Permessi supplenti annuali: i tre giorni vanno riproporzionati a partire dall’entrata in vigore del C.C.N.L.? Ecco cosa dice l’Aran.

Recentemente, l’ARAN ha fornito importanti chiarimenti in merito ai permessi retribuiti spettanti al personale assunto a tempo determinato nel contesto dell’articolo 35, comma 12, del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024.

In risposta a una richiesta da parte di un Istituto scolastico riguardante la necessità di riproporzionare i tre giorni di permesso fruibili dal personale a tempo determinato entro il 30 giugno o il 31 agosto a partire dal 19 gennaio 2024, data di entrata in vigore del CCNL, l’ARAN ha fornito chiarimenti cruciali.

Per quanto concerne la decorrenza degli effetti di un C.C.N.L., l’ARAN ha richiamato l’attenzione sull’articolo 2, comma 2, del suddetto CCNL il quale stabilisce che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa disposizione del contratto stesso. Questo significa che il CCNL in questione ha iniziato a produrre effetti il giorno successivo alla sua stipula, il 19 gennaio 2024. A differenza delle leggi, la pubblicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nella Gazzetta Ufficiale non è necessaria per la loro entrata in vigore, poiché essi hanno efficacia di per sé e possono essere applicati indipendentemente dalla loro pubblicazione.

Per quanto riguarda la questione specifica dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall’articolo 35, comma 12, del CCNL del 18 gennaio 2024, l’ARAN ha citato il testo che stabilisce il diritto del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico. Questi permessi possono essere utilizzati per motivi personali o familiari, e possono essere documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA, è prevista la possibilità di fruire tali permessi anche ad ore, secondo le modalità stabilite dall’articolo 67.

L’ARAN ha concluso che non è necessario riproporzionare i permessi in base alla data di entrata in vigore del CCNL, poiché ciò che rileva è la tipologia del contratto in essere al momento dell’entrata in vigore del CCNL stesso, ovvero un “contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”.

Parere Aran Permessi retribuiti Supplenti C.C.N.L. 2019-2021
Print Friendly, PDF & Email