Servizio militare e punteggio nelle GPS: il TAR Lazio smonta il vincolo della “costanza di nomina”

Una decisione destinata a lasciare il segno nel mondo della scuola e, in particolare, nel sistema delle supplenze. Con la sentenza n. 24130 del 31 dicembre 2025, il TAR Lazio interviene in modo netto su uno dei nodi più controversi degli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), mettendo in discussione un criterio adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che aveva escluso migliaia di docenti dal riconoscimento di un punteggio fondamentale.

Al centro della vicenda vi è il decreto ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che disciplina l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026. In quella sede, il Ministero aveva stabilito che il servizio militare di leva, il servizio civile e i servizi ad essi equiparati potessero essere valutati ai fini del punteggio solo se svolti “in costanza di nomina”, vale a dire durante un incarico scolastico già in essere. Una scelta che, nella pratica, ha escluso dal riconoscimento del punteggio tutti coloro che avevano svolto tali servizi prima dell’ingresso nel mondo della scuola o nei periodi in cui non erano titolari di supplenze.

Una impostazione che non ha convinto numerosi docenti, i quali hanno deciso di impugnare la norma ritenendola discriminatoria e contraria ai principi costituzionali. Il ricorso ha così portato la questione davanti al TAR Lazio, che ha accolto le ragioni dei ricorrenti con una pronuncia destinata a fare giurisprudenza.

Secondo i giudici amministrativi, il vincolo della “costanza di nomina” introduce una disparità di trattamento evidente e ingiustificata. In sostanza, finisce per penalizzare proprio quei cittadini che hanno adempiuto a un dovere costituzionale, quello della difesa della Patria, sancito dall’articolo 52 della Costituzione. Il principio è chiaro e viene ribadito con forza nella sentenza: lo svolgimento del servizio militare non può trasformarsi in un elemento sfavorevole nella costruzione della carriera lavorativa.

Il TAR sottolinea come il sistema normativo vigente vada interpretato in modo coerente con i principi costituzionali e con le disposizioni specifiche del settore scolastico. In particolare, viene richiamato l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che riconosce pieno valore al servizio militare senza subordinare tale riconoscimento alla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro. È proprio questo passaggio a rendere illegittima la scelta del Ministero, che ha introdotto una limitazione non prevista dalla legge.

La sentenza si inserisce inoltre in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, già tracciato dal Consiglio di Stato, che negli ultimi anni ha più volte ribadito la necessità di evitare qualsiasi forma di penalizzazione per chi ha svolto il servizio militare. Il TAR Lazio, richiamando queste precedenti pronunce, afferma la continuità di una linea interpretativa che mira a garantire equità e uniformità nel sistema di valutazione dei titoli.

Le conseguenze della decisione sono tutt’altro che teoriche. L’annullamento della clausola contenuta nel decreto ministeriale comporta infatti l’obbligo per l’Amministrazione di rivedere le graduatorie, riconoscendo il punteggio anche a chi ha svolto il servizio militare o civile al di fuori di un incarico scolastico. Non solo: il giudice amministrativo chiarisce che l’effetto dell’annullamento non si limita ai soli ricorrenti, ma si estende a tutte le graduatorie interessate, imponendo una revisione generalizzata del sistema.

Si tratta di un passaggio cruciale che potrebbe incidere in modo significativo sulle posizioni di migliaia di docenti, modificando punteggi, scorrimenti e, di conseguenza, opportunità di incarico. Per molti aspiranti supplenti, infatti, il riconoscimento di anche pochi punti può determinare il passaggio da una posizione marginale a una utile per l’assegnazione di una supplenza.

Non mancano, tuttavia, le criticità per l’Amministrazione. La sentenza mette in luce un evidente scollamento tra l’attività regolamentare del Ministero e i principi affermati dalla normativa e dalla giurisprudenza. Un disallineamento che rischia di tradursi in un aumento del contenzioso e in una gestione più complessa delle graduatorie, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del sistema scolastico.

In definitiva, la pronuncia del TAR Lazio rappresenta un punto fermo in una materia da tempo oggetto di dibattito. Viene affermato un principio di fondo che appare difficilmente contestabile: il servizio reso allo Stato non può trasformarsi in un ostacolo per il cittadino, ma deve essere riconosciuto e valorizzato. Una linea che, alla luce di questa decisione, il Ministero sarà chiamato a recepire in modo chiaro e definitivo nei futuri aggiornamenti delle graduatorie.

 

T.A.R. Lazio – Sentenza n. 24130 del 31/12/2025