Cassazione: legittima la censura disciplinare al docente che ha insultato un alunno – Ordinanza n. 17064/2025

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17064 del 25 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un docente contro il Ministero dell’Istruzione (MIUR), confermando la sanzione disciplinare della censura inflitta per aver offeso verbalmente un alunno durante l’orario di lezione. La vicenda offre interessanti spunti per comprendere meglio i limiti del comportamento del personale scolastico e l’applicazione delle sanzioni disciplinari nella Pubblica Amministrazione.

I fatti all’origine del caso: l’epiteto “cretino” rivolto a un alunno

Il docente a tempo determinato presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Alberto Baggi” di Sassuolo (MO), era stato sanzionato dal dirigente scolastico con una censura disciplinare per aver rivolto l’insulto “cretino” a uno studente durante l’orario scolastico.

Ritenendo la sanzione eccessiva e ingiusta, il docente aveva presentato ricorso al Tribunale del Lavoro di Modena, che lo aveva respinto. Successivamente, ha impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello di Bologna, ma anche in quel caso la sentenza è stata sfavorevole. Da qui il ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte d’Appello: conferma della sanzione

La Corte d’Appello ha riconosciuto la piena legittimità della sanzione disciplinare, evidenziando:

La conferma dei fatti da parte dell’alunno interessato, e l’ammissione da parte dello stesso docente di aver pronunciato l’epiteto.

La proporzionalità della sanzione, considerata adeguata rispetto alla mancanza commessa, come previsto dall’art. 493, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994, che prevede la censura per “mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente”.

L’irrilevanza delle modalità di comunicazione della sanzione (avvenuta tramite raccomandata), pienamente legittima secondo l’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.

Inoltre, la Corte ha ritenuto non influenti le contestazioni relative a un presunto secondo insulto (“maiali” o “animali”) e alla presunta irregolarità di una riunione del consiglio di classe.

Il ricorso in Cassazione: tentativo di ridurre la sanzione

Nel suo ricorso, il professore ha contestato la sentenza d’appello sostenendo che:

Il giudice di primo grado avrebbe basato la decisione su due offese (oltre a “cretino”, anche “maiali”), mentre l’insulto “maiali” non sarebbe mai stato pronunciato.

La Corte d’Appello, pur basando la decisione solo sull’epiteto “cretino”, avrebbe dovuto rivedere la proporzionalità della sanzione alla luce della reale entità dell’offesa, eventualmente applicando la sanzione più lieve dell’“avvertimento scritto”.

La decisione della Cassazione: ricorso inammissibile

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile, per i seguenti motivi:

  1. Errore procedurale: Il ricorso era stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato a Bologna invece che all’Avvocatura Generale a Roma, ma la Corte ha deciso di non annullarlo per motivi di economia processuale, invocando il principio della “ragione più liquida”.
  2. Mancanza di interesse giuridico: La Cassazione ha chiarito che nel giudizio di legittimità si valuta solo la sentenza d’appello, che sostituisce completamente quella di primo grado. Pertanto, la tesi del ricorrente che il primo giudice abbia commesso un errore è irrilevante, perché ciò che conta è se la Corte d’Appello ha applicato correttamente il diritto.
  3. Giudizio di merito non sindacabile: La Corte ha anche ricordato che la valutazione della proporzionalità della sanzione effettuata dalla Corte d’Appello è un giudizio di merito, che non può essere riesaminato in Cassazione, a meno di evidenti vizi logici o giuridici, che in questo caso non sono stati riscontrati.

Infine, la Cassazione ha disposto che non ci siano spese processuali a carico delle parti, visto che il MIUR non si è costituito in giudizio, ma ha comunque evidenziato che il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, come previsto dall’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Corte Suprema di Cassazione – Ordinana n. 17064 del 25/06/2025

Sanzioni disciplinari pubblico impiego