Sentenza n. 15614 del 5 ottobre 2026: i giudici amministrativi chiariscono le regole sulla correzione degli elaborati, sulla durata del colloquio orale e sulla verbalizzazione delle operazioni d’esame. Respinto il ricorso di uno studente che contestava il mancato superamento dell’esame di Stato.
Il mancato superamento dell’esame di maturità non può essere annullato sulla base di contestazioni generiche, supposizioni o presunte irregolarità che non trovano riscontro nella normativa applicabile o nella documentazione disponibile.
È quanto emerge dalla sentenza n. 15614, pubblicata il 5 ottobre 2026, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, ha respinto il ricorso proposto da uno studente contro il provvedimento di mancato superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostenuto nell’anno scolastico 2022/2023.
La pronuncia offre indicazioni di particolare interesse per le istituzioni scolastiche, soprattutto in relazione alle modalità di funzionamento delle commissioni esaminatrici e agli obblighi di verbalizzazione delle operazioni.
Il caso: uno studente contesta la bocciatura all’esame di Stato
La controversia trae origine dal provvedimento del 10 luglio 2023 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva dichiarato il mancato superamento dell’esame di Stato da parte di un candidato del Liceo delle Scienze Umane, indirizzo Economico Sociale, presso un istituto di Civitavecchia.
Lo studente ha impugnato il provvedimento, contestando diverse presunte irregolarità nelle operazioni della commissione esaminatrice.
Le doglianze riguardavano, in particolare, l’assenza di una docente durante la correzione delle prove scritte, il mancato utilizzo delle aree disciplinari, alcune presunte incongruenze negli orari delle operazioni, le modalità di svolgimento del colloquio orale e la motivazione del punteggio attribuito.
Il TAR ha esaminato singolarmente le censure, ritenendole tutte infondate.
Correzione delle prove scritte: le aree disciplinari non sono obbligatorie
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda le modalità di correzione degli elaborati scritti.
Il ricorrente sosteneva che la commissione avesse operato irregolarmente, non avendo effettuato la correzione nel rispetto delle aree disciplinari e non avendo assicurato la presenza dei docenti ritenuti maggiormente competenti nelle singole materie.
Il TAR ha respinto questa interpretazione, richiamando l’articolo 21, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 2023, applicabile alla sessione d’esame oggetto della controversia.
La disposizione stabiliva che le commissioni «possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari».
Secondo i giudici, l’utilizzo del verbo possono attribuisce alla commissione una facoltà organizzativa, senza imporre il ricorso alle aree disciplinari quale condizione necessaria per la validità delle operazioni.
Di conseguenza, non può essere considerata illegittima, per questo solo motivo, una correzione organizzata con modalità differenti.
Il Tribunale ha inoltre precisato che dalla disciplina richiamata non deriva un obbligo generalizzato di partecipazione alla correzione del singolo elaborato da parte del docente della specifica disciplina.
Assenza di un commissario: occorre dimostrare la violazione contestata
Un’altra censura riguardava l’assenza di una docente durante la correzione delle prove scritte.
Secondo il ricorrente, la partecipazione dell’insegnante avrebbe potuto determinare una valutazione più favorevole.
Il TAR ha tuttavia osservato che non era stata individuata una disposizione normativa idonea a dimostrare l’illegittimità della composizione della commissione nella specifica fase contestata.
Inoltre, la possibilità che la presenza della docente avrebbe potuto influenzare positivamente il risultato era stata prospettata in termini meramente ipotetici.
La sentenza evidenzia quindi l’importanza di distinguere tra una violazione concretamente individuata e una semplice supposizione circa un possibile diverso esito della valutazione.
Colloquio orale: non esisteva una durata minima o massima rigidamente prestabilita
Particolarmente interessante è il passaggio dedicato alla durata della prova orale.
Lo studente contestava la mancata indicazione, nel verbale, degli orari di inizio e conclusione del colloquio, sostenendo che tale omissione impedisse di verificare il rispetto della durata prevista dalla normativa.
Anche questa censura è stata respinta.
Il TAR ha richiamato l’articolo 22, comma 4, dell’O.M. n. 45/2023, secondo il quale la commissione doveva curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio.
La disposizione, secondo il Tribunale, non fissava una durata minima o massima della prova orale, ma affidava alla commissione il compito di assicurarne un’organizzazione equilibrata.
Ne consegue che la mancata indicazione dell’orario di inizio e fine del colloquio non costituisce, di per sé, una causa di illegittimità, in assenza di una specifica disposizione che imponga tale annotazione.
Il principio deve essere letto con riferimento alla disciplina della sessione 2023 esaminata dal TAR, senza estenderlo automaticamente alle eventuali differenti disposizioni delle sessioni successive.
I commissari possono rivolgere domande durante il colloquio
Il ricorrente aveva inoltre sostenuto che le domande rivolte al candidato avrebbero dovuto essere formulate esclusivamente dal presidente della commissione.
Il Tribunale ha escluso la fondatezza della censura.
L’articolo 22, comma 4, dell’O.M. n. 45/2023 prevedeva infatti che i commissari potessero condurre l’esame nelle discipline per le quali avevano titolo.
Non esisteva, pertanto, nella disposizione richiamata, un obbligo di riservare al solo presidente la formulazione delle domande.
La sentenza conferma così il ruolo attivo dei commissari nello svolgimento del colloquio, secondo le competenze disciplinari e le regole applicabili.
Verbali d’esame: non è necessaria la descrizione analitica di ogni operazione
Un ulteriore profilo riguarda il contenuto dei verbali.
Lo studente sosteneva che, durante il colloquio, non fosse stata effettuata una vera discussione degli elaborati scritti, ma soltanto una loro esibizione.
Il TAR ha rilevato che nel verbale era stata annotata l’effettuazione, alla presenza dell’intera commissione, delle fasi previste dall’ordinanza ministeriale.
Richiamando anche la precedente sentenza del TAR Veneto, Sezione IV, n. 2152 del 12 settembre 2024, i giudici hanno precisato che una verbalizzazione sintetica non determina automaticamente l’invalidità della procedura.
Il verbale deve documentare gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa, senza necessariamente riportare una descrizione minuziosa di ogni singola operazione.
Si tratta di un chiarimento rilevante per le segreterie scolastiche e per i presidenti delle commissioni, fermo restando l’obbligo di rispettare tutte le specifiche prescrizioni di verbalizzazione previste dalla normativa applicabile.
Valutazione del colloquio: legittimo il giudizio motivato della commissione
L’ultima contestazione riguardava la presunta contraddittorietà tra il giudizio espresso dalla commissione e i descrittori della griglia di valutazione.
Dal verbale risultava che la commissione aveva attribuito, a maggioranza, 12/20 alla prova orale, motivando il punteggio con le numerose lacune manifestate dal candidato e con le risposte frammentarie fornite in diverse discipline, tra cui diritto, matematica, fisica, storia e inglese.
Il TAR ha ritenuto che la valutazione fosse adeguatamente motivata.
Il verbale, infatti, riportava sia le ragioni della valutazione maggioritaria sia le differenti posizioni espresse dai commissari dissenzienti.
Il ricorrente, invece, non aveva indicato puntualmente quali descrittori o punteggi della griglia fossero incompatibili con il giudizio formulato.
Secondo il Tribunale, una generica affermazione di contraddittorietà non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità della valutazione.
È importante precisare che il punteggio di 12/20 riguardava la prova orale e non il risultato complessivo dell’esame.
La decisione del TAR Lazio
Con la sentenza n. 15614 del 5 ottobre 2026, il TAR Lazio ha quindi respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento impugnato rispetto alle censure esaminate.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, anche in considerazione della limitata attività difensiva svolta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La conclusione è chiara: la regolarità dell’esame di Stato va valutata alla luce delle norme effettivamente applicabili, della documentazione delle operazioni e delle specifiche violazioni contestate, non sulla base di mere ipotesi.
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