Pagella scolastica: Sia alla madre che al padre separati

Figli di genitori separati e divorziati: una giovinezza spesso difficile, passata a dirimere i conflitti tra il padre e la madre, a sentire le ragioni di entrambi, a trovare un punto di mediazione, con una valigia pronta al trasferimento dall’una all’altra casa.
Facile che, in tali situazioni, la pagella scolastica ne possa subire un pregiudizio e i voti scendere di qualche punto. A dover essere informati di ciò sono però entrambi i genitori e, in particolare, quello non convivente. E questo perché, quando l’affidamento del minore viene lasciato sia al papà che alla mamma, entrambi devono poter correre ai ripari per tempo, eventualmente proponendo ripetizioni private o dedicando più tempo al giovane. Insomma, la pagella scolastica va data sia al padre che alla madre separati. È questo l’importante chiarimento fornito dal TAR Friuli Venezia Giulia con una sentenza.
Secondo la pronuncia in commento, a partire dal momento in cui i genitori si separano o divorziano, la scuola è tenuta a rendere conto dell’andamento del figlio tanto al padre quanto alla madre se il giudice ha disposto l’affidamento condiviso del minore. Diversamente, qualora l’alunno dovesse presentare uno scarso rendimento e la scuola dovesse deciderne la bocciatura, il provvedimento sarebbe illegittimo. Con queste parole, il TAR ha accolto il ricorso di un padre separato, in regime di affidamento congiunto, annullando il provvedimento di non ammissione del figlio alla terza media perché nel corso dell’anno la scuola aveva riferito del «poco impegno» e dello «scarso interesse» dimostrato dal figlio soltanto alla madre.
Secondo i giudici «il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi» che, se tempestivamente attivati, avrebbero potuto dare i buoni frutti. Palese è il riferimento alle ripetizioni private o a una maggiore vicinanza del genitore.

Anche se poco conosciuta, esiste una circolare del Ministero dell’Istruzione volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico (riportiamo la nota qui sotto). La circolare si rivolge al personale scolastico e fornisce istruzioni operative in caso di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. In particolare, per quanto concerne la responsabilità dei genitori e le questioni relative all’educazione del minore, la legge prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità; i poteri di indirizzo dell’educazione e dello studio del figlio devono essere esercitati di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso.

In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori. Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Insomma, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio. Salvo ovviamente il caso di affidamento esclusivo da parte del giudice; in tal caso la responsabilità genitoriale è solo di colui che ha ottenuto l’affidamento. Il genitore cui i figli non sono affidati ha comunque il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori.
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, a seguito di un provvedimento del tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all’educazione e all’istruzione.

La circolare incoraggia il personale docente a favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
A tal fine, in caso di alunno che sia figlio di genitori separati, la scuola ha l’obbligo di:

  • inoltrare tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
  • individuare le modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
  • ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, dare la password ad entrambi i genitori per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email);
  • richiedere la firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

La circolare suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase: «Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori».

Print Friendly, PDF & Email