La presenza di un’unica insufficienza nella disciplina interessata dal disturbo specifico dell’apprendimento impone alla scuola una motivazione particolarmente accurata. È quanto stabilito dal TAR Liguria con la sentenza n. 1155 del 16 ottobre 2026, che ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di una studentessa con diagnosi di discalculia.
Una valutazione insufficiente in matematica può giustificare la bocciatura di una studentessa con discalculia? La risposta non può prescindere dall’esame del percorso scolastico complessivo, dalle misure di personalizzazione previste e, soprattutto, dalle ragioni che renderebbero impossibile il recupero delle carenze formative nell’anno successivo.
Su questi aspetti è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, con la sentenza n. 1155 del 16 ottobre 2026, chiarendo che la non ammissione alla classe successiva di un’alunna con DSA non può essere sostenuta da una motivazione generica quando l’unica insufficienza riguarda la materia direttamente interessata dal disturbo diagnosticato.
Il caso: studentessa con discalculia non ammessa alla classe successiva
La vicenda riguarda una studentessa che, al termine dell’anno scolastico, era stata dichiarata non ammessa alla classe successiva a causa di un’insufficienza in matematica.
L’alunna presentava una diagnosi certificata di discalculia, disturbo specifico dell’apprendimento che interessa le abilità di calcolo e l’elaborazione numerica.
La famiglia aveva impugnato la deliberazione del Consiglio di classe, contestando la legittimità della valutazione e richiamando, tra l’altro, la normativa sui DSA e il Piano Didattico Personalizzato (PDP).
In sede cautelare, il TAR aveva già disposto l’ammissione con riserva alla classe quarta, considerando sia l’andamento scolastico complessivo sia la circostanza che l’unica insufficienza riguardasse proprio la matematica.
Successivamente, la studentessa aveva frequentato l’anno scolastico successivo, ma era stata nuovamente dichiarata non ammessa alla classe seguente dopo le prove di recupero dell’agosto 2026.
Quest’ultimo provvedimento emerge dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, ma non costituisce l’oggetto specifico dell’annullamento disposto nel giudizio.
La decisione del TAR: la bocciatura richiede una motivazione specifica
Il Tribunale ha accolto il ricorso, individuando il principale vizio della deliberazione scolastica nell’insufficienza della motivazione.
Secondo i giudici, quando l’unica valutazione negativa riguarda una disciplina direttamente collegata al disturbo specifico dell’apprendimento certificato, il Consiglio di classe deve spiegare concretamente perché tale insufficienza impedisca il passaggio alla classe successiva.
In particolare, la scuola avrebbe dovuto indicare l’eventuale presenza di carenze formative significative, non recuperabili durante l’anno successivo, oppure altre specifiche ragioni ostative alla promozione.
La sentenza evidenzia invece che gli atti impugnati non contenevano questa necessaria motivazione.
Il TAR ha pertanto disposto l’annullamento dei provvedimenti contestati, compensando le spese di giudizio.
È importante precisare che la pronuncia non stabilisce un diritto automatico alla promozione degli studenti con DSA. Il principio affermato riguarda la necessità di una valutazione individualizzata e adeguatamente motivata, soprattutto quando l’insufficienza interessa la disciplina coinvolta dal disturbo certificato.
Il quadro normativo: legge 170/2010 e personalizzazione della valutazione
La decisione richiama un quadro normativo che attribuisce particolare rilievo alla tutela del diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento.
Il riferimento principale è la legge 8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento e prevede adeguate forme di verifica e valutazione.
Particolarmente importante è l’articolo 5, che riconosce agli studenti con DSA il diritto a misure didattiche individualizzate e personalizzate, all’utilizzo degli strumenti compensativi e, nei casi previsti, alle misure dispensative.
A completare il quadro intervengono il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, e le relative Linee guida, che disciplinano gli interventi didattici e le modalità di valutazione degli studenti con DSA.
Per la scuola secondaria di secondo grado assumono inoltre rilievo le disposizioni sulla valutazione contenute nell’articolo 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, richiamato nella controversia, da leggere insieme alla disciplina successivamente intervenuta.
Sotto il profilo amministrativo, la sentenza richiama anche l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Il punto centrale è che la valutazione scolastica deve essere coerente con il percorso personalizzato dello studente e sostenuta da elementi concreti, verificabili e adeguatamente documentati.
Le conseguenze operative per i Consigli di classe
La pronuncia offre indicazioni importanti per i docenti e per i dirigenti scolastici nella gestione degli scrutini finali.
In presenza di uno studente con DSA, il Consiglio di classe deve considerare il rendimento complessivo, gli obiettivi didattici previsti, le misure contenute nel PDP e le effettive possibilità di recupero delle carenze riscontrate.
Qualora si ritenga necessaria la non ammissione, soprattutto in presenza di un’unica insufficienza nella disciplina interessata dal disturbo, è opportuno che il verbale dello scrutinio espliciti le ragioni della decisione.
Non è sufficiente richiamare esclusivamente il voto numerico: occorre chiarire quali competenze risultino non acquisite, quale sia la loro rilevanza rispetto al percorso formativo e perché le difficoltà non possano essere adeguatamente recuperate nell’anno successivo.
La documentazione delle misure didattiche adottate e delle verifiche effettuate costituisce inoltre un elemento essenziale per dimostrare la correttezza del procedimento valutativo.
Una sentenza che richiama la scuola alla responsabilità valutativa
La decisione del TAR Liguria ribadisce che l’autonomia valutativa del Consiglio di classe deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni sulla personalizzazione dell’insegnamento e sulla tutela degli studenti con DSA.
La presenza di una diagnosi di discalculia non impedisce alla scuola di formulare una valutazione negativa in matematica, ma richiede particolare attenzione nel motivare le conseguenze di tale valutazione sul percorso scolastico.
Il principio che emerge dalla sentenza è quindi chiaro: la bocciatura non può essere giustificata soltanto dall’esistenza di un’insufficienza, quando le circostanze del caso richiedono una spiegazione specifica delle ragioni che impediscono la prosecuzione degli studi.
La sentenza del TAR Liguria n. 1155 del 16 ottobre 2026 è disponibile per il download nell’Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.