ammissione deve essere valutata insieme agli atti dello scrutinio
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la presunta insufficienza della motivazione contenuta nel provvedimento di non ammissione.
Secondo lo studente, la scuola si sarebbe limitata a richiamare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, senza precisare adeguatamente quali competenze risultassero carenti e quale fosse la loro incidenza sulla preparazione complessiva.
Il TAR non ha condiviso questa ricostruzione.
Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione emergeva infatti un percorso valutativo articolato, sviluppatosi durante l’intero anno scolastico attraverso verifiche scritte, pratiche e orali, attività di recupero e ulteriori accertamenti.
Le insufficienze finali rappresentavano quindi l’esito di un processo valutativo documentato e non una decisione improvvisa o priva di adeguata istruttoria.
La pronuncia evidenzia così l’importanza della documentazione scolastica.
Per sostenere la legittimità di una decisione di non ammissione non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di voti insufficienti: occorre che dagli atti risulti un percorso valutativo effettivo, coerente e verificabile.
Questo non significa che ogni deliberazione debba contenere una descrizione analitica di tutte le verifiche effettuate durante l’anno.
Significa, piuttosto, che la motivazione deve trovare un adeguato riscontro nel complesso degli atti scolastici e consentire di comprendere le ragioni della decisione adottata.
Verbalizzazione degli scrutini: non ogni irregolarità determina l’annullamento della decisione
La sentenza affronta anche il tema della verbalizzazione delle operazioni del Consiglio di classe.
Lo studente aveva lamentato l’insufficiente documentazione delle operazioni collegiali e la mancata indicazione dell’esito delle singole votazioni.
Anche queste contestazioni sono state ritenute infondate.
Il TAR ha chiarito che l’eventuale mancata verbalizzazione di singole votazioni intermedie non determina, di per sé, l’illegittimità della deliberazione conclusiva.
Perché un’irregolarità possa assumere rilievo invalidante, occorre dimostrare che abbia compromesso la corretta formazione della volontà collegiale o determinato un vizio sostanziale del procedimento.
Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per i dirigenti scolastici e per i docenti chiamati a partecipare alle operazioni di scrutinio.
La sentenza non ridimensiona l’importanza della corretta verbalizzazione, che rimane un adempimento essenziale per documentare l’attività dell’organo collegiale.
Chiarisce, tuttavia, che non ogni imperfezione formale è sufficiente a determinare l’annullamento della decisione.
La rilevanza dell’irregolarità deve essere valutata in relazione alla sua concreta incidenza sulla legittimità del procedimento.
Il quadro normativo: cosa prevede la legge sull’ammissione all’Esame di Stato
Per comprendere la portata della decisione è necessario richiamare la normativa che disciplina l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Il principale riferimento è costituito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e in particolare dall’articolo 13, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati interni.
La disposizione, nel testo applicabile all’anno scolastico 2025/2026, deve essere letta tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150, nonché delle successive disposizioni intervenute sulla disciplina dell’esame.
Per quanto riguarda il profitto scolastico, la normativa richiede, in via ordinaria, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto.
È tuttavia prevista la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’Esame di Stato anche in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto.
Questa previsione è importante perché dimostra che il sistema non si fonda esclusivamente su automatismi numerici.
La possibilità di ammissione in presenza di una singola insufficienza non deve però essere confusa con un diritto dello studente a essere ammesso nonostante carenze formative significative.
Nel caso esaminato dal TAR Veneto, lo studente presentava tre insufficienze, tra cui una valutazione pari a quattro decimi.
Il Consiglio di classe aveva quindi ritenuto che le competenze complessivamente acquisite non fossero sufficienti per affrontare l’esame conclusivo.
Il giudice amministrativo ha riconosciuto la legittimità di tale valutazione, non avendo riscontrato vizi idonei a giustificarne l’annullamento.
Ulteriori riferimenti normativi rilevanti sono costituiti dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, per le disposizioni applicabili in materia di valutazione, e dal D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, relativo alle attività di recupero dei debiti formativi, insieme all’O.M. 5 novembre 2007, n. 92, concernente le modalità di attuazione degli interventi di recupero.
Sul piano procedimentale assume inoltre rilievo la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare per i principi generali in materia di motivazione e legittimità dell’azione amministrativa.
Cosa cambia per dirigenti scolastici e Consigli di classe
La sentenza n. 1782/2026 offre indicazioni operative importanti per le istituzioni scolastiche, pur non introducendo nuove disposizioni normative.
Il primo elemento riguarda la necessità di fondare le deliberazioni di non ammissione su un percorso valutativo coerente e documentato.
I docenti devono poter dimostrare che le valutazioni finali rappresentano l’esito delle verifiche e delle osservazioni effettuate durante l’anno scolastico.
Un secondo elemento riguarda la valutazione collegiale.
Il Consiglio di classe non può limitarsi a prendere atto delle singole insufficienze, ma deve esaminare il quadro complessivo delle competenze raggiunte, tenendo conto delle caratteristiche del percorso di studi.
Un terzo aspetto concerne gli interventi di recupero.
Sebbene la loro eventuale mancata attivazione non comporti automaticamente l’annullamento della non ammissione, rimane fondamentale programmare, realizzare e documentare le iniziative previste dalla normativa e dall’organizzazione didattica dell’istituto.
Infine, particolare attenzione deve essere riservata alla verbalizzazione degli scrutini.
Una documentazione chiara e completa costituisce uno strumento essenziale per garantire la trasparenza delle decisioni e per consentire, in caso di contenzioso, la ricostruzione del procedimento seguito dall’organo collegiale.
La decisione finale: ricorso respinto e spese compensate
Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR Veneto ha respinto il ricorso dello studente, ritenendo che non fossero emersi vizi di legittimità nella deliberazione di non ammissione all’Esame di Stato.
Secondo i giudici, le contestazioni formulate dal ricorrente si risolvevano essenzialmente nella richiesta di una diversa valutazione del proprio rendimento scolastico.
Una richiesta che non poteva essere accolta, poiché avrebbe comportato un’indebita sostituzione del giudice amministrativo all’organo scolastico competente.
Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, tenendo conto della complessità delle questioni giuridiche trattate e del bilanciamento degli interessi coinvolti.
Il messaggio che emerge dalla sentenza è dunque chiaro: la non ammissione all’Esame di Stato deve essere il risultato di una valutazione seria, complessiva e documentata, mentre il giudice amministrativo può intervenire soltanto quando tale valutazione presenti effettivi vizi di legittimità.
Per le istituzioni scolastiche, la migliore tutela contro il contenzioso rimane quindi la correttezza delle procedure, la trasparenza delle valutazioni e la puntuale documentazione del percorso formativo degli studenti.
La sentenza integrale citata nell’articolo è disponibile nell’Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.