Accesso agli atti e diritto alla difesa: il TAR Lazio condanna il Ministero dell’Istruzione

Sentenza n. 9897/2025 – Il giudice riconosce la fondatezza della richiesta di un dipendente pubblico e dispone il pagamento delle spese

Con la sentenza n. 9897/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Quater, ha chiuso una controversia in materia di accesso agli atti amministrativi, dichiarando la cessazione della materia del contendere ma riconoscendo implicitamente le ragioni del ricorrente. Il caso ruotava attorno al diritto di un dipendente pubblico ad ottenere copia completa della documentazione relativa a un procedimento disciplinare che lo vedeva coinvolto.

Il caso: accesso negato ai documenti di un procedimento disciplinare

Tutto ha inizio con una istanza di accesso agli atti presentata il 2 dicembre 2024 da un dipendente coinvolto in un procedimento disciplinare connesso alla gestione di progetti finanziati con i fondi della Legge n. 440/1997. L’obiettivo del lavoratore era chiaro: ottenere tutta la documentazione necessaria per preparare la propria difesa.

L’Amministrazione, tuttavia, non ha fornito integralmente quanto richiesto. Alcuni documenti risultavano parzialmente oscurati, in particolare una nota interna contenente informazioni essenziali. Secondo la PA, il diniego parziale era giustificato dalla necessità di tutelare la privacy di terzi e dall’asserita assenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

Ricorso alla C.A.D.A. e poi al TAR: il silenzio dell’Amministrazione

In assenza di una risposta soddisfacente, il dipendente si è rivolto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (C.A.D.A.), ma anche in questo caso l’Amministrazione ha taciuto oltre i termini previsti dalla legge. A questo punto, nel marzo 2025, è stato presentato ricorso al TAR del Lazio per chiedere:

  1. L’annullamento del provvedimento di ostensione parziale;
  2. L’accertamento del diritto pieno all’accesso;
  3. La condanna dell’Amministrazione al rilascio integrale dei documenti richiesti.

I motivi del ricorso: violazioni della legge sull’accesso e del GDPR

Nel ricorso, i legali del dipendente hanno sostenuto due motivazioni principali:

  1. Violazione della Legge 241/1990 (art. 24, comma 7): l’oscuramento sarebbe stato ingiustificato, considerando che il dipendente aveva un interesse diretto e attuale alla piena conoscenza degli atti che lo riguardavano.
  2. Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): secondo la difesa, la tutela della privacy non può ostacolare il diritto alla difesa in un procedimento disciplinare.
  3. Violazione dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013: in subordine, si richiedeva l’accesso civico generalizzato.

La svolta: l’Amministrazione consegna i documenti, ma troppo tardi

Durante il procedimento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha consegnato la documentazione richiesta, incluso il documento inizialmente oscurato. A questo punto, entrambe le parti hanno riconosciuto che non vi era più oggetto del contendere.

Il giudice, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025, ha preso atto della situazione e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha anche valutato la palese fondatezza del ricorso.

Condanna alle spese: riconoscimento implicito della fondatezza

Sebbene non sia stato necessario un giudizio nel merito, il TAR ha condannato il Ministero al pagamento delle spese legali nella misura di 800 euro oltre accessori di legge. Questo perché, come si legge in sentenza:

“La situazione sopravvenuta ha soddisfatto in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato \[…]”.

Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza di una lite temeraria, cioè portata avanti con malafede o colpa grave, ritenendo che non vi fossero elementi per punire ulteriormente l’Amministrazione.

Il diritto di accesso è un diritto fondamentale per la difesa del cittadino

La sentenza n. 9897/2025 ribadisce un principio centrale nel diritto amministrativo: il diritto di accesso ai documenti amministrativi è uno strumento essenziale per la difesa dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino, soprattutto nei procedimenti disciplinari.

Anche il richiamo al Regolamento GDPR non può essere usato in modo strumentale per negare informazioni fondamentali: la tutela dei dati personali non può prevalere sul diritto alla difesa in sede disciplinare, quando i documenti richiesti riguardano direttamente la persona interessata.

La vicenda giudiziaria si è chiusa senza una sentenza di merito, ma con una sostanziale vittoria per il ricorrente, che ha ottenuto ciò che chiedeva e ha visto riconosciute le sue spese legali. Un episodio emblematico che dovrebbe ricordare a tutte le amministrazioni pubbliche l’importanza del rispetto dei diritti di accesso, della trasparenza amministrativa e della tutela dei diritti dei lavoratori pubblici.

TAR Lazio – Sentenza n. 9897 del 22/05/2025