Congedo biennale per l’assistenza a parente con disabilità grave: non vale per gli scatti della progressione economica

L’art. 42 comma 5 del D. lgs 151/2001 prevede che:

“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.

QUANDO SPETTA

Il congedo biennale spetta per l’assistenza del parente con disabilità grave (certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). Non spetta quindi nel caso di disabilità non grave (certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992).

A CHI SPETTA

Il congedo biennale spetta ai seguenti soggetti secondo il seguente ordine di priorità:

1) Il primo beneficiario è il coniuge – o la parte dell’unione civile – convivente con la persona gravemente disabile.

2) In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Da far rilevare che non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile.

3) In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del «padre e della madre» (quindi di entrambi), anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.

4) Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

5) In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.

In sostanza il diritto ad usufruire del congedo biennale spetta in prima istanza al coniuge o alla parte dell’unione civile convivente, in seconda istanza al padre o alla madre anche se non conviventi, poi ai figli conviventi e solo in via residuale ai fratelli, alle sorelle e agli altri parenti e affini fino al terzo grado.

Per “mancanza”, non si intende solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Per Patologie invalidanti devono ritenersi quelle indicate dal decreto 21 luglio 2000, n. 278 cioè quelle che sono state già elencate ai fini della concessione del congedo non retribuito per gravi motivi familiari.

DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE

Come dispone la norma, la durata del congedo non può superare i due anni complessivi che possono essere fruiti sia in via continuativa sia in via frazionata (a giorni ma non ad ore). La durata è quindi di due anni (24 mesi) e non di due anni scolastici. Questi potranno essere fruiti alternativamente dai genitori del figlio disabile o dai digli del genitore disabile.

Se tra un periodo di fruizione e l’altro non vi è l’effettiva ripresa di servizio del lavoro, i giorni festivi, i sabati e le domeniche comprese nel periodo, sono computati nel conteggio dei giorni del congedo retribuito.

Le giornate di ferie, le malattie, le festività e i sabati ricadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario (messaggio n. 28379 del 25.10.2006). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio.

Nel caso del part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time (vedi Orientamento dell’ARAN n. 88).

RETRIBUZIONE

Spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

L’art. 42 comma 5 prevede che il periodo di congedo, è coperto da contribuzione figurativa. Secondo la precisazione del 15/01/13 della Funzione pubblica tale periodo è valido per il diritto alla pensione.

CHI PUÒ FRUIRE DEL CONGEDO BIENNALE

Possono fruire del congedo biennale retribuito tutti i docenti, sia di ruolo sia con contratto a tempo determinato. Non è necessario nemmeno aver già superato l’anno di prova. Sono ricompresi anche i docenti in servizio per una supplenza temporanea in quanto la norma non pone alcuna discriminazione fra docenti.

VALIDITÀ AI FINI GIURIDICI

I periodi di congedo, essendo retribuiti e coperti da contribuzione, sono validi ai fini dell’anzianità di servizio (graduatorie d’istituto, GAE, mobilità). Così, ad esempio, il CCNI mobilità prevede che «I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti».

PROGRESSIONE ECONOMICA E DIRITTO ALLA PENSIONE

Fermo restando la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e per la sua misura, i periodi di congedo non si computano ai fini della progressione economica (scatti di anzianità). In questo modo si è infatti espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 2285 del 15 gennaio 2013 secondo cui occorre distinguere fra la valenza dell’anzianità maturata rispetto al trattamento pensionistico e ciò che invece riguarda la progressione ai fini economici.

I periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione di carriera. Questa affermazione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.

CONCESSIONE DEL CONGEDO

Il dirigente scolastico, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge e debitamente documentate, non dispone di potere discrezionale di negare il congedo retribuito.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Il congedo per l’assistenza al parente disabile non fa venir meno l’eventuale incompatibilità per lo svolgimento di altre attività lavorative.

CUMULO CON IL CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI

La fruizione del congedo biennale esaurisce anche il limite biennale previsto per i “gravi e documentati motivi”. In altri termini, se si usufruisce del congedo biennale di cui all’art. 42 comma 5 del TU 151/2001 non si potrà poi usufruire del congedo non retribuito per gravi e documentati motivi previsto dall’art. 4 comma 2 della legge n. 53/2000.

PIÙ FIGLI DISABILI

In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.

Tuttavia, non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell’unione civile), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Ai fini dell’ottenimento del congedo, è necessario presentare specifica istanza al Dirigente scolastico che andrà documentata con autocertificazione attestante che, da parte dell’altro genitore, non vi sia contemporanea fruizione del congedo e che i periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza nell’ambito dello stesso o di un precedente rapporto di lavoro. È necessario anche allegare copia del certificato medico attestante lo stato di handicap grave del bambino\genitore\parente.

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006 – circ. n. 127/2016).

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità, per essere ritenuta idonea, oltre ad essere rilasciata dal medico specialista ASL, deve specificare sia la diagnosi che le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006, punto 2). La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo (circ. 53/2008 punto 5).

Se la richiesta di congedo straordinario viene effettuata prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità grave, la domanda per la fruizione del congedo stesso sarà respinta con l’annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento della disabilità grave.

 

(Le norme citate in questo articolo sono reperibili nella sezione archivio di questo sito)

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