Il genitore ha sempre diritto di accesso agli atti del figlio

I genitori di alunni minori sono titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell’attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi.

Con questo principio il T.A.R. Lazio con Sentenza n. 6849 del 19/06/2018 ha accolto il ricorso di una madre che si era vista negare l’accesso agli atti scolastici della figlia da parte del dirigente scolastico del Liceo Giulio Cesare di Roma.

La richiesta di accesso riguardava le prove in classe – e relative annotazioni – svolte dalla figlia in varie discipline nelle quali aveva riportato insufficienze nei giudizi e il diniego è stato fondamentalmente ancorato alle seguenti motivazioni: l’accesso ai documenti è consentito solo a conclusione del processo di valutazione; gli elaborati degli studenti vengono offerti in visione ai genitori dagli insegnanti nel corso dei colloqui infra annuali; l’esito dei compiti è visionabile sul sito web della scuola mediante impiego delle credenziali d’accesso.

Non va dimenticato che la pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, è funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, constatare quali possano essere le lacune culturali onde predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico.

Genitore separato

Anche il genitore separato, quantunque in ipotesi non affidatario dei figli, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede id adozione di provvedimenti riguardanti i figli.

La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l’altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l’avvenuta – o meno – preiscrizione all’anno scolastico successivo).

Tale diritto non è condizionato ad un’eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull’educazione, sull’istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d’inserimento nella scuola dallo stesso frequentata.

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