Una recente e significativa pronuncia del Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro (sentenza n. 2457 del 28 maggio 2026) è intervenuta a fare chiarezza su una vicenda di forte tensione all’interno di un’istituzione scolastica, offrendo importanti tutele al personale amministrativo e accendendo i riflettori sui doveri di correttezza dell’amministrazione pubblica nei confronti dei dipendenti che rientrano da periodi di congedo obbligatorio.
Il caso esaminato: il rientro difficile di una DSGA
La controversia giudiziaria è nata dal ricorso presentato da una Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) di un istituto scolastico. La lavoratrice, reduce da un periodo di congedo per maternità terminato a febbraio 2023, aveva denunciato una situazione paradossale e gravissima al momento del rientro in servizio: la sua postazione informatica era stata di fatto disattivata (monitor e tastiera rimossi, pc scollegato) e le credenziali di accesso al gestionale amministrativo erano state disabilitate.
Di fronte all’impossibilità oggettiva di svolgere le proprie mansioni e alle richieste di chiarimento avanzate dalla dipendente, la Dirigente Scolastica, anziché ripristinare le condizioni lavorative, aveva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare culminato nell’irrogazione di una sanzione conservativa. Gli addebiti mossi alla DSGA spaziavano da presunte omissioni contabili e gestionali (denunce IVA, contributi INPS, gestione uffici) fino alla presunta commissione di accuse false e diffamatorie nei confronti della stessa Dirigente a causa delle pec inviate per segnalare il blocco operativo.
La decisione del Tribunale del Lavoro di Bari
Il giudice del lavoro di Bari ha accolto integralmente il ricorso della DSGA, dichiarando l’illegittimità e l’annullamento della sanzione disciplinare e condannando l’amministrazione scolastica anche al pagamento delle spese di lite.
La decisione si fonda su due pilastri fondamentali:
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La totale carenza di prova da parte dell’amministrazione: Il Tribunale ha ribadito che spetta all’amministrazione datrice di lavoro l’onere di dimostrare la fondatezza degli illeciti disciplinari contestati. Nel caso di specie, l’ente scolastico è incorso in una grave decadenza processuale, omettendo di formulare specifici capitoli di prova testimoniale nella memoria difensiva e limitandosi a un generico rinvio, rendendo di fatto gli addebiti completamente sguarniti di supporto probatorio.
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L’oggettiva impossibilità di lavorare: L’istruttoria dibattimentale e le testimonianze raccolte in giudizio hanno confermato in pieno la versione della lavoratrice. È emerso chiaramente che al rientro dalla maternità la DSGA era stata privata degli strumenti informatici essenziali e delle password di accesso al gestionale, circostanza che giustificava ampiamente i solleciti inviati alla dirigenza, i quali non contenevano alcun elemento diffamatorio o lesivo della dignità professionale della Dirigente.
I Principi Chiave della Sentenza
La sentenza del Tribunale di Bari ribadisce un principio cardine del diritto pubblico e del lavoro scolastico: il potere disciplinare della Dirigente non può trasformarsi in uno strumento di ritorsione o di gestione unilaterale avulso dalle regole del contraddittorio e dell’onere della prova. Isolare un lavoratore rimuovendone gli strumenti di lavoro al rientro da un congedo di maternità e sanzionarlo per aver chiesto il ripristino delle proprie funzioni costituisce un comportamento illegittimo che le autorità giudiziarie non esitano a censurare.
La pronuncia in esame rappresenta un importante promemoria per le istituzioni scolastiche sulla necessità di garantire la piena agibilità lavorativa e il rispetto della dignità professionale del personale amministrativo e docente, specialmente in coincidenza con il rientro da periodi di tutela della genitorialità.
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La sentenza n. 2457/2026 del Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) può essere scaricata direttamente dal nostro sito www.internetscuola.it previa registrazione gratuita al sito stesso, accedendo alla sezione archivio-giurisprudenza.