Convocazione Assemblea Sindacale: Non la può convocare il singolo componente la RSU

La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14061 del 23/05/2019 interviene su una problematica che a livello normativo ed interpretativo sembra essersi consolidato come principio di diritto.

La vexata quaestio è: può il singolo componente la RSU convocare l’assemblea sindacale?

FATTO

con sentenza n. 6118 del 18.9.2015 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da una Organizzazione Sindacale avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva escluso, in capo al singolo componente della r.s.u., il diritto di indire le assemblee, diritto che spetta alla r.s.u. unitariamente.

Avverso l’anzidetta sentenza, l’Organizzazione Sindacale ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo illustrato da memoria.

CONSIDERAZIONI

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 cod.pro.civ. n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge 20.5.1970 n. 300, art. 20, nonché dell’art. 2, comma 2, del C.C.N.Q. del 7.8.1998 nonché, ex art. 360 cod.proc.civ., n. 5, omessa insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, sostenendo che la condotta tenuta dall’Agenzia doveva essere qualificata antisindacale in quanto l’Accordo Interconfederale del 1993 nell’ambito del settore privato riconosce ai componenti delle r.s.u. il diritto di indire anche singolarmente l’assemblea dei lavoratori e l’art. 2 del C.C.N.L. quadro del 7.8.1998 consente di pervenire alle medesime conclusioni perchè equipara i componenti della rappresentanza unitaria ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e richiama l’Accordo Interconfederale e l’art. 19 della legge n. 300 del 1970.

Secondo la Suprema Corte il ricorso non è fondato avendo già affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 3095 del 2018) che l’Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7.8.1998 e il C.C.N. Quadro di pari data sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, dettano – in forza del rinvio operato dall’art. 42 della legge n. 165 del 2001 – un’analitica disciplina dei compiti e delle funzioni delle RSU, dei rapporti fra associazioni sindacali ed RSU, delle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori, ai dirigenti sindacali ed alle organizzazioni; in particolare, l’art. 2, comma 2, del C.C.N. Quadro 7.8.1998 si interpreta nel senso che il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti, non ai singoli componenti della stessa RSU.” (Cass. n. 3072 del 2005, Cass. n. 3095 del 2018).

È inoltre opportuno ricordare che il C.C.N.L. del comparto Scuola 2016-2018 all’art. 23 espressamente prevede che le assemblee sindacali sono indette: “dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017”.

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