Personale ATA: il servizio pre-ruolo va riconosciuto per intero

Il personale ATA, che include DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, ha il diritto di ottenere il riconoscimento completo dell’anzianità di servizio acquisita durante i contratti a tempo determinato, con implicazioni economiche, previdenziali e giuridiche. Una recente sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro ha sancito questo principio, stabilendo che una collaboratrice scolastica avesse diritto al “riconoscimento in misura intera, ai fini economici, previdenziali e giuridici, dell’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione resistente in epoca antecedente all’assunzione a tempo indeterminato.” Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a ricostruire la carriera della ricorrente considerando l’intera anzianità preruolo, compresi i suoi effetti sulla progressione economica, e a corrispondere le differenze retributive e gli arretrati, con la conseguente regolarizzazione contributiva.

La questione centrale del caso riguardava la ricostruzione della carriera della ricorrente, poiché al momento del pensionamento aveva diritto a una fascia stipendiale superiore a quella riconosciuta dall’Amministrazione. Quest’ultima aveva applicato il meccanismo di ricostruzione della carriera previsto dall’art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994. Il Giudice Salernitano ha analizzato attentamente la situazione, sostenendo che l’art. 569 del suddetto decreto, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, entrava in conflitto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale clausola prevede che il servizio effettivamente prestato sia considerato utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo nel primo triennio, e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.

La sentenza ha dichiarato il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente illegittimo, ordinando che fosse rifatto considerando l’intera anzianità preruolo, compresi i suoi impatti sulla progressione economica. Inoltre, il Ministero è stato obbligato a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive e gli arretrati, contribuendo così a una regolarizzazione completa dal punto di vista contributivo.

Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro – Sentenza n. 2070 del 18/12/2023
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