Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici: la Corte dei Conti condanna l’INPS dopo il silenzio sulla domanda di una docente.

La Corte dei Conti del Piemonte, con la sentenza n. 56/2026 depositata il 5 maggio 2026, riconosce a un’ex docente a tempo determinato il diritto alla pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Il giudice considera ingiustificato il silenzio dell’INPS e dispone il pagamento della pensione dal 1° marzo 2025, degli arretrati, degli interessi e, nei limiti previsti, della rivalutazione monetaria. Una pronuncia di particolare interesse anche per il personale della scuola.

Una domanda di pensione di inabilità rimasta senza risposta, nonostante un accertamento medico che aveva riconosciuto l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. È questo il nucleo della vicenda affrontata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sentenza n. 56/2026, depositata il 5 maggio 2026.

Il caso merita attenzione nel comparto scuola perché la ricorrente era stata dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato. La decisione consente inoltre di chiarire la differenza tra invalidità civile, inidoneità al servizio e pensione di inabilità prevista per i dipendenti pubblici dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Il caso: dalla condizione di invalidità alla richiesta della pensione di inabilità

La vicenda prende le mosse dalla situazione di una docente a tempo determinato alla quale era stata riconosciuta l’invalidità civile, con diritto alla relativa pensione e all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20 novembre 2023.

Il 31 luglio 2024 l’interessata presentava alla sede INPS competente una domanda diretta al riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Un passaggio decisivo si verificava il 9 dicembre 2024, quando la Commissione di verifica per i dipendenti pubblici riconosceva la docente:

  • permanentemente inidonea in modo assoluto al servizio come dipendente di una pubblica amministrazione;
  • inidonea a proficuo lavoro;
  • affetta da assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

La sentenza ricostruisce espressamente questi passaggi.

Successivamente, il 28 febbraio 2025, la ricorrente presentava domanda di pensione di inabilità alla Gestione pubblica INPS. Il documento riporta in questo punto un riferimento all’“art. 2, comma 2, legge n. 335/1995”, mentre l’intera controversia e il dispositivo sono inequivocabilmente riferiti alla prestazione disciplinata dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. La domanda rimaneva comunque priva di riscontro, anche dopo un ricorso contro il silenzio dell’Istituto.

Da qui il ricorso davanti alla Corte dei conti.

L’INPS, costituitosi in giudizio, si limitava sostanzialmente a rappresentare che la prestazione pensionistica era ancora in corso di definizione presso gli uffici competenti.

La Corte non ha ritenuto questa circostanza sufficiente per giustificare il mancato riconoscimento della prestazione.

 

La pensione di inabilità della legge n. 335/1995

Per comprendere la portata della sentenza occorre soffermarsi sulla disciplina normativa.

Il riferimento fondamentale è l’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cosiddetta riforma Dini.

La disposizione riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che cessino dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio e si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La stessa sentenza richiama anche l’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il quale, ai fini della pensione di inabilità, viene in rilievo una condizione che determini l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La legge n. 335/1995 prevede inoltre un particolare meccanismo di determinazione della pensione: il trattamento viene calcolato tenendo conto dell’anzianità che sarebbe spettata al raggiungimento dei limiti previsti, entro i limiti stabiliti dalla stessa disposizione. La norma stabilisce, tra l’altro, che non possa essere computata un’anzianità utile superiore a 40 anni e che il trattamento non possa superare l’80% della base pensionabile.

Le informazioni aggiornate dell’INPS confermano che la prestazione è destinata ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’AGO e richiede il riconoscimento dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. INPS

 

Il requisito contributivo

Non è sufficiente, tuttavia, il solo requisito sanitario.

La normativa richiede anche un requisito contributivo. Nel caso esaminato dalla Corte dei conti, il possesso della necessaria posizione assicurativa risultava incontestato.

La sentenza richiama espressamente l’articolo 2 del D.M. 8 maggio 1997, n. 187, rilevando che la ricorrente possedeva almeno cinque anni di anzianità contributiva.

Più precisamente, secondo le indicazioni INPS attualmente pubblicate, per accedere alla pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 è richiesta un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre maturati nei cinque anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico. INPS

Si tratta di un requisito importante anche per il personale scolastico, soprattutto quando ci si trovi davanti a rapporti di lavoro caratterizzati da periodi di servizio non continuativi.

Invalidità civile e pensione di inabilità non sono la stessa cosa

La vicenda offre anche l’occasione per evitare un equivoco frequente.

Il riconoscimento dell’invalidità civile, anche particolarmente elevata, non determina automaticamente il diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Si tratta di istituti differenti, fondati su presupposti e finalità differenti.

Nel caso deciso dalla Corte piemontese, infatti, la ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento. Ma il dato determinante ai fini della pensione oggetto della controversia è stato il successivo accertamento della Commissione competente, che aveva espressamente riconosciuto l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La distinzione è sostanziale: non basta essere impossibilitati a svolgere le proprie mansioni oppure essere inidonei al proprio specifico profilo professionale. La fattispecie dell’art. 2, comma 12, richiede un grado di inabilità molto più intenso, riferito alla possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

La Commissione aveva già accertato tutti i requisiti sanitari

Ed è proprio questo il passaggio centrale della decisione.

Secondo la Corte dei conti piemontese, risultava “pacifico e incontestato” il possesso dei requisiti legittimanti la prestazione.

Il giudizio espresso il 9 dicembre 2024 dalla Commissione medica di verifica di Torino aveva infatti riconosciuto contemporaneamente:

l’inidoneità permanente e assoluta al servizio come dipendente pubblico, l’inidoneità a proficuo lavoro e, soprattutto, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Anche la posizione assicurativa era incontestata.

In presenza di questo quadro, il mancato riconoscimento della pensione non trovava, secondo il giudice, una giustificazione idonea.

 

Un principio importante: conta la situazione sostanziale, non soltanto il titolo formale della cessazione

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda il rapporto tra la condizione sanitaria e la causa formale di cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte richiama un orientamento già espresso dalla giurisprudenza contabile, citando, tra le altre, le sentenze della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, n. 629/2022 e n. 765/2019 e la sentenza della I Sezione d’Appello n. 242/2016.

Il principio richiamato può essere sintetizzato così: quando le condizioni sanitarie dell’interessato avrebbero comunque determinato l’interruzione del rapporto di lavoro, perché l’amministrazione non avrebbe potuto adibirlo ad alcun proficuo lavoro, il beneficio pensionistico può essere riconosciuto anche qualora il titolo formale della cessazione sia riconducibile ad altra causa.

Questo è probabilmente il passaggio della sentenza di maggiore interesse interpretativo.

Il giudice privilegia, infatti, la situazione sostanziale risultante dall’accertamento sanitario rispetto a una lettura esclusivamente formale della modalità con la quale il rapporto di lavoro si è concluso.

Naturalmente, il principio non deve essere interpretato come un’automatica irrilevanza delle modalità di cessazione dal servizio in ogni situazione. Va letto nel contesto specifico della pronuncia e dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.

 

Il silenzio dell’INPS viene definito “ingiustificato”

La conclusione della Corte è particolarmente netta.

Dopo aver verificato la presenza dei requisiti sanitari e contributivi, il giudice afferma che deve ritenersi ingiustificato il silenzio mantenuto dall’INPS sulla domanda presentata dalla ricorrente e, conseguentemente, la mancata liquidazione della prestazione.

La conseguenza è il riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Non solo.

La Corte stabilisce anche la decorrenza del trattamento.

Poiché la domanda amministrativa rilevante era stata presentata il 28 febbraio 2025, il diritto alla pensione viene riconosciuto dal mese successivo, quindi dal 1° marzo 2025.

Sul punto, anche l’attuale scheda informativa dell’INPS precisa che, quando la domanda viene presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. INPS

 

INPS condannato a pagare anche gli arretrati

Il riconoscimento giudiziale non riguarda soltanto il diritto alla pensione per il futuro.

La Corte dei conti condanna l’INPS a corrispondere tutti i ratei pensionistici arretrati a partire dal 1° marzo 2025.

Sulle somme arretrate devono essere riconosciuti anche gli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggiore importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno sulla base degli indici FOI/ISTAT.

Il riferimento normativo indicato dal giudice è l’articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile.

Il dispositivo è altrettanto esplicito: viene dichiarato il diritto alla pensione dal 1° marzo 2025 e l’INPS viene condannato al pagamento dei ratei arretrati, degli interessi e della rivalutazione secondo il criterio indicato nella sentenza.

 

Anche le spese processuali sono poste a carico dell’INPS

La soccombenza dell’Istituto comporta inoltre la condanna alle spese di giudizio.

La Corte liquida 1.500 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione, adottata nella Camera di consiglio del 21 aprile 2026, è stata depositata il 5 maggio 2026.

 

Perché questa sentenza interessa il personale della scuola

La sentenza n. 56/2026 assume un interesse specifico per il comparto scolastico perché nasce dalla vicenda previdenziale di una docente a tempo determinato.

Il primo elemento da evidenziare è che il rapporto a tempo determinato, in sé considerato, non impedisce il riconoscimento della tutela quando ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa previdenziale.

Il punto centrale non è infatti la stabilità del rapporto, ma la presenza delle condizioni richieste dalla legge: appartenenza alla gestione previdenziale interessata, requisito contributivo, accertamento sanitario richiesto e ricorrenza degli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina.

Il secondo elemento riguarda la necessità di distinguere con precisione i diversi giudizi medico-legali. Inidoneità alla mansione, inidoneità al servizio, inidoneità a proficuo lavoro e assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa non sono concetti perfettamente sovrapponibili.

Per la pensione disciplinata dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 assume rilievo proprio quest’ultima e più rigorosa condizione.

Il terzo elemento riguarda i tempi amministrativi. L’INPS indica attualmente in 85 giorni dalla domanda completa della documentazione il termine per l’emanazione del provvedimento relativo a questa prestazione. INPS La sentenza piemontese dimostra concretamente che il silenzio dell’amministrazione previdenziale, quando i requisiti risultino accertati, può essere sottoposto al vaglio del giudice pensionistico.

 

Attenzione alla decorrenza: la data della domanda può avere conseguenze economiche rilevanti

Un ulteriore profilo pratico emerge con chiarezza dalla pronuncia.

La data di presentazione della domanda può incidere direttamente sulla decorrenza economica della prestazione.

Nel caso esaminato, infatti, la Corte riconosce il trattamento dal mese successivo alla domanda amministrativa, cioè dal 1° marzo 2025.

Non si tratta di un dettaglio procedurale. Una domanda presentata tardivamente può incidere sulla quantità di ratei concretamente riconoscibili, secondo la disciplina applicabile alla specifica situazione.

Per questa ragione, nei procedimenti relativi all’inabilità del personale scolastico è essenziale che amministrazione e interessato prestino particolare attenzione alla corretta sequenza degli adempimenti sanitari, amministrativi e previdenziali.

 

Il significato della sentenza

La pronuncia della Corte dei conti del Piemonte conferma un principio di particolare rilievo nella tutela previdenziale del dipendente pubblico: quando l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa è stata regolarmente accertata e risultano presenti anche gli altri requisiti richiesti dalla legge, la prestazione previdenziale non può rimanere indefinitamente sospesa per l’inerzia dell’ente competente.

Nel caso concreto il quadro era particolarmente significativo: l’accertamento sanitario favorevole esisteva, il requisito contributivo non era contestato e l’INPS, nel costituirsi in giudizio, aveva riferito soltanto che la pratica era ancora “in corso di definizione”.

Per la Corte ciò non era sufficiente.

Da qui il riconoscimento giudiziale della pensione, con decorrenza dal 1° marzo 2025, e la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati e dei relativi accessori.

La sentenza rappresenta quindi un precedente utile da conoscere soprattutto per docenti e personale ATA coinvolti in procedimenti di accertamento dell’inidoneità e dell’inabilità, ma deve essere utilizzata con attenzione: ogni caso richiede la verifica puntuale del tipo di giudizio medico-legale, della posizione contributiva, della data e modalità di cessazione del rapporto e della tempestività della domanda pensionistica.

 

La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 56/2026 del 5 maggio 2026, analizzata e commentata in questo articolo, è scaricabile dalla sezione Archivio di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.