Una media generale superiore al sette non è sufficiente a garantire la promozione alla classe successiva quando lo studente non supera le prove di recupero e dimostra il permanere di gravi carenze nelle conoscenze e nelle competenze fondamentali. È quanto emerge dalla sentenza n. 2024 del 23 ottobre 2026, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente di liceo scientifico contro la decisione del Consiglio di classe di non ammetterlo alla classe terza.
La pronuncia assume particolare rilevanza per le istituzioni scolastiche perché affronta diversi aspetti della valutazione degli studenti: dalla discrezionalità tecnica del Consiglio di classe alla motivazione dei giudizi di insufficienza, dalla regolarità delle operazioni di scrutinio all’organizzazione delle attività di recupero.
Il TAR ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di ammissione alla classe successiva deve essere fondato sull’effettiva preparazione raggiunta dallo studente e non può essere subordinato esclusivamente al risultato della media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle diverse discipline.
Il caso: studente non ammesso alla terza liceo per un’insufficienza in latino
La controversia trae origine dalla decisione di un Consiglio di classe di un liceo scientifico piemontese che, in sede di scrutinio differito, aveva deliberato la non ammissione alla classe terza di uno studente a seguito dell’esito negativo delle prove di recupero in latino.
L’alunno aveva riportato una valutazione di 5– nella prova scritta e di 4 nella successiva prova orale. Il Consiglio di classe aveva pertanto attribuito una valutazione finale di 4, rilevando il permanere di gravi carenze nelle conoscenze e nelle competenze fondamentali della disciplina.
La decisione era stata assunta a maggioranza, con il voto contrario di quattro docenti.
I genitori dello studente avevano impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, contestando diversi aspetti del procedimento valutativo.
Tra le principali censure figuravano la presunta irregolarità nella composizione del Consiglio di classe, l’insufficienza della motivazione, la mancata considerazione della media generale dei voti, pari a 7,20 secondo i ricorrenti, alcune criticità nell’organizzazione dei corsi di recupero e presunte difformità nell’applicazione delle griglie di valutazione.
Il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, confermando la legittimità della decisione assunta dall’istituzione scolastica.
La media del 7,20 non impedisce la bocciatura
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra la media complessiva dei voti e la valutazione delle singole discipline.
Secondo i ricorrenti, la decisione di non ammettere lo studente alla classe successiva sarebbe risultata contraddittoria rispetto al rendimento generale, caratterizzato da una media pari a 7,20.
Inoltre, la valutazione di 5– conseguita nella prova scritta di recupero era stata considerata dai genitori relativamente vicina alla sufficienza e, quindi, non coerente con il giudizio di permanenza di gravi carenze.
Il TAR Piemonte non ha condiviso questa impostazione.
I giudici hanno osservato che le prove di recupero avevano evidenziato difficoltà significative nella preparazione dello studente, adeguatamente documentate dalle correzioni effettuate sull’elaborato scritto e dalle motivazioni formulate dal docente.
In particolare, la prova scritta aveva evidenziato numerosi errori morfosintattici, travisamenti e difficoltà nella traduzione, senza progressi apprezzabili rispetto alle carenze precedentemente riscontrate.
La successiva prova orale, organizzata anche per offrire allo studente un’ulteriore possibilità di recuperare l’insufficienza, aveva prodotto un risultato ancora più negativo, con una valutazione pari a 4.
Secondo il Tribunale, questi elementi erano sufficienti a giustificare la decisione del Consiglio di classe.
Particolarmente importante è il ragionamento seguito dai giudici: se una media complessiva superiore al sei o al sette fosse automaticamente decisiva per la promozione, verrebbe meno la stessa funzione della sospensione del giudizio e delle successive prove di recupero.
La media generale, pertanto, costituisce un elemento del quadro valutativo complessivo, ma non può neutralizzare automaticamente un’insufficienza disciplinare che, all’esito delle verifiche, continui a evidenziare gravi lacune.
La sentenza non introduce, tuttavia, alcun automatismo opposto: non stabilisce che una sola insufficienza comporti necessariamente la bocciatura. La decisione deve comunque derivare da una valutazione collegiale, coerente con i criteri adottati dall’istituzione scolastica e adeguatamente motivata.
Il quadro normativo: sospensione del giudizio e valutazione finale
Per comprendere la portata della decisione occorre richiamare la normativa che disciplina la valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado.
Un riferimento fondamentale è rappresentato dall’articolo 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, che regola la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado.
In particolare, il comma 6 disciplina la sospensione del giudizio nei confronti degli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano insufficienze in una o più discipline che non consentono l’immediata formulazione di un giudizio di ammissione.
Il Consiglio di classe procede successivamente alla verifica dei risultati conseguiti dallo studente e alla formulazione del giudizio definitivo.
La disciplina deve essere letta anche alla luce dell’articolo 1 del D.P.R. 122/2009, che riconosce alla valutazione una funzione formativa e di verifica dei processi di apprendimento, nonché delle disposizioni contenute nell’articolo 193 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per quanto applicabili.
Ulteriori riferimenti sono costituiti dal D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, e dall’O.M. 5 novembre 2007, n. 92, che regolano gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi e le relative verifiche.
Il sistema normativo non attribuisce alla media aritmetica generale il valore di criterio esclusivo per determinare l’ammissione alla classe successiva.
La valutazione finale richiede, invece, l’esame della preparazione raggiunta nelle singole discipline e degli esiti delle attività di recupero.
Corsi di recupero insufficienti: la bocciatura non diventa automaticamente illegittima
Un secondo profilo di particolare interesse riguarda le contestazioni relative all’organizzazione delle attività di recupero.
I genitori dello studente avevano lamentato una riduzione delle ore del corso di latino rispetto all’anno precedente, sostenendo che il percorso organizzato dall’istituto non fosse adeguato alle esigenze formative dell’alunno.
Era stato inoltre contestato il contenuto della prova orale, nella quale sarebbero stati affrontati argomenti non trattati durante gli incontri di recupero oppure non espressamente indicati nella documentazione relativa al debito formativo.
Anche su questo punto il TAR ha respinto le censure.
Il Tribunale ha richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale le eventuali carenze della scuola nell’organizzazione delle attività di recupero non incidono automaticamente sulla validità del giudizio finale di non ammissione.
La valutazione deve infatti fondarsi sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte dallo studente.
A sostegno di questa conclusione, i giudici hanno richiamato due precedenti:
- TAR Piemonte, Sezione II, sentenza 20 ottobre 2022, n. 871;
- Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 14 marzo 2024, n. 2493.
Il principio assume una particolare importanza perché distingue due profili che, pur essendo collegati, non coincidono: da un lato gli obblighi organizzativi e didattici dell’istituzione scolastica, dall’altro l’accertamento delle competenze effettivamente possedute dall’alunno.
La scuola è tenuta a organizzare le attività di recupero secondo la disciplina applicabile, ma un’eventuale criticità nella loro predisposizione non comporta, da sola, il diritto dello studente a essere promosso.
Occorre comunque evitare interpretazioni eccessivamente estensive della pronuncia: il TAR non afferma che gli obblighi relativi al recupero possano essere ignorati, né esclude in assoluto la rilevanza di eventuali violazioni procedimentali. Stabilisce, nel caso esaminato, che le criticità prospettate dai ricorrenti non erano idonee a invalidare il giudizio di non ammissione.
Le prove di recupero possono riguardare argomenti collegati alle carenze individuate
La sentenza affronta anche la questione della corrispondenza tra gli argomenti indicati nella scheda di sospensione del giudizio e quelli oggetto della prova orale.
Secondo i ricorrenti, lo studente sarebbe stato interrogato anche su contenuti non espressamente compresi nelle carenze da recuperare.
Il TAR ha tuttavia rilevato che la scheda riepilogativa predisposta dall’istituto conteneva riferimenti al verbo fio, alla proposizione concessiva e al doppio dativo.
La prova orale aveva incluso una domanda sul doppio dativo e sul dativo di possesso.
Secondo i giudici, la conoscenza del doppio dativo presupponeva ragionevolmente anche la capacità di distinguerlo dal dativo di possesso.
Non è stata quindi riscontrata una difformità tale da compromettere la legittimità della verifica.
Il passaggio evidenzia l’importanza, per le istituzioni scolastiche, di predisporre schede di recupero sufficientemente chiare e complete, capaci di individuare gli obiettivi disciplinari e le competenze che lo studente deve dimostrare di aver acquisito.
Scrutinio differito: legittima la sostituzione dei docenti assenti se documentata
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la composizione del Consiglio di classe durante lo scrutinio differito.
I genitori avevano contestato la presenza di tre docenti sostituti, sostenendo che non fossero stati adeguatamente documentati gli atti di designazione.
Era stata inoltre sollevata una contestazione riguardante l’attribuzione delle funzioni di segretario verbalizzante a un docente chiamato a sostituire un componente assente.
Il TAR ha respinto anche queste doglianze.
Dalla documentazione depositata in giudizio risultavano infatti i decreti di nomina sottoscritti dal dirigente scolastico, idonei a ricostruire le sostituzioni effettuate.
I giudici hanno pertanto ritenuto regolare la composizione del Consiglio di classe.
Quanto alla funzione di segretario verbalizzante, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti non avevano individuato una disposizione normativa che impedisse di attribuire tale incarico al docente sostituto.
Il caso conferma l’importanza della corretta gestione documentale delle operazioni di scrutinio.
In presenza di docenti assenti, è opportuno che l’istituzione scolastica formalizzi le sostituzioni mediante provvedimenti del dirigente scolastico e conservi gli atti insieme alla documentazione delle operazioni di valutazione.
La pronuncia non elimina, naturalmente, la necessità di rispettare le regole sulla composizione del Consiglio di classe quale collegio perfetto nelle operazioni valutative.
Griglie di valutazione: gli errori contestati devono essere valutati anche per la loro incidenza sul risultato
Un’altra parte significativa della controversia riguardava la valutazione della prova scritta di latino.
I ricorrenti avevano contestato il sistema di penalizzazioni applicato all’elaborato, sostenendo che alcuni errori fossero stati sanzionati in misura non coerente con la griglia preventivamente adottata dall’istituto.
In particolare, erano stati attribuiti tre punti complessivi di penalizzazione per altrettanti travisamenti.
Secondo la prospettazione dei genitori, la penalizzazione di un punto avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il travisamento di un’intera riga, mentre alcune delle correzioni contestate avrebbero interessato porzioni di testo più brevi.
Il TAR ha esaminato la documentazione e ha ritenuto che le penalizzazioni fossero coerenti con i criteri di valutazione adottati.
I giudici hanno inoltre evidenziato che, anche ipotizzando una penalizzazione complessiva più favorevole allo studente, il risultato della prova scritta sarebbe rimasto insufficiente.
La valutazione sarebbe infatti passata da 5– a 5, senza raggiungere la sufficienza.
A questo elemento si aggiungeva il risultato della prova orale, conclusa con una valutazione di 4 e accompagnata da una motivazione specifica sulle carenze riscontrate.
La pronuncia evidenzia così l’importanza della tracciabilità delle operazioni di correzione e della coerenza tra criteri preventivamente stabiliti, punteggi attribuiti e giudizi formulati.
Tredici prove scritte e una sola orale: la prevalenza degli scritti non determina l’illegittimità della valutazione
Tra le contestazioni avanzate dai ricorrenti figurava anche la distribuzione delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico.
Lo studente era stato sottoposto a quattordici prove di latino, delle quali tredici scritte e una sola orale.
Secondo i genitori, tale sproporzione avrebbe inciso negativamente sulla regolarità del percorso valutativo.
Il TAR non ha condiviso questa conclusione.
Il Tribunale ha osservato che la prevalenza delle verifiche scritte, di per sé, non compromette gli obiettivi di apprendimento, poiché anche tali prove possono accertare conoscenze e competenze relative alla lingua latina.
Il principio non deve essere interpretato come una generale autorizzazione a prescindere dai criteri di valutazione stabiliti dalla scuola.
La distribuzione e la tipologia delle verifiche devono comunque risultare coerenti con la programmazione didattica, con gli obiettivi disciplinari e con i criteri deliberati dagli organi collegiali competenti.
Nel caso concreto, tuttavia, la prevalenza numerica delle prove scritte non è stata ritenuta sufficiente a determinare l’illegittimità della decisione finale.
Una deliberazione adottata a maggioranza non richiede automaticamente una motivazione rafforzata
Particolarmente interessante è anche il passaggio della sentenza relativo alle modalità di deliberazione del Consiglio di classe.
La decisione di non ammettere lo studente alla classe successiva era stata adottata a maggioranza, con quattro docenti contrari.
I ricorrenti avevano valorizzato tale circostanza per sostenere la necessità di una motivazione più approfondita.
Il TAR ha escluso che il solo fatto dell’approvazione a maggioranza imponesse automaticamente una motivazione più incisiva.
Secondo i giudici, le motivazioni delle prove di recupero e le considerazioni riportate nella deliberazione del Consiglio di classe erano già sufficienti a sostenere la decisione.
Il dato assume rilevanza nella gestione degli scrutini: la presenza di posizioni differenti all’interno del Consiglio di classe non rende illegittima la deliberazione, purché siano rispettate le regole di funzionamento dell’organo e la decisione risulti adeguatamente giustificata.
La decisione del TAR Piemonte
Con la sentenza n. 2024, pubblicata il 23 ottobre 2026, il TAR Piemonte, Sezione Seconda, ha respinto integralmente il ricorso presentato dai genitori dello studente.
Il Tribunale ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione.
La decisione conferma, nel caso esaminato, la legittimità della non ammissione alla classe successiva, ritenendo sufficientemente documentate e motivate le gravi carenze emerse nelle prove di recupero.
La sentenza rappresenta un importante riferimento per comprendere il rapporto tra valutazione complessiva, insufficienze disciplinari e discrezionalità tecnica degli organi scolastici.
Il principio da ricordare è che la promozione non dipende esclusivamente dalla media dei voti, ma dalla valutazione delle conoscenze e delle competenze effettivamente raggiunte dallo studente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei criteri valutativi adottati dalla scuola.
La pronuncia ribadisce inoltre che la correttezza formale del procedimento, la documentazione delle operazioni di scrutinio e la motivazione delle valutazioni costituiscono elementi essenziali per sostenere la legittimità delle decisioni scolastiche.
Il testo integrale della sentenza analizzata è disponibile per il download nella sezione Archivio documentale di www.internetscuola.it, previa registrazione gratuita al sito.