Pagamento dell’Amministrazione scolastica soccombente: la Corte dei Conti condanna il D.S. per danno indiretto

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana con la sentenza n. 121/2017 ha condannato un dirigente scolastico al risarcimento del danno patrimoniale dallo stesso causato alla Pubblica Amministrazione attraverso una serie di condotte ritenute illecite.

In particolare la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Toscana ha evocato in giudizio la dirigente scolastica chiedendo la condanna della medesima al risarcimento della somma complessiva di €uro 16.076,85 oltre accessori a favore del Ministero della Università dell’istruzione e della ricerca, a titolo di danno indiretto, conseguente a esborso a seguito di contenzioso definito in senso sfavorevole al Ministero.

L’Ufficio requirente pone alla base della propria domanda risarcitoria la realizzazione da parte della convenuta, nella qualità di Dirigente scolastico di in Istituto Statale di Pistoia, di condotte illecite sfociate nell’adozione di atti, nonché comportamenti vessatori nei confronti di un dipendente dell’istituto scolastico, riconosciuti in particolare illegittimi e fonte di pregiudizio per il dipendente medesimo all’esito del contenzioso del lavoro avviato vittoriosamente dal medesimo.

In particolare alla conclusione del giudizio civile sarebbero emerse una pluralità di condotte della dirigente scolastica dirette a colpire il dipendente, in particolare, come riconosciuto dal giudice del lavoro, risulterebbe segnatamente “l’esistenza di un disegno per impedire al dipendente di diventare d.s.g.a.” ovvero Direttore dei servizi generali amministrativi dell’Istituto statale.

Secondo la ricostruzione attorea fu la dirigente scolastica a spingere le altre dipendenti dell’ufficio a presentare domanda per la nomina a D.s.g.a. al fine di impedire al dipendente in questione di essere nominato al suddetto incarico. Inoltre la dirigente scolastica, ad avviso della Procura regionale, avrebbe posto in essere un’ulteriore serie di comportamenti volti a mobbizzare/emarginare il dipendente.

Conclusivamente la Procura ritiene che, all’esito del contenzioso avviato dal dipendente e definito con sentenze del Tribunale di Pistoia n.328/2012 e n.177/2014 della Corte d’Appello di Firenze favorevoli al lavoratore e concluse con la condanna del MIUR al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad Euro 10.000,00 oltre accessori ed alle spese processuali di primo e secondo grado, il ministero abbia subito un danno ingiusto che deve essere posto a carico della dirigente scolastica la cui condotta sarebbe connotata da colpa grave.

La sentenza, inoltre, evidenza che la giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente sottolineato la piena indipendenza del processo contabile rispetto a quello civile. Dunque il giudizio contabile e quello civile si svolgono autonomamente avendo ciascuno la propria indipendenza giustificata dalle diverse finalità perseguite (Corte Conti, sez. giur. Basilicata, 9.5.2013, n.61). Anche nel caso in cui venga in rilievo un danno indiretto in sede giuscontabile il giudice non è vincolato agli accertamenti contenuti nella sentenza definitiva del giudizio civile.

Per concludere il giudice contabile ha tuttavia condiviso nel merito e con proprio convincimento le valutazioni del Giudice civile, essendo emersa in modo inconfutabile la gravità della condotta del dirigente scolastico che pertanto è stato condannato a rispondere dell’illecito erariale cagionato all’amministrazione.

Tuttavia la Corte dei Conti ha sentenziato a favore di un importo inferiore a quello richiesto inizialmente dalla Procura contabile, tenendo conto, in ordine all’esatta quantificazione del danno “del fatto che l’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha operato alcuna contestazione in sede di appello sui criteri di liquidazione del danno né della limitata documentazione allegata a supporto della richiesta risarcitoria da parte del lavoratore.

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