Sanzione disciplinare per falsa attestazione presenza

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, conferma l’assunto secondo il quale la falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, si può concretizzare, oltre che mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, altresì con altre modalità fraudolente come la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio non autorizzata. In particolare la Corte, nell’interpretare il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’Ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. N. 17367 del 2016 e Cass. N. 25750 del 2016). L’introduzione, ad opera del d.lgs. 116/2016, del comma 1 bis, dell’art. 55-quater del d.lgs. 165/01, vale quale interpretazione chiarificatrice del concetto di “falsa attestazione di presenza”. Ossia “è falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non la sola alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio. Nell’eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva, prevale – in quanto interpretativa – la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore”.

Corte Suprema di Cassazione – Sentenza n. 30418 del 02/11/2023
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