Il superamento del limite massimo di assenze può comportare l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva, anche quando siano state prodotte certificazioni mediche e siano emerse, nel corso dell’anno scolastico, difficoltà di natura psicologica o adattiva. È quanto stabilito dal TAR Umbria, Sezione Prima, con la sentenza n. 367 dell’8 settembre 2026, una pronuncia particolarmente interessante per il mondo della scuola perché affronta uno dei temi più delicati della valutazione finale: il rapporto tra obbligo di frequenza, deroghe al limite delle assenze, documentazione sanitaria e diritto dello studente a essere valutato.
La vicenda riguarda uno studente che, nell’anno scolastico 2025/2026, frequentava una classe quarta di un istituto di istruzione superiore di Orvieto. Al termine dell’anno il Consiglio di classe, all’unanimità, ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva, motivandola con il mancato raggiungimento della frequenza minima richiesta dalla normativa.
Il dato numerico era particolarmente significativo: lo studente risultava assente per 363 ore su un totale di 1.023 ore, pari a oltre il 35% dell’orario complessivo, a fronte del limite ordinario del 25%.
Il TAR ha respinto il ricorso presentato dai genitori, confermando la legittimità dell’operato della scuola.
Il principio di partenza: per essere scrutinati occorre frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale
Il punto centrale della decisione è rappresentato dall’articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
La disposizione stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico e per poter procedere alla valutazione finale dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
La stessa disposizione, tuttavia, consente alle istituzioni scolastiche di prevedere, in casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza.
La deroga non opera automaticamente. La norma richiede infatti che le assenze siano documentate e continuative e, soprattutto, che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Il legislatore ha quindi costruito un sistema nel quale il raggiungimento della soglia minima di frequenza costituisce la regola, mentre la deroga rappresenta un’eccezione sottoposta a condizioni precise.
Il TAR Umbria ribadisce proprio questo aspetto: il superamento del limite non determina necessariamente in ogni caso la bocciatura, ma impone di verificare se esistano i presupposti per una deroga. Se tali presupposti non sussistono, il mancato raggiungimento della frequenza minima comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
La scuola aveva previsto specifici criteri per le deroghe
Un elemento particolarmente importante della sentenza riguarda i criteri adottati autonomamente dall’istituzione scolastica.
Il Collegio dei docenti aveva infatti deliberato che le deroghe al limite delle assenze potessero essere riconosciute in presenza di:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e cure programmate e documentabili;
- gravi e documentati motivi di famiglia.
Secondo il TAR, tali criteri costituivano parametri adottati dalla scuola per disciplinare l’esercizio della propria valutazione in materia di deroghe.
La sentenza sottolinea inoltre che tali criteri non erano stati impugnati dalla parte ricorrente e, pertanto, costituivano il quadro regolamentare interno sulla base del quale il Consiglio di classe era chiamato a valutare la posizione dello studente.
Questo passaggio è di particolare interesse per le istituzioni scolastiche. La predisposizione preventiva di criteri chiari, deliberati dal Collegio dei docenti e resi conoscibili, assume infatti un ruolo rilevante quando il Consiglio di classe deve decidere se una determinata situazione possa giustificare una deroga.
La documentazione medica non determina automaticamente il riconoscimento della deroga
Uno degli aspetti più delicati affrontati dal TAR riguarda la documentazione sanitaria prodotta dalla famiglia.
Nel corso dell’anno i genitori avevano presentato certificati medici relativi ad alcune assenze. Era stata inoltre prodotta una relazione psicologica nella quale venivano evidenziate fragilità sul piano emotivo e adattivo e difficoltà nella gestione del carico scolastico e della regolarità della frequenza.
Il Consiglio di classe aveva preso in considerazione la documentazione, riservandosi di valutarla ai fini dell’eventuale concessione della deroga.
Successivamente, in sede di scrutinio finale, il Consiglio aveva ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a integrare una delle ipotesi derogatorie previste dai criteri deliberati dal Collegio dei docenti.
Il TAR ha ritenuto legittima tale valutazione.
Secondo i giudici, infatti, i certificati medici prodotti si limitavano ad attestare la guarigione dello studente e non documentavano una situazione riconducibile ai “gravi motivi di salute” richiesti dai criteri della scuola.
Anche la relazione psicologica, pur descrivendo una situazione di fragilità emotiva e adattiva, non attestava una problematica sanitaria caratterizzata da quella gravità necessaria per rientrare nell’ipotesi derogatoria individuata dall’istituto.
Il TAR ha inoltre rilevato che non risultavano documentate terapie o cure programmate che potessero giustificare il numero di assenze maturato, pari a 363 ore.
La deroga, dunque, non può essere considerata una conseguenza automatica della semplice produzione di un certificato medico.
Il ruolo del Consiglio di classe resta centrale
La pronuncia conferma un principio importante: la decisione sulla deroga appartiene alla valutazione del Consiglio di classe, naturalmente nell’ambito dei criteri stabiliti dalla normativa e dalla stessa istituzione scolastica.
La scuola non può ignorare la documentazione prodotta dalla famiglia. Deve esaminarla e verificare se la situazione concreta rientri nelle ipotesi previste.
Ma, una volta effettuata tale valutazione, non esiste un diritto automatico dello studente alla concessione della deroga.
Nel caso esaminato dal TAR, il Consiglio di classe aveva esaminato collegialmente la documentazione sanitaria e aveva ritenuto che essa non consentisse di applicare la deroga prevista dai criteri interni.
Il fatto che la prima verbalizzazione fosse risultata incompleta non ha determinato l’illegittimità della decisione. La scuola aveva infatti successivamente integrato la verbalizzazione, dando conto dell’esame collegiale della documentazione e della decisione assunta.
Un aspetto che merita attenzione è quindi quello della verbalizzazione. Quando una scuola deve decidere su una deroga al limite delle assenze, è fondamentale che il procedimento valutativo risulti adeguatamente documentato, soprattutto quando la famiglia abbia prodotto certificazioni o altra documentazione sanitaria.
Il superamento del limite non consente di procedere comunque allo scrutinio
Un altro punto centrale della sentenza riguarda la richiesta dei ricorrenti secondo cui la scuola avrebbe dovuto comunque procedere allo scrutinio dei voti conseguiti dallo studente.
La tesi si fondava anche sul fatto che dal registro elettronico risultasse una media complessiva di circa 6,33.
Il TAR non ha condiviso questa impostazione.
L’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce espressamente che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprese le eventuali deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Il requisito della frequenza, quindi, viene prima della valutazione complessiva del profitto.
In altre parole, non è sufficiente sostenere che lo studente abbia una media sufficiente o che, se scrutinato, avrebbe potuto essere ammesso alla classe successiva con alcuni debiti formativi.
Se non viene raggiunto il requisito minimo di frequenza e non viene riconosciuta una valida deroga, manca il presupposto giuridico per procedere allo scrutinio finale.
La media del 6,33 non avrebbe comunque garantito la promozione
Il TAR affronta anche, per completezza, l’argomento relativo ai risultati scolastici.
La parte ricorrente aveva evidenziato la media del 6,33, sostenendo che lo studente avrebbe potuto essere ammesso oppure eventualmente riportare debiti formativi.
Il Tribunale ha osservato che la situazione non era comunque così semplice.
Dalle proposte di voto emergevano infatti due insufficienze gravi, entrambe pari a 4, in filosofia e latino. Quest’ultima, peraltro, era una materia caratterizzante del liceo classico frequentato dallo studente.
Il TAR richiama in questo passaggio l’articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122/2009, secondo il quale sono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
La conseguenza è significativa: ai fini dell’ammissione non assume valore decisivo la semplice media aritmetica complessiva.
Una media generale sufficiente non cancella automaticamente le insufficienze presenti nelle singole discipline. La valutazione deve infatti considerare la situazione nelle singole materie e, soprattutto, la gravità delle eventuali carenze.
Il TAR ricorda inoltre che la presenza di voti negativi in materie qualificanti il percorso di studi può assumere particolare rilevanza.
La diagnosi intervenuta dopo lo scrutinio non può essere utilizzata per contestare retroattivamente la decisione
Un ulteriore profilo di grande interesse riguarda la diagnosi intervenuta dopo la conclusione dell’anno scolastico.
Successivamente allo scrutinio finale era stata formulata una diagnosi relativa a un disturbo specifico dell’apprendimento. La famiglia sosteneva che la scuola avrebbe dovuto tenere conto delle difficoltà già manifestate dallo studente e della precedente relazione psicologica.
Il TAR ha respinto anche questa argomentazione.
La ragione è molto chiara: al momento dello scrutinio la diagnosi non era ancora stata formulata.
Di conseguenza, la scuola non poteva essere chiamata a considerare, ai fini della valutazione finale, una diagnosi che non era ancora stata resa disponibile.
Il Tribunale precisa inoltre che la precedente relazione psicologica non forniva alla scuola elementi sufficienti per individuare con certezza una necessità educativa speciale riconducibile alla successiva diagnosi.
Il principio è importante ma deve essere letto con attenzione: la sentenza non afferma che la scuola possa ignorare segnali di difficoltà manifestati da uno studente.
Al contrario, il sistema scolastico deve prestare attenzione alle situazioni di disagio e, quando dispone della necessaria documentazione, valutare l’adozione delle misure previste dalla normativa.
Il problema affrontato dal TAR era però diverso: stabilire se una diagnosi formulata dopo lo scrutinio potesse rendere illegittima una decisione presa sulla base degli elementi disponibili in quel momento.
La risposta è stata negativa.
DSA e promozione: la normativa non garantisce automaticamente l’ammissione
La sentenza affronta anche il rapporto tra disturbi specifici dell’apprendimento e valutazione scolastica.
Il TAR richiama la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012.
L’obiettivo della normativa sui DSA, secondo il Tribunale, non è quello di garantire in ogni caso la promozione dello studente, ma di assicurare una didattica individualizzata e personalizzata, attraverso strumenti compensativi e misure dispensative, affinché lo studente possa raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
È un passaggio fondamentale.
La presenza di un disturbo dell’apprendimento non determina automaticamente il diritto alla promozione. Le misure previste dalla normativa hanno una finalità didattica e inclusiva: consentire allo studente di affrontare il percorso scolastico con modalità adeguate alle proprie esigenze.
Nel caso esaminato dal TAR, la diagnosi era però arrivata quando l’anno scolastico era ormai concluso. Secondo il Tribunale, proprio per questo la ripetizione dell’anno avrebbe potuto rappresentare un’occasione utile per consentire allo studente di usufruire delle misure personalizzate e recuperare le lacune pregresse.
Nessun legittimo affidamento sulla concessione della deroga
La famiglia aveva inoltre sostenuto che la scuola, attraverso alcune comunicazioni intercorse durante l’anno, avesse creato un legittimo affidamento sulla futura concessione della deroga.
Anche questo motivo è stato respinto.
La scuola aveva più volte segnalato ai genitori il problema delle assenze e il rischio concreto di non ammissione.
In particolare, la coordinatrice aveva comunicato alla famiglia che il superamento del limite avrebbe potuto impedire l’ammissione e aveva richiesto la documentazione necessaria.
Anche quando la documentazione era stata ritenuta astrattamente idonea, il Consiglio di classe aveva precisato che si sarebbe riservato di valutare successivamente la possibilità di concedere la deroga.
Per il TAR, quindi, non vi era stata alcuna promessa o garanzia di esito favorevole.
La semplice disponibilità della scuola a valutare una deroga non equivale alla concessione della deroga stessa.
Questo elemento assume particolare importanza nella gestione dei rapporti tra istituzione scolastica e famiglia. Le comunicazioni devono essere formulate in maniera estremamente chiara, soprattutto quando siano in gioco condizioni che possono incidere sulla validità dell’anno scolastico.
Cosa insegna questa sentenza alle scuole
La sentenza del TAR Umbria offre diversi elementi di riflessione per dirigenti scolastici, docenti e Consigli di classe.
Il primo riguarda la necessità di stabilire preventivamente criteri chiari per le deroghe al limite delle assenze. I criteri devono essere deliberati dagli organi competenti e resi conoscibili alle famiglie.
Il secondo riguarda l’istruttoria. Quando uno studente supera il limite delle assenze e la famiglia produce documentazione medica, il Consiglio di classe deve esaminare concretamente tale documentazione.
Il terzo riguarda la verbalizzazione. La decisione deve risultare dagli atti in modo sufficientemente chiaro, soprattutto quando sia necessario dimostrare che la documentazione è stata effettivamente esaminata.
Il quarto riguarda le comunicazioni con le famiglie. La scuola deve informare tempestivamente del progressivo superamento del limite delle assenze e delle conseguenze che potrebbero derivarne.
Il quinto riguarda la distinzione tra documentazione sanitaria e diritto automatico alla deroga. La certificazione di un’assenza non comporta necessariamente che quella stessa assenza debba essere considerata utile ai fini di una deroga.
La posizione degli studenti e delle famiglie
Dal punto di vista delle famiglie, la pronuncia evidenzia quanto sia importante affrontare il problema delle assenze con largo anticipo rispetto allo scrutinio finale.
Quando il numero delle assenze si avvicina alla soglia prevista dalla normativa, non è opportuno attendere la fine dell’anno per produrre tutta la documentazione.
La famiglia deve verificare quali siano i criteri adottati dalla specifica istituzione scolastica e, soprattutto, deve fornire tempestivamente la documentazione sanitaria eventualmente necessaria.
La sentenza dimostra infatti che la questione non si risolve esclusivamente attraverso il numero delle certificazioni presentate. Occorre che la situazione concreta sia riconducibile alle ipotesi di deroga previste dalla normativa e dai criteri adottati dalla scuola.
Una pronuncia importante anche sul rapporto tra frequenza e valutazione
Il significato più ampio della decisione riguarda il rapporto tra frequenza e valutazione.
Il TAR Umbria ricorda che il requisito della frequenza non rappresenta un semplice adempimento burocratico. Il limite minimo è collegato alla possibilità stessa di garantire continuità didattica, costanza nel percorso di apprendimento e attendibilità della valutazione.
Nel caso concreto, il Tribunale ha inoltre rilevato che le numerose assenze avevano determinato una riduzione delle occasioni di verifica e delle valutazioni disponibili, rendendo più difficile accertare il consolidamento delle competenze dello studente.
La frequenza scolastica assume quindi una funzione sostanziale: permette ai docenti di osservare il percorso dello studente, verificare progressivamente gli apprendimenti e formulare una valutazione fondata su un numero sufficiente di elementi.
Il principio che emerge dalla sentenza
La sentenza n. 367/2026 del TAR Umbria può essere sintetizzata attraverso un principio fondamentale: il superamento del limite minimo di frequenza non comporta automaticamente la possibilità di essere scrutinati sulla base dei soli risultati ottenuti nelle discipline.
Prima di arrivare allo scrutinio occorre verificare la validità dell’anno scolastico.
Se il limite minimo non è raggiunto, bisogna verificare l’eventuale esistenza di una deroga. Se la deroga non è applicabile, trova applicazione la conseguenza prevista dall’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009: esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva.
Nel caso esaminato dal TAR Umbria, la scuola aveva preventivamente stabilito i criteri per le deroghe, aveva informato la famiglia del problema delle assenze, aveva richiesto la documentazione e aveva successivamente esaminato la documentazione prodotta, ritenendola non sufficiente a giustificare la deroga.
Per questi motivi il TAR ha ritenuto legittima la decisione del Consiglio di classe e ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese di lite.
La sentenza costituisce pertanto un importante riferimento per comprendere che la disciplina delle assenze non può essere ridotta a un semplice conteggio numerico, ma neppure può essere trasformata in un sistema nel quale qualsiasi certificazione sanitaria determina automaticamente il superamento del limite.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso, sulla base della normativa, dei criteri adottati dalla scuola, della documentazione disponibile e della concreta possibilità di procedere a una valutazione attendibile degli apprendimenti.
Un ultimo elemento di particolare rilievo riguarda la privacy. Lo stesso TAR, nel disporre la pubblicazione della sentenza, ha ordinato l’oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e di ogni altro dato idoneo a identificarli, richiamando l’articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento UE 2016/679.
La decisione ricorda quindi anche alle istituzioni scolastiche e a chiunque diffonda provvedimenti giudiziari riguardanti studenti minorenni che la tutela dei dati personali deve essere assicurata con particolare attenzione.
Il documento integrale della Sentenza del TAR Umbria n. 367 del 8 settembre 2026 è disponibile nella sezione: Archivio – Giurispridenza – Tribunali Amministrativi Regionali.