Una domanda di ricongiunzione contributiva regolarmente predisposta, protocollata dalla scuola e inoltrata all’amministrazione previdenziale non può essere considerata inesistente soltanto perché, a distanza di molti anni, l’INPS non riesce più a rintracciarla nei propri archivi. Le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione, compreso l’eventuale smarrimento della documentazione, non possono essere trasferite sul cittadino che abbia diligentemente utilizzato i canali istituzionali disponibili all’epoca.
È questo il principio di particolare interesse per il personale della scuola che emerge dalla sentenza n. 222 del 30 settembre 2026 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, pronunciata dal giudice delle pensioni Stefano Grossi.
La decisione riguarda una docente di scuola primaria che aveva chiesto la ricongiunzione dei contributi maturati nel settore privato prima dell’ingresso stabile nella scuola statale. La Corte ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto della lavoratrice alla ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, prendendo come riferimento la domanda originariamente presentata il 31 gennaio 2011.
La pronuncia merita particolare attenzione perché affronta una situazione che può riguardare numerosi dipendenti pubblici e, in particolare, il personale scolastico: che cosa accade quando il lavoratore può dimostrare di aver presentato una pratica alla propria amministrazione, ma l’ente previdenziale sostiene di non averla mai ricevuta perché non è più presente nei propri archivi?
Il caso: una docente, i contributi nel settore privato e una domanda rimasta senza risposta per oltre tredici anni
La vicenda trae origine dalla posizione previdenziale di un’insegnante di scuola primaria che, prima dell’immissione in ruolo, aveva maturato periodi contributivi nel settore privato.
Per riunire tali periodi nella gestione previdenziale pubblica, il 31 gennaio 2011 la docente aveva presentato una domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979 presso l’Istituto Comprensivo nel quale prestava servizio.
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, la pratica venne successivamente inoltrata all’allora INPDAP nel luglio 2012. La docente sosteneva che la trasmissione fosse documentata dal protocollo scolastico, dalle attestazioni rilasciate dai dirigenti scolastici succedutisi nel tempo e dalla documentazione postale relativa alla spedizione.
Il problema è che la procedura non venne definita.
Secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, per oltre tredici anni l’ente previdenziale non avrebbe adottato un provvedimento conclusivo, nonostante le successive istanze, le richieste di sistemazione della posizione contributiva e i numerosi solleciti formali.
La situazione divenne ancora più complessa quando, nel 2024, a seguito di un’ulteriore richiesta di accesso agli atti, l’INPS comunicò di non essere riuscito a reperire parte della documentazione storica proveniente dagli archivi dell’ex INPDAP. La sentenza riferisce anche delle difficoltà di ricerca collegate a danneggiamenti e atti vandalici che avrebbero interessato gli immobili nei quali era custodita parte della documentazione.
Da qui nasce il nodo centrale della controversia: chi deve sopportare le conseguenze della mancata reperibilità di una pratica amministrativa dopo che il lavoratore ha documentato di averla presentata attraverso la propria amministrazione?
La posizione dell’INPS: manca la prova che la domanda sia stata effettivamente ricevuta
La difesa dell’INPS ha contestato la ricostruzione della docente.
Secondo l’Istituto previdenziale, la documentazione prodotta sarebbe stata idonea a dimostrare che la scuola aveva spedito le domande, ma non che queste fossero state effettivamente ricevute dall’ente previdenziale.
L’INPS evidenziava, in particolare, la mancanza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. I registri di protocollo della scuola e le attestazioni relative alla spedizione, secondo questa impostazione, avrebbero provato l’invio della documentazione, ma non la materiale consegna all’ente destinatario.
Da questa premessa l’Istituto faceva discendere una conseguenza precisa: in assenza della prova dell’avvenuta ricezione della domanda, non sarebbe stato configurabile neppure un silenzio-inadempimento, perché non avrebbe potuto sorgere un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su una domanda che, secondo l’INPS, non risultava mai pervenuta.
La Corte dei conti non ha condiviso questa impostazione.
La Corte dei conti riconosce la propria giurisdizione
Prima di affrontare il merito, la sentenza chiarisce anche un importante aspetto processuale: la giurisdizione sulle controversie relative alla ricongiunzione contributiva finalizzata alla futura pensione del dipendente pubblico.
La Corte richiama l’articolo 1, comma 2, del Codice della giustizia contabile, approvato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, nonché l’articolo 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
Il principio seguito è quello secondo cui, nelle controversie riguardanti la ricongiunzione dei periodi assicurativi, la giurisdizione appartiene al giudice competente a conoscere della pensione alla quale la ricongiunzione è funzionale.
Nel caso esaminato, i contributi erano stati maturati nel settore privato, mentre successivamente la lavoratrice era diventata dipendente statale iscritta alla gestione pubblica ex INPDAP. La domanda ex articolo 2 della legge n. 29/1979 era quindi finalizzata al trasferimento della contribuzione verso la gestione pubblica destinata a liquidare la futura pensione.
Per la Corte, la controversia riguarda pertanto la costituzione della posizione pensionistica pubblica e produce effetti diretti sul futuro trattamento di quiescenza. Da ciò deriva la giurisdizione della Corte dei conti.
Un passaggio significativo, soprattutto perché chiarisce che la controversia non riguarda semplicemente una questione amministrativa relativa alla gestione di una pratica, ma investe direttamente il rapporto previdenziale e il futuro trattamento pensionistico del dipendente pubblico.
Il punto centrale della sentenza: la domanda era stata presentata e inoltrata
Entrando nel merito, la Corte afferma in maniera netta che dagli atti emergeva che la domanda di ricongiunzione era stata predisposta, consegnata all’istituzione scolastica di appartenenza, protocollata e successivamente inoltrata nel 2012 all’allora INPDAP.
Non si trattava, quindi, della semplice dichiarazione della lavoratrice.
La circostanza risultava supportata da documentazione amministrativa e dalle attestazioni dei dirigenti scolastici succedutisi nel tempo.
È da questa constatazione che il giudice sviluppa uno dei passaggi più importanti dell’intera pronuncia.
Secondo la Corte, la controversia deve essere risolta facendo applicazione di un principio fondamentale del diritto amministrativo: il cittadino non può subire le conseguenze delle disfunzioni interne della Pubblica Amministrazione.
Il giudice richiama espressamente l’articolo 97 della Costituzione, che impone il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
L’amministrazione deve pertanto organizzarsi in maniera tale da garantire una corretta gestione e conservazione delle pratiche ricevute. Quando il cittadino presenta una domanda attraverso i canali istituzionali e quella domanda viene successivamente smarrita nel corso del procedimento amministrativo, il rischio derivante dalla disfunzione non può essere trasferito sul soggetto che abbia diligentemente adempiuto ai propri obblighi.
È probabilmente questo il principio della sentenza destinato ad avere maggiore interesse pratico anche per le segreterie scolastiche.
Una pratica che oggi non si trova non è necessariamente una pratica mai ricevuta
La Corte compie poi una distinzione tanto semplice quanto decisiva.
L’INPS sosteneva sostanzialmente: la pratica non si trova nei nostri archivi, quindi non è provato che sia stata ricevuta.
Per il giudice, tuttavia, l’irreperibilità attuale del documento non equivale alla prova della sua mancata ricezione.
Una pratica può non essere rinvenuta perché non è mai arrivata, ma può anche essere stata ricevuta e successivamente dispersa, archiviata erroneamente o smarrita.
Quando esistono elementi documentali che dimostrano l’inoltro dell’istanza, la semplice impossibilità dell’amministrazione di reperire oggi il fascicolo perde una parte significativa della propria efficacia probatoria.
Il passaggio è particolarmente importante perché evita che un fatto interno all’organizzazione amministrativa – l’assenza di un documento dagli archivi – diventi automaticamente una prova contro il cittadino.
Il principio della “vicinanza della prova”
La sentenza richiama inoltre il principio della cosiddetta vicinanza della prova.
La Corte osserva che le procedure di ricezione, protocollazione e conservazione della documentazione ricadevano nella sfera organizzativa delle amministrazioni interessate.
In sostanza, chi si trova nella posizione migliore per dimostrare un determinato fatto deve sopportare il relativo onere probatorio.
Nel caso concreto la docente aveva dimostrato ciò che ragionevolmente era nella sua disponibilità: l’esistenza della domanda, la protocollazione e la spedizione.
Pretendere, a distanza di oltre un decennio, una prova ulteriore avrebbe significato addossare alla lavoratrice le conseguenze di un’attività – ricezione, registrazione, archiviazione e conservazione della pratica – che era nella disponibilità dell’amministrazione.
La Corte evidenzia inoltre un elemento interessante: nello stesso periodo la lavoratrice aveva presentato tramite la propria amministrazione diverse domande in materia previdenziale, tra cui quella di computo e riscatto ai fini pensionistici, quella di riscatto ai fini della buonuscita, quella di ricongiunzione ex legge n. 29/1979 e quella relativa all’accredito figurativo della maternità. Soltanto la domanda relativa al riscatto della buonuscita risultava evasa.
Il valore delle attestazioni rilasciate dai dirigenti scolastici
Altro passaggio rilevante per il mondo della scuola riguarda il valore attribuito dalla Corte alle attestazioni provenienti dall’istituzione scolastica.
Il giudice sottolinea che le dichiarazioni prodotte provenivano dai dirigenti scolastici dell’istituto presso il quale prestava servizio la ricorrente e trovavano ulteriore riscontro nella documentazione di Poste Italiane.
Non si trattava, pertanto, di semplici dichiarazioni private o di affermazioni provenienti dalla stessa interessata.
Erano attestazioni rese da pubblici funzionari nell’esercizio delle proprie attribuzioni e riferite alle risultanze documentali presenti presso l’istituzione scolastica.
Per questo motivo, secondo la Corte, tali elementi possedevano un grado di attendibilità particolarmente elevato e non potevano essere superati dalla sola affermazione dell’INPS di non riuscire più a rinvenire il fascicolo.
Per le segreterie scolastiche il passaggio è tutt’altro che secondario: protocollo, lettere di trasmissione, registrazioni e attestazioni dell’amministrazione possono assumere, anche molti anni dopo, un’importanza decisiva nella ricostruzione della posizione previdenziale di un dipendente.
La domanda non doveva necessariamente essere presentata telematicamente all’INPS
La sentenza affronta anche un’altra questione estremamente interessante.
L’INPS aveva sostenuto che già nel 2011 la domanda avrebbe dovuto essere indirizzata direttamente all’ente previdenziale e non consegnata all’amministrazione scolastica.
La Corte considera tale argomentazione priva di pregio e richiama, significativamente, lo stesso Messaggio INPS n. 3494 del 25 settembre 2018.
Il giudice evidenzia che, secondo tale messaggio, l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione della domanda di ricongiunzione prevista dall’articolo 2 della legge n. 29/1979 è stato introdotto soltanto a decorrere dal 1° dicembre 2018.
Si tratta di un punto essenziale.
Non è infatti possibile valutare retroattivamente una domanda presentata nel 2011 applicando modalità procedurali divenute obbligatorie soltanto diversi anni dopo.
La correttezza della procedura deve essere verificata alla luce delle regole vigenti nel momento in cui il lavoratore ha presentato l’istanza.
La legge n. 29 del 1979 e la ricongiunzione dei periodi assicurativi
Al centro della controversia vi è l’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, disposizione fondamentale in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
L’istituto della ricongiunzione consente, ricorrendone i presupposti, di trasferire i periodi contributivi maturati presso differenti gestioni previdenziali allo scopo di costituire una posizione previdenziale unitaria.
Nel caso affrontato dalla Corte dei conti, l’operazione interessava contributi maturati nel settore privato da una lavoratrice successivamente diventata dipendente statale e iscritta alla gestione pubblica ex INPDAP.
La stessa Corte individua espressamente come oggetto del giudizio l’accertamento del diritto alla ricongiunzione dei contributi maturati nel settore privato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979.
La pronuncia deve tuttavia essere letta correttamente: non significa che qualsiasi dichiarazione del lavoratore sia sufficiente a dimostrare l’esistenza di una vecchia domanda non più reperibile.
Nel caso esaminato era presente un quadro documentale articolato e coerente: protocollazione, documentazione amministrativa, attestazioni dei dirigenti scolastici, elementi relativi alla spedizione e documentazione proveniente da altre amministrazioni pubbliche.
È proprio la convergenza di tali elementi che ha consentito alla Corte di ritenere dimostrata la tempestiva presentazione della domanda originaria. Il giudice definisce infatti il quadro probatorio offerto dalla ricorrente “serio, coerente e convincente”.
Il principio che emerge: lo smarrimento amministrativo non può cancellare un diritto
La portata più significativa della sentenza n. 222/2026 può essere individuata nel rapporto tra il cittadino e l’apparato amministrativo.
Quando il dipendente dimostra di avere correttamente attivato il procedimento attraverso i canali istituzionali disponibili e l’amministrazione perde successivamente la documentazione, non appare ammissibile che sia il lavoratore a sopportarne integralmente le conseguenze.
La Corte lo afferma con particolare chiarezza nella parte conclusiva della motivazione: l’assenza della pratica dagli archivi dell’INPS o dell’istituto scolastico non è sufficiente a neutralizzare una sequenza documentale proveniente da altra amministrazione pubblica e sostanzialmente incontestata nei suoi elementi essenziali.
Le conseguenze dell’eventuale smarrimento del fascicolo devono quindi ricadere sull’apparato amministrativo e non sulla lavoratrice.
È un principio che assume particolare rilevanza in materia pensionistica, dove tra la presentazione di una domanda e il momento nel quale essa produce concretamente i propri effetti possono trascorrere molti anni.
Perché questa sentenza è importante per il personale della scuola
La decisione interessa direttamente docenti, personale ATA e amministrazioni scolastiche per almeno tre profili.
Innanzitutto dimostra l’importanza di conservare la documentazione relativa alle domande previdenziali, soprattutto quando si tratta di vecchie pratiche presentate prima della completa digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
In secondo luogo conferma il valore che possono assumere, in un eventuale contenzioso, il protocollo dell’istituzione scolastica, le lettere di trasmissione, le registrazioni delle spedizioni e le attestazioni rese sulla base degli atti d’ufficio.
Infine, la sentenza impedisce che la mancata reperibilità di una pratica negli archivi dell’amministrazione venga automaticamente equiparata alla sua mancata presentazione.
Naturalmente ogni controversia deve essere valutata sulla base della documentazione concretamente disponibile. La pronuncia non introduce una presunzione generalizzata secondo cui qualsiasi domanda dichiarata dal dipendente debba considerarsi presentata: nel caso deciso dalla Corte dei conti dell’Abruzzo esisteva una precisa e consistente sequenza documentale che ha consentito di ricostruire l’iter della pratica.
La decisione finale della Corte dei conti
Il dispositivo della sentenza è netto.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto della docente alla ricongiunzione dei contributi maturati nel settore privato, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sulla base della domanda di ricongiunzione presentata il 31 gennaio 2011.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
La sentenza offre quindi un’indicazione particolarmente significativa: l’organizzazione amministrativa, la gestione degli archivi e la conservazione dei fascicoli costituiscono responsabilità dell’apparato pubblico. Quando il lavoratore riesce a documentare di aver tempestivamente presentato la propria istanza attraverso i canali istituzionali, il successivo smarrimento della pratica non può trasformarsi automaticamente nella perdita del diritto previdenziale.
Per il personale scolastico si tratta anche di un importante richiamo pratico: conservare protocolli, ricevute, lettere di trasmissione e ogni altra documentazione relativa alle pratiche pensionistiche e previdenziali può risultare decisivo anche a distanza di molti anni.
La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 222 del 30 settembre 2026, oggetto del presente approfondimento, è scaricabile dalla sezione Archivio di www.internetscuola.it previa registrazione gratuita al sito.