Nuovo contratto scuola: privacy sul compenso accessorio, parere del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la nota 49472 del 28 dicembre 202o, ha fornito il proprio parere in merito alla legittimità o meno di rilasciare dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali, in particolare con riferimento alla richiesta, avanzata da queste ultime, di nominativi e compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d’istituto. Questo parere, per atto dovuto, è stato quindi recepito nel rinnovo del nuovo C.C.N.L. scuola 2019-2021.

Norma introdotta per parere Garante e per sentenze

Si deve precisare che con il nuovo C.C.N.L. scuola 2019-2021, sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, del CCNL scuola oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, a livello di Istituzione scolastica ed educativa anche l’informazione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. Questa norma è stata introdotta dall’ARAN per effetto della nota 49472 del 28 dicembre 202o e per la sentenza del Consiglio di Stato n. 9453 del 2 novembre 2022.

La norma introdotta con il CCNL 2019-2021

In buona sostanza la norma introdotta sull’informazione che a livello scolastico i dirigenti scolastici fanno ai sindacati è l’art.30 del CCNL scuola 2019-2021. Nello specifico al comma 10, lettera b3) di tale norma è scritto: “i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email